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pensioni S7 e indennità di direzione
... tanto per capire.
tutti usiamo su Pensioni S7 (almeno credo) i stessi file dei contratti per la costruzione dei periodi retributivi ...
nel mio ... alla posizione D3/D3 è ricompresa l'indennità di direzione (vecchie lire 1.500.000) ... nelle altre successive e cioè D3/D4 - D3/D5 - D3/D6 ..... non più ....
poco male, me ne sono accorto e le metterò a mano, ma PERCHE'???? per chè un motivo ci sarà ....
tutti usiamo su Pensioni S7 (almeno credo) i stessi file dei contratti per la costruzione dei periodi retributivi ...
nel mio ... alla posizione D3/D3 è ricompresa l'indennità di direzione (vecchie lire 1.500.000) ... nelle altre successive e cioè D3/D4 - D3/D5 - D3/D6 ..... non più ....
poco male, me ne sono accorto e le metterò a mano, ma PERCHE'???? per chè un motivo ci sarà ....
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
S7
Si ritiene che la indennità di € 774,68 annui lordi (L.1.500.000 annue lorde), prevista dall’art.37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, debba continuare ad essere erogata al personale della ex ottava qualifica funzionale, non investito della posizione organizzativa, per il solo fatto che tale personale ne abbia beneficiato fino al momento dell’entrata in vigore del CCNL dell’1.4.1999.
In proposito, a conferma e sostegno di tale orientamento, si ritiene utile evidenziare quanto segue:
a) l’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali espressamente disponeva che: “Sono confermate nell’importo di L.1.500.000 l’indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell’VIII qualifica funzionale dell’art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonché …….”;
b) in base alla disciplina del citato art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 e dell’art. 34, comma 1, lett. b) dal primo espressamente richiamato, l’indennità di L. 1.500.000 era riconosciuta al personale dell’ottava qualifica funzionale con compiti di direzione di struttura organizzativa complessa oppure al personale della medesima qualifica funzionale incaricato dello svolgimento, in posizione di staff di attività per le quali era richiesto, congiuntamente alla laurea, l’abilitazione all’esercizio di una professione e l’iscrizione al relativo albo;
c) le circostanze originariamente legittimanti l’erogazione del compenso di cui si tratta nella disciplina dell’art. 45, comma 1, del DPR n.333/1990, richiamate espressamente dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, ai fini dell’ulteriore corresponsione dello stesso, sono state assunte, successivamente, dalle parti negoziali come contenuto tipico dell’area delle posizioni organizzative, di cui all’art. 8, lett. a), b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in relazione al quale, al personale incaricato delle stesse, viene erogato uno specifico trattamento economico accessorio rappresentato dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato, ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999);
d) non rinvenendosi una specifica ed effettiva casistica cui collegare l’erogazione della stessa, non può non ritenersi che la suddetta indennità di € 774,68 annui lordi (L.1.500.000 annue lorde) sia stata conservata dalla previsioni dell’art. 17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 al personale della ex ottava qualifica funzionale che già ne beneficiava, alla data di stipulazione del citato CCNL dell’1.4.1999, senza alcun riferimento al titolo per il quale la stessa era stata attribuita inizialmente;
e) ad ulteriore giustificazione di quanto sopra detto, si deve anche rilevare che la medesima indennità di € 774,68 annui lordi può non essere corrisposta al personale della ex ottava qualifica funzionale solo ove questo sia investito di un incarico di posizione organizzativa e che, in tal caso, il relativo importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999; cessato per qualunque motivo l’incarico di posizione organizzativa, al personale della ex ottava qualifica funzionale deve essere di nuova corrisposta l’indennità di cui si tratta;
f) conseguentemente, non può non pervenirsi alla conclusione che la disciplina dell’art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 ha inteso, quindi, solo mantenere, a titolo personale, ai dipendenti inquadrati nella ex ottava qualifica funzionale (a seguito dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione, si tratta del personale collocato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3), il trattamento economico già precedentemente acquisito ed in godimento alla data di sottoscrizione del suddetto CCNL dell’1.4.1999;
g) tale finalizzazione emerge anche dalla circostanza che, a far data dalla sottoscrizione del CCNL dell’1.4.1999 , l’indennità di € 774,68 annui lordi non può essere attribuita ex novo a dipendenti neo assunti o che pervengono per progressione verticale ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, corrispondenti alla ex ottava qualifica funzionale;
h) inoltre, occorre considerare anche che, gli eventuali altri compiti o funzioni comportanti particolari responsabilità, diversi da quelli connessi alla titolarità di posizione organizzativa, affidati al personale degli enti, ivi compreso quello appartenente alla categoria D, posizione economica D3 (corrispondente alla ex ottava qualifica funzionale), sono oggetto della particolare disciplina dell’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 dall’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato ed integrato dall’art.36 del CCNL 22.1.2004 e dall’art.7 del CCNL 9.5.2006, che in relazione agli stessi prevede l’erogazione di una diversa e specifica indennità.
Con riferimento alla seconda problematica posta, infine, si è dell’opinione che l’indennità di € 774,68 annui lordi sia cumulabile con quella prevista dall’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato ed integrato dall’art.36 del CCNL 22.1.2004 e dall’art.7 del CCNL 9.5.2006 .
Infatti, tale ultimo particolare compenso, sulla base delle regole contrattuali, può essere riconosciuto a tutti i lavoratori che, nei casi individuati dalla contrattazione decentrata integrativa, siano chiamati a chiamati a svolgere compiti e funzioni di particolare rilievo, comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità, al di fuori, ovviamente, dei casi delle posizioni organizzative, di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.
Proprio perché manca nella disciplina contrattuale un espresso divieto in tal senso e trattasi di compensi aventi diversa natura e fondamento giustificativo, essi, in presenza dei necessari presupposti legittimanti l’erogazione, possono anche cumularsi nel medesimo lavoratore.
Infatti, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, come è noto, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.
In proposito, a conferma e sostegno di tale orientamento, si ritiene utile evidenziare quanto segue:
a) l’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali espressamente disponeva che: “Sono confermate nell’importo di L.1.500.000 l’indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell’VIII qualifica funzionale dell’art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonché …….”;
b) in base alla disciplina del citato art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 e dell’art. 34, comma 1, lett. b) dal primo espressamente richiamato, l’indennità di L. 1.500.000 era riconosciuta al personale dell’ottava qualifica funzionale con compiti di direzione di struttura organizzativa complessa oppure al personale della medesima qualifica funzionale incaricato dello svolgimento, in posizione di staff di attività per le quali era richiesto, congiuntamente alla laurea, l’abilitazione all’esercizio di una professione e l’iscrizione al relativo albo;
c) le circostanze originariamente legittimanti l’erogazione del compenso di cui si tratta nella disciplina dell’art. 45, comma 1, del DPR n.333/1990, richiamate espressamente dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, ai fini dell’ulteriore corresponsione dello stesso, sono state assunte, successivamente, dalle parti negoziali come contenuto tipico dell’area delle posizioni organizzative, di cui all’art. 8, lett. a), b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in relazione al quale, al personale incaricato delle stesse, viene erogato uno specifico trattamento economico accessorio rappresentato dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato, ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999);
d) non rinvenendosi una specifica ed effettiva casistica cui collegare l’erogazione della stessa, non può non ritenersi che la suddetta indennità di € 774,68 annui lordi (L.1.500.000 annue lorde) sia stata conservata dalla previsioni dell’art. 17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 al personale della ex ottava qualifica funzionale che già ne beneficiava, alla data di stipulazione del citato CCNL dell’1.4.1999, senza alcun riferimento al titolo per il quale la stessa era stata attribuita inizialmente;
e) ad ulteriore giustificazione di quanto sopra detto, si deve anche rilevare che la medesima indennità di € 774,68 annui lordi può non essere corrisposta al personale della ex ottava qualifica funzionale solo ove questo sia investito di un incarico di posizione organizzativa e che, in tal caso, il relativo importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999; cessato per qualunque motivo l’incarico di posizione organizzativa, al personale della ex ottava qualifica funzionale deve essere di nuova corrisposta l’indennità di cui si tratta;
f) conseguentemente, non può non pervenirsi alla conclusione che la disciplina dell’art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 ha inteso, quindi, solo mantenere, a titolo personale, ai dipendenti inquadrati nella ex ottava qualifica funzionale (a seguito dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione, si tratta del personale collocato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3), il trattamento economico già precedentemente acquisito ed in godimento alla data di sottoscrizione del suddetto CCNL dell’1.4.1999;
g) tale finalizzazione emerge anche dalla circostanza che, a far data dalla sottoscrizione del CCNL dell’1.4.1999 , l’indennità di € 774,68 annui lordi non può essere attribuita ex novo a dipendenti neo assunti o che pervengono per progressione verticale ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, corrispondenti alla ex ottava qualifica funzionale;
h) inoltre, occorre considerare anche che, gli eventuali altri compiti o funzioni comportanti particolari responsabilità, diversi da quelli connessi alla titolarità di posizione organizzativa, affidati al personale degli enti, ivi compreso quello appartenente alla categoria D, posizione economica D3 (corrispondente alla ex ottava qualifica funzionale), sono oggetto della particolare disciplina dell’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 dall’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato ed integrato dall’art.36 del CCNL 22.1.2004 e dall’art.7 del CCNL 9.5.2006, che in relazione agli stessi prevede l’erogazione di una diversa e specifica indennità.
Con riferimento alla seconda problematica posta, infine, si è dell’opinione che l’indennità di € 774,68 annui lordi sia cumulabile con quella prevista dall’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato ed integrato dall’art.36 del CCNL 22.1.2004 e dall’art.7 del CCNL 9.5.2006 .
Infatti, tale ultimo particolare compenso, sulla base delle regole contrattuali, può essere riconosciuto a tutti i lavoratori che, nei casi individuati dalla contrattazione decentrata integrativa, siano chiamati a chiamati a svolgere compiti e funzioni di particolare rilievo, comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità, al di fuori, ovviamente, dei casi delle posizioni organizzative, di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.
Proprio perché manca nella disciplina contrattuale un espresso divieto in tal senso e trattasi di compensi aventi diversa natura e fondamento giustificativo, essi, in presenza dei necessari presupposti legittimanti l’erogazione, possono anche cumularsi nel medesimo lavoratore.
Infatti, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, come è noto, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.
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