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superfici pertinenziali tares
Il nostro Comune nell’anno 2009 ha modificato il Regolamento TARSU prevedendo alcune riduzioni di superfici: es. riduzione 30% su superfici coperte quali terrazze, balconi, loggiati, ecc., riduzione 30% per garage coperti e locali di sgombero.
Alla luce di quanto sopra, l’ufficio tributi ha modificato d’ufficio le superfici dichiarate e comunicato ai contribuenti le nuove superfici ai fini TARSU. Nell’effettuare tale operazione si è tenuto conto che, con l’applicazione delle riduzioni, la superficie TARSU non poteva comunque essere inferiore all’80% della superficie metrica catastale.
Ora l’Amministrazione sta analizzando la TARES e si chiede se le riduzioni applicate per la TARSU sono legittime e se si possono applicare anche per la TARES.
Nel caso in cui non fossero legittime, l’Amministrazione sta pensando di non assoggettare a TARES le superfici coperte (terrazze, balconi, loggiati, ecc.) che con la TARSU avevano una riduzione del 30%. Così facendo però le superfici ai fini TARES diminuirebbero notevolmente e potrebbero addirittura scendere al di sotto dell’80% della superficie catastale, che con il nuovo tributo si può utilizzare solo nel momento dell’accertamento e non anche al momento dell’iscrizione a ruolo.
Quindi paradossalmente d’ufficio si dovrebbero modificare le superfici, con relativa comunicazione ai contribuenti, salvo poi fare l’accertamento nel caso in cui la superficie modificata sia inferiore all’80% di quella catastale.
Questo ovviamente non sarebbe corretto nei confronti del contribuente, che nella dichiarazione originaria ha indicato le superfici esatte, le quali sono state modificate a seguito di quanto deliberato dall’Amministrazione e non decise dal contribuente.
Considerato che la normativa prevede che le prime due rate per l’anno 2013 siano calcolate sulla base della TARSU 2012, e che le superfici TARSU e le superfici TARES non coincidono, ci si chiede quale superficie prendere in considerazione per gli acconti?
Alla luce di quanto sopra, l’ufficio tributi ha modificato d’ufficio le superfici dichiarate e comunicato ai contribuenti le nuove superfici ai fini TARSU. Nell’effettuare tale operazione si è tenuto conto che, con l’applicazione delle riduzioni, la superficie TARSU non poteva comunque essere inferiore all’80% della superficie metrica catastale.
Ora l’Amministrazione sta analizzando la TARES e si chiede se le riduzioni applicate per la TARSU sono legittime e se si possono applicare anche per la TARES.
Nel caso in cui non fossero legittime, l’Amministrazione sta pensando di non assoggettare a TARES le superfici coperte (terrazze, balconi, loggiati, ecc.) che con la TARSU avevano una riduzione del 30%. Così facendo però le superfici ai fini TARES diminuirebbero notevolmente e potrebbero addirittura scendere al di sotto dell’80% della superficie catastale, che con il nuovo tributo si può utilizzare solo nel momento dell’accertamento e non anche al momento dell’iscrizione a ruolo.
Quindi paradossalmente d’ufficio si dovrebbero modificare le superfici, con relativa comunicazione ai contribuenti, salvo poi fare l’accertamento nel caso in cui la superficie modificata sia inferiore all’80% di quella catastale.
Questo ovviamente non sarebbe corretto nei confronti del contribuente, che nella dichiarazione originaria ha indicato le superfici esatte, le quali sono state modificate a seguito di quanto deliberato dall’Amministrazione e non decise dal contribuente.
Considerato che la normativa prevede che le prime due rate per l’anno 2013 siano calcolate sulla base della TARSU 2012, e che le superfici TARSU e le superfici TARES non coincidono, ci si chiede quale superficie prendere in considerazione per gli acconti?
trottola- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 29.04.13
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