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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il mercato elettronico si applica anche per le forniture di beni e servizi acquistati in economia o ci sono alcune esclusioni?
saluti
saluti
DANIZA- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 22.07.11
Mepa
I comuni appartengono a quelle amministrazioni pubbliche che, fermo restanti le facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure
La Sezione di controllo Marche individua per gli enti locali un favor del legislatore per modalità di acquisto effettuata mediante sistemi c.d. di e-procurement e ritiene che per gli stessi, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA) essendo espressamente prevista la facoltà di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico.
Secondo il parere della Corte l’unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome sia quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente
La possibilità di ricorrere a procedure autonome dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono.
In difetto di siffatta rigorosa verifica, secondo quanto ritiene la Sezione di controllo, l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse, varranno, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, ad inficiare il contratto stipulato ed a fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa.
Il mancato ricorso al MEPA sembra in effetti comportare la nullità del contratto stipulato al di fuori di esso, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, con L. n. 135/2012 (c.d. “seconda” spending review).
I contratti medesimi costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa
Il Mercato elettronico messo a disposizione da CONSIP non è pienamente in grado di poter offrire tutti i servizi e i beni necessari alle diverse p.a. In esso potrebbe quindi non essere oggettivamente presente ogni specifico bene/servizio volta per volta occorrente per soddisfare le esigenze pubbliche.
Può però accadere che, in effetti, il bene o il servizio oggettivamente necessario alla p.a. non sia presente all’interno del MEPA: in questo caso, si deve ragionevolmente ritenere che la stessa p.a. – al fine di soddisfare l’interesse pubblico cui la stessa è preposta - sia comunque abilitata all’acquisizione anche al di fuori del MEPA, pur dovendo necessariamente motivare (con attenta enunciazione degli elementi in fatto ed in diritto rilevanti nei vari casi di specie) di aver debitamente effettuato tale verifica istruttoria, e di non aver tuttavia potuto materialmente reperire il bene o il servizio all’interno del MEPA
Si conferma l’obbligo di procedere alla verifica dell’esistenza del bene/servizio in MEPA, pena la nullità del contratto stipulato in violazione di tale obbligo.
Sussiste ordunque la possibilità di acquisire, al di fuori del MEPA, beni/servizi a prezzi oggettivamente migliori rispetto a quelli presenti in tale mercato.
Se è infatti vero che la conseguenza civilistica della nullità è diversa e distinta rispetto alla responsabilità amministrativa, è tuttavia ragionevole sostenere che l’amministrazione ottemperi ai proprio obblighi allorché effettui la verifica in MEPA e dia atto, con congrua ed esauriente motivazione contenuta nella determina a contrarre, che quel bene/servizio - presente in MEPA a prezzi maggiori - è stato utilmente acquistato al di fuori di esso ad un prezzo inferiore.
Se non vi è alcuna differenza tra il prezzo dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto, sarebbe infatti difficile configurare un danno erariale
La Sezione di controllo Marche individua per gli enti locali un favor del legislatore per modalità di acquisto effettuata mediante sistemi c.d. di e-procurement e ritiene che per gli stessi, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA) essendo espressamente prevista la facoltà di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico.
Secondo il parere della Corte l’unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome sia quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente
La possibilità di ricorrere a procedure autonome dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono.
In difetto di siffatta rigorosa verifica, secondo quanto ritiene la Sezione di controllo, l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse, varranno, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, ad inficiare il contratto stipulato ed a fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa.
Il mancato ricorso al MEPA sembra in effetti comportare la nullità del contratto stipulato al di fuori di esso, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, con L. n. 135/2012 (c.d. “seconda” spending review).
I contratti medesimi costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa
Il Mercato elettronico messo a disposizione da CONSIP non è pienamente in grado di poter offrire tutti i servizi e i beni necessari alle diverse p.a. In esso potrebbe quindi non essere oggettivamente presente ogni specifico bene/servizio volta per volta occorrente per soddisfare le esigenze pubbliche.
Può però accadere che, in effetti, il bene o il servizio oggettivamente necessario alla p.a. non sia presente all’interno del MEPA: in questo caso, si deve ragionevolmente ritenere che la stessa p.a. – al fine di soddisfare l’interesse pubblico cui la stessa è preposta - sia comunque abilitata all’acquisizione anche al di fuori del MEPA, pur dovendo necessariamente motivare (con attenta enunciazione degli elementi in fatto ed in diritto rilevanti nei vari casi di specie) di aver debitamente effettuato tale verifica istruttoria, e di non aver tuttavia potuto materialmente reperire il bene o il servizio all’interno del MEPA
Si conferma l’obbligo di procedere alla verifica dell’esistenza del bene/servizio in MEPA, pena la nullità del contratto stipulato in violazione di tale obbligo.
Sussiste ordunque la possibilità di acquisire, al di fuori del MEPA, beni/servizi a prezzi oggettivamente migliori rispetto a quelli presenti in tale mercato.
Se è infatti vero che la conseguenza civilistica della nullità è diversa e distinta rispetto alla responsabilità amministrativa, è tuttavia ragionevole sostenere che l’amministrazione ottemperi ai proprio obblighi allorché effettui la verifica in MEPA e dia atto, con congrua ed esauriente motivazione contenuta nella determina a contrarre, che quel bene/servizio - presente in MEPA a prezzi maggiori - è stato utilmente acquistato al di fuori di esso ad un prezzo inferiore.
Se non vi è alcuna differenza tra il prezzo dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto, sarebbe infatti difficile configurare un danno erariale
Mepa, quale prezzo?
Concordo con Paolo, e preciserei.
Mentre è chiaro che le Convenzioni hanno un prezzo definito (PC, stampanti, ecc.), il MEPA no. Quindi, salvo il caso di prodotto non presente a sistema, per poter affermare di acquistare ad un prezzo inferiore al MEPA, non basta confrontare il prezzo di listino (spesso sorprendentemente alto...), ma occorre effettuare una RDO.
All'esito della RDO (richiesta di offerta), immaginando di avere un'offerta per 100, devi prevedere di prendere quel valore, farne l'oggetto di una richiesta di offerta cartacea, ed ottenere un prezzo migliore del MEPA.
Mi domando, a quel punto, se non convenga far iscrivere al MEPA le ditte che inviteresti via posta o via fax...., in modo da saltare un passaggio, velocizzare, ecc. Tanto, comunque, sei sempre e solo tu che sul MEPA e fuori MEPA hai la responsabilità di decidere chi invitare...
Mentre è chiaro che le Convenzioni hanno un prezzo definito (PC, stampanti, ecc.), il MEPA no. Quindi, salvo il caso di prodotto non presente a sistema, per poter affermare di acquistare ad un prezzo inferiore al MEPA, non basta confrontare il prezzo di listino (spesso sorprendentemente alto...), ma occorre effettuare una RDO.
All'esito della RDO (richiesta di offerta), immaginando di avere un'offerta per 100, devi prevedere di prendere quel valore, farne l'oggetto di una richiesta di offerta cartacea, ed ottenere un prezzo migliore del MEPA.
Mi domando, a quel punto, se non convenga far iscrivere al MEPA le ditte che inviteresti via posta o via fax...., in modo da saltare un passaggio, velocizzare, ecc. Tanto, comunque, sei sempre e solo tu che sul MEPA e fuori MEPA hai la responsabilità di decidere chi invitare...
Dario Carta- Messaggi : 216
Data d'iscrizione : 11.03.13
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