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Incarico ad ex dipendente in pensione

5 partecipanti

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Incarico ad ex dipendente in pensione Empty Incarico ad ex dipendente in pensione

Messaggio  di lorenzo Mer 13 Lug 2011 - 11:29

Il caso è quello di un dipendente in pensione che era incaricato di Poszione Organizzativa presso l'Unione cui aderisce il Comune da cui dipendeva. Essendo collocato in pensione a partire dal I° luglio u.s. può adesso avere un incarico professionale da esterno presso la stessa Unione? Credo di avere letto che il personale in pensione non può essere incaricato dall'Ente cui dipendeva. E' il nostro caso? Potreste eventualmente indicarmi la normativa di riferimento?
Un saluto a tutti quanti ed in particolare a tutti quelli che, come me, stanno lavorando con 40° all'ombra.

di lorenzo

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Messaggio  Paolo Gros Mer 13 Lug 2011 - 12:59

L'art.25 della Legge 724/94 vieta alle amministrazioni di affidare incarichi a proprio personale cessato per pensionamento di anzianità.
La Corte dei Conti sezione giurisdizionale regionale umbra con sent. n. 235/E.L./2006 ha ribadito che il divieto copre ogni forma di incarico compreso il rapporto di lavoro subordinato e non solo il rapporto di consulenza, studio, ricerca od altro.

Paolo Gros
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Messaggio  di lorenzo Mer 13 Lug 2011 - 14:28

Perfetto. Grazie.

di lorenzo

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Data d'iscrizione : 10.01.11

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Incarico ad ex dipendente in pensione Empty Re: Incarico ad ex dipendente in pensione

Messaggio  tyla Gio 14 Lug 2011 - 0:55

Va sottolineato che il divieto riguarda, come sopra detto, i pensionati per anzianità.
Per le pensioni di vecchiaia tale divieto non opera.

tyla

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Data d'iscrizione : 14.04.11

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Incarico ad ex dipendente in pensione Empty Re: Incarico ad ex dipendente in pensione

Messaggio  francodan Gio 14 Lug 2011 - 1:00

corte conti puglia 3 2010

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE n. 3/PAR/2010
Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Diso (Le)
e pervenuta in data 29 ottobre 2010, prot. n. 3692;
vista l’ordinanza n. 41 del 16 dicembre 2010 con la quale il Presidente
della Sezione Regionale di Controllo ha convocato la Sezione per la data
odierna;
udito, nella camera di consiglio del 12.1.2011, il relatore Referendario
dott.ssa Chiara Vetro.
Premesso in
FATTO
Il Sindaco del Comune di Diso chiede il parere di questa Sezione in
ordine ad un duplice ordine di quesiti: in primo luogo, se debba essere
corrisposta l’indennità di dirigenza al Direttore Generale dell’Ente (già
Segretario Comunale “a scavalco” con altro Ente) anche durante il periodo
di congedo per malattia, perdurante dalla data del 26 marzo 2010;
in
secondo luogo, se l’Ente possa, nelle more dell’espletamento di regolare
concorso, stipulare convenzione con il dipendente che, avendo maturato i
requisiti della pensione di anzianità, ma non quelli di vecchiaia (avendo
cioè 60 anni di età e 37 anni di servizio), è collocato a riposo dal 1.1.2011.
Ritenuto in
DIRITTO
La richiesta di parere è ricevibile sotto il profilo soggettivo, in quanto
sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell’Ente e, pertanto,
legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti; a detta
ricevibilità non osta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle
Autonomie Locali, organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti
locali - previsto dall’art.123 della Costituzione, come modificato dalla
Legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 - con funzione di filtro per le
richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo, organo
nella Regione Puglia istituito (L. R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora
non operante.
Con riferimento al primo quesito, .......................... Tale quesito è dunque da
considerare inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Il secondo quesito attiene invece alla materia della contabilità
pubblica, si schiude a considerazioni giuridiche di portata generale ed
astratta, non presenta interferenze con la funzione di amministrazione
attiva propria dell’Ente, né con le diverse funzioni intestate a questo o ad
altro giudice; di conseguenza esso può senz’altro considerarsi ammissibile.
Passando dunque al merito, va rilevato che la scrivente Sezione si è
di recente (delibera n. 163/PAR del 15.12.2010) occupata proprio della
questione sottoposta all’odierno esame, attinente all’ambito applicativo
della norma dell’art. 25 della legge n. 724 del 23.12.1994; detta norma
sancisce il divieto di conferimento di incarichi di consulenza,
collaborazione, studio e ricerca ad ex dipendenti che siano cessati
volontariamente dal servizio, privi del requisito previsto per il
pensionamento per vecchiaia, ma in presenza di quello per la pensione
anticipata di anzianità.
La ratio della norma in esame è da ravvisarsi in un duplice obiettivo:
da una parte, salvaguardare l’imparzialità e la trasparenza nel
conferimento degli incarichi, atteso che è proprio nel particolare caso di ex
dipendenti dell’amministrazione che tali esigenze si pongono in modo più
pressante; dall’altra, garantire risparmi di spesa, impedendo il cumulo tra
pensione e retribuzione.

Orbene, il primo dei due obiettivi è proprio realizzato dalla norma di
divieto che, come rilevato anche dalla Corte Costituzionale “tende ad
arginare il fenomeno di dimissioni accompagnate da incarichi ad ex
dipendenti, sì da garantire la piena ed effettiva trasparenza e la
imparzialità dell'azione amministrativa” (sentenza n.406/1995). Nel
contesto dell’art. 25 della legge n. 724/1994, dunque, la “trasparenza” e
l’“imparzialità” passano da attributi generali dell’azione amministrativa a
specifici beni-valori da tutelare, in relazione agli abusi intrinsecamente
presenti nel conferimento di incarichi a chi, già dipendente
dall'Amministrazione che attribuisce gli incarichi stessi, ha
volontariamente posto fine al suo rapporto di servizio con
l’Amministrazione medesima, così manifestando un chiaro disinteresse
all’espletamento di ulteriori attività lavorativa con essa (Corte Conti,
Sezione Giurisdizionale Umbria, sentenza n.235/2006). Risulterebbe infatti
contraddittorio, e perciò in contrasto con i canoni di giustificatezza e
ragionevolezza che presiedono alla trasparenza ed all'imparzialità
amministrativa ex artt. 3 e 97 della Costituzione, affidare incarichi ai
dipendenti pubblici che volontariamente cessino dal servizio, dimostrando
così di non volere più prestare il proprio operato a vantaggio della loro ex
Amministrazione di appartenenza. E’ evidente infatti l’irrazionalità, anche
economica, del conferimento di un incarico in simili condizioni, ove si
consideri che l’attività commissionata con l’incarico stesso sarebbe stata
remunerata con il solo stipendio, se il dipendente fosse rimasto ancora in
servizio, laddove - dopo le dimissioni - il compenso per il ripetuto incarico
si aggiunge alla pensione, ossia alla “retribuzione differita” dall’ex
dipendente medesimo, con un sensibile aumento dei costi complessivi
generali e, soprattutto, senza assicurare una nuova professionalità di
ricambio, alla conclusione dell’incarico.
Per quanto riguarda poi il secondo profilo, ossia il divieto di cumulo
tra pensioni e redditi di lavoro, mentre le pensioni di vecchiaia sono
cumulabili con qualsiasi reddito di lavoro svolto sia come rapporto di
dipendenza sia a carattere autonomo, per le pensioni di anzianità
anticipate rispetto all’età di vecchiaia la disciplina da applicare è quella
dettata dalla norma di divieto analizzata.
Né, in alcun modo, possono essere considerate assorbenti, al fine di
giustificare una disapplicazione della norma, le considerazioni addotte
dall’Ente in merito alla necessità di “consentire la continuità delle normali
attività del Settore Amministrativo” ed il riferimento ad un futuro concorso
pubblico, il cui espletamento - ad avviso di questo Collegio - è,

ovviamente, auspicabile nel più breve tempo possibile.
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.
Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della
Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Diso.
Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 12 gennaio
2011.
Il Presidente f. f.
f.to M. Grasso
Il Relatore
f.to C. Vetro
Depositata in Segreteria il 13 Gennaio 2011
Il Direttore della Segreteria
f.to C. Doronzo
4
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Incarico ad ex dipendente in pensione Empty Re: Incarico ad ex dipendente in pensione

Messaggio  rizzi79 Mer 13 Mar 2013 - 8:12

Giusto una curiosità: i divieti riguardanti la materia in oggetto, secondo quanto previsto dal DL 95/2012 riguardano tutte le società ricomprese nell'art.1 comma 2 del 165/2001...
Mi chiedo e vi chiedo: per una società in house providing, con capitale detenuto al 100% da un ente, valgono questi limiti, o no???

rizzi79

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Messaggio  Paolo Gros Mer 13 Mar 2013 - 8:27

anche si
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