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autorizzazioni vincolo idrogeologico - incarichi
La Regione Liguria ha soppresso le comunità montane che, tra le altre cose, emanavano le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico
Tale funzione è stata trasferita ai comuni, dal 01.05.2011, senza alcun periodo transitorio e senza attribuire fondi.
Dato che le professionalità di geologo, nell’ambito degli organici comunali, sono scarsissime, i comuni sono in estrema difficoltà. In assenza di tale professionalità, i responsabili degli uffici tecnici, con sacrosanta ragione si rifiutano di emettere autorizzazioni.
Alcuni comuni ( i più grandi) sono riusciti a reperire in varie forme (convenzione, comando, c. 557) geologi dipendenti, cui hanno attribuito la responsabilità del procedimento. Ma non sono disponibili a convenzionarsi per condividere tali risorse, già scarse per le loro necessità.
In attesa di diverse soluzioni, alcuni comuni più piccoli hanno affidato degli incarichi a geologi liberi professionisti, denominando il rapporto con i nomi più vari. Sostanzialmente comunque detti professionisti rilasciano un relazione al responsabile di servizio, dipendente comunale, che, sulla scorta di tale atto, emette il provvedimento autorizzatorio.
A prescindere dalla regolarità dell’incarico, che magari può essere giustificato per fare fronte all’emergenza per un periodo limitato, in attesa ad es. di riuscire a convenzionarsi, l’incarico stesso può configurarsi come una collaborazione coordinata ovvero si tratta di una consulenza e quindi ricade nel limite del 20% della spesa del 2009?
Nel consultare la Delibera 15 febbraio 2005 n. 6 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti ma anche il recente parere di Bertagna del 31.05 US, relativo alle istruzioni RGS sul conto annuale, sembrerebbe che gli incarichi predetti possano rientrare tra “le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati” e pertanto fuoriuscire dai limiti di spesa per consulenza ( e forse anche dalla discipline dell’art. 7, c. 6).
Nel primo caso il comune riuscirebbe a gestire l’incarico. Nel secondo no perché il budget disponibile per consulenze è pressoché inesistente.
Per inciso l’Ordine dei geologi si è reso disponibile ad assolvere tali incarichi per un compenso corrispondente a quello dei diritti che la Regione ha fissato a carco dell’utenza.
Grazie
Tale funzione è stata trasferita ai comuni, dal 01.05.2011, senza alcun periodo transitorio e senza attribuire fondi.
Dato che le professionalità di geologo, nell’ambito degli organici comunali, sono scarsissime, i comuni sono in estrema difficoltà. In assenza di tale professionalità, i responsabili degli uffici tecnici, con sacrosanta ragione si rifiutano di emettere autorizzazioni.
Alcuni comuni ( i più grandi) sono riusciti a reperire in varie forme (convenzione, comando, c. 557) geologi dipendenti, cui hanno attribuito la responsabilità del procedimento. Ma non sono disponibili a convenzionarsi per condividere tali risorse, già scarse per le loro necessità.
In attesa di diverse soluzioni, alcuni comuni più piccoli hanno affidato degli incarichi a geologi liberi professionisti, denominando il rapporto con i nomi più vari. Sostanzialmente comunque detti professionisti rilasciano un relazione al responsabile di servizio, dipendente comunale, che, sulla scorta di tale atto, emette il provvedimento autorizzatorio.
A prescindere dalla regolarità dell’incarico, che magari può essere giustificato per fare fronte all’emergenza per un periodo limitato, in attesa ad es. di riuscire a convenzionarsi, l’incarico stesso può configurarsi come una collaborazione coordinata ovvero si tratta di una consulenza e quindi ricade nel limite del 20% della spesa del 2009?
Nel consultare la Delibera 15 febbraio 2005 n. 6 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti ma anche il recente parere di Bertagna del 31.05 US, relativo alle istruzioni RGS sul conto annuale, sembrerebbe che gli incarichi predetti possano rientrare tra “le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati” e pertanto fuoriuscire dai limiti di spesa per consulenza ( e forse anche dalla discipline dell’art. 7, c. 6).
Nel primo caso il comune riuscirebbe a gestire l’incarico. Nel secondo no perché il budget disponibile per consulenze è pressoché inesistente.
Per inciso l’Ordine dei geologi si è reso disponibile ad assolvere tali incarichi per un compenso corrispondente a quello dei diritti che la Regione ha fissato a carco dell’utenza.
Grazie
Elisa Lottero- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 29.01.11
Re: autorizzazioni vincolo idrogeologico - incarichi
se l'adempimento è previsto (e solo se previsto)da una legge statale o regionale ,il limite delle consulenze non si applica ,mi sembra pertinente il parere di corte conti toscana (già postato in precedenza) e qui ripreso parzialmente
toscana 183 2011
La Sezione ritiene, pertanto, di escludere dai limiti di spesa imposti dalla legge 122 citata quegli incarichi che risultano obbligatori per legge.
Tuttavia, nel caso prospettato dal Comune richiedente l’incarico non sembra presentare le caratteristiche degli affidamenti obbligatori per legge, ma piuttosto dovuto alla mancanza di professionalità interne in grado di effettuare le valutazioni nel settore dell’edilizia ed urbanistica e, di conseguenza, sembra rientrare nella limitazione di cui alla legge 122. Aldilà della sua sottoposizione o meno ai limiti descritti, la ratio della norma, la quale tende a “valorizzare le professionalità interne”, pone attenzione sull’opportunità per l’ente di creare o valorizzare una professionalità interna in grado di far fronte allo svolgimento degli incarichi in questione.
toscana 183 2011
La Sezione ritiene, pertanto, di escludere dai limiti di spesa imposti dalla legge 122 citata quegli incarichi che risultano obbligatori per legge.
Tuttavia, nel caso prospettato dal Comune richiedente l’incarico non sembra presentare le caratteristiche degli affidamenti obbligatori per legge, ma piuttosto dovuto alla mancanza di professionalità interne in grado di effettuare le valutazioni nel settore dell’edilizia ed urbanistica e, di conseguenza, sembra rientrare nella limitazione di cui alla legge 122. Aldilà della sua sottoposizione o meno ai limiti descritti, la ratio della norma, la quale tende a “valorizzare le professionalità interne”, pone attenzione sull’opportunità per l’ente di creare o valorizzare una professionalità interna in grado di far fronte allo svolgimento degli incarichi in questione.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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