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REPERIBILITA' con contratto partime
scusate se mi ripeto ma vi avevo fatto questa domanda ma mi sono perso la risposta.si tratta di questo.un mio collega(amm.provinciale)ha un contratto partime credo di tipo verticale(lavora 3 gioni a settimana per tutto l'anno).essendo operai addetti alla manutenzione stradale, facciamo un turno di reperibilita' di 6 giorni al mese 24 ore su 24.per questo servizio in fatti sono nati dei problemi per quello che riguarda la regolarita' di questo servizio per quel dipendente.infatti quando e' reperibile lavora 6 giorni consecutivi, e recupera i 3 giorni fatti in eccedenza la settimana successiva.la mia domanda e'-ma quando uno ha un contratto partime tipo questo,non doveva fare il servizio di reperibilita' solo nei 3 giorni che sono di contratto?GRAZIE MILLE PER LA RISPOSTA.
gaudy- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 23.10.12
si e no
Non e imponibile lo straordinario neanche nei giorni lavorativi.
Se ce l accordo delle parti invece tutto e possibile in quanto trattasi di modifica contrattata e la legge non individua un numero massimo di modifiche.
Nel diritto privato e possibile modificare anche di giorno in giorno i contratti se le parti sono daccordo
Se ce l accordo delle parti invece tutto e possibile in quanto trattasi di modifica contrattata e la legge non individua un numero massimo di modifiche.
Nel diritto privato e possibile modificare anche di giorno in giorno i contratti se le parti sono daccordo
carlomagno- Messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 25.08.11
reperibilita'
L'Aran
Sullo specifico punto dell’inserimento di lavoratori a tempo parziale in servizi di reperibilità, la scrivente Agenzia ritiene che, attualmente, in assenza di espresse previsioni in senso contrario e tenuto conto di quanto affermato dall'art.6, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, non vi sia una incompatibilità assoluta tra reperibilità e rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale.
Tuttavia, tenuto conto che la reperibilità è spesso seguita dalla prestazione di attività lavorativa, attività che nel caso del tempo parziale orizzontale dovrebbe essere ricondotta alla fattispecie del "lavoro aggiuntivo", la reale applicabilità dell'istituto della reperibilità a detto personale risulta, di fatto, abbastanza problematica.
Gli elementi da considerare, in tale prospettiva, sono i seguenti (vista la possibilità che la reperibilità sia seguita da prestazione di "lavoro aggiuntivo" o di lavoro straordinario, nel caso del tempo parziale verticale):
a) il lavoratore chiede la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale per ridurre il numero delle ore di lavoro e l’ente lo inserisce in un modello di organizzazione del lavoro – la reperibilità – che, comunque, può comportare un numero di ore ulteriori ed aggiuntive rispetto alle prestazioni ordinarie;
b) infatti, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, nel contratto individuale che a tal fine deve essere stipulato, sono indicate la minore durata dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, nonché la articolazione e distribuzione dello stesso;
c) pertanto, proprio perché, nell’ambito della reperibilità, il dipendente può essere anche chiamato a rendere effettivamente la prestazione lavorativa, ove ciò accadesse si determinerebbe un necessario superamento di quanto le parti hanno già concordato in sede di contratto individuale;
d) in altri termini, nel momento in cui decide di collocare in reperibilità il dipendente, l’ente già è consapevole della possibilità di superamento dell’orario di lavoro ridotto ordinario e della conseguente necessità di ricorrere al lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale orizzontale o verticale;
e) il ricorso ai lavoratori a tempo parziale potrebbe essere giustificato solo per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise (così come previsto dall'art.6, comma 3 del CCNL del 14.9.2000);
f) per inserire un lavoratore a tempo parziale in un turno di reperibilità sarebbe necessario ottenere il suo previo assenso (così come previsto dall'art.6, comma 2 del CCNL del 14.9.2000);
g) non si potrebbero comunque superare, attraverso le prestazioni su chiamata, i limiti stabiliti nell'art.6, comma 2 del CCNL del 14.9.2000;
h) relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, si deve anche ricordare che le prestazioni di lavoro straordinario sono possibili solo nei giorni in cui è previsto che il lavoratore debba rendere la prestazione lavorativa (pertanto, se il dipendente, per effetto del rapporto a tempo parziale di tipo verticale, non è tenuto a rendere alcuna prestazione lavorativa in alcune giornate della settimana o in alcuni periodi dell’anno, non può essere chiamato a rendere prestazioni di lavoro straordinario in quelle stesse giornate; conseguentemente, lo stesso non potrebbe in alcun modo rendere prestazioni in quella medesima giornata neppure a seguito del collocamento in reperibilità, senza che si determini una violazione della disciplina del CCNL);
i) l'operazione potrebbe avere un costo complessivamente più elevato: infatti, in caso di chiamata, le ore di lavoro aggiuntivo (nel caso del tempo parziale orizzontale) dovrebbero essere retribuite ai sensi dell'art.6 del CCNL del 14.9.2000 e quindi con una maggiorazione calcolata sulla retribuzione globale di fatto, ove siano violati i limiti quantitativi stabiliti dall’art.6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000. Ugualmente è prevista una più alta maggiorazione del compenso per lavoro straordinario (al 50%) per il caso di superamento dei limiti massimi consentiti nell’ipotesi di tempo parziale verticale.
Proprio per tali aspetti, la scrivente Agenzia, a prescindere dalla ammissibilità giuridica, ha sempre nutrito perplessità sulla effettiva possibilità di collocare in turni di reperibilità dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale..
Sullo specifico punto dell’inserimento di lavoratori a tempo parziale in servizi di reperibilità, la scrivente Agenzia ritiene che, attualmente, in assenza di espresse previsioni in senso contrario e tenuto conto di quanto affermato dall'art.6, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, non vi sia una incompatibilità assoluta tra reperibilità e rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale.
Tuttavia, tenuto conto che la reperibilità è spesso seguita dalla prestazione di attività lavorativa, attività che nel caso del tempo parziale orizzontale dovrebbe essere ricondotta alla fattispecie del "lavoro aggiuntivo", la reale applicabilità dell'istituto della reperibilità a detto personale risulta, di fatto, abbastanza problematica.
Gli elementi da considerare, in tale prospettiva, sono i seguenti (vista la possibilità che la reperibilità sia seguita da prestazione di "lavoro aggiuntivo" o di lavoro straordinario, nel caso del tempo parziale verticale):
a) il lavoratore chiede la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale per ridurre il numero delle ore di lavoro e l’ente lo inserisce in un modello di organizzazione del lavoro – la reperibilità – che, comunque, può comportare un numero di ore ulteriori ed aggiuntive rispetto alle prestazioni ordinarie;
b) infatti, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, nel contratto individuale che a tal fine deve essere stipulato, sono indicate la minore durata dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, nonché la articolazione e distribuzione dello stesso;
c) pertanto, proprio perché, nell’ambito della reperibilità, il dipendente può essere anche chiamato a rendere effettivamente la prestazione lavorativa, ove ciò accadesse si determinerebbe un necessario superamento di quanto le parti hanno già concordato in sede di contratto individuale;
d) in altri termini, nel momento in cui decide di collocare in reperibilità il dipendente, l’ente già è consapevole della possibilità di superamento dell’orario di lavoro ridotto ordinario e della conseguente necessità di ricorrere al lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale orizzontale o verticale;
e) il ricorso ai lavoratori a tempo parziale potrebbe essere giustificato solo per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise (così come previsto dall'art.6, comma 3 del CCNL del 14.9.2000);
f) per inserire un lavoratore a tempo parziale in un turno di reperibilità sarebbe necessario ottenere il suo previo assenso (così come previsto dall'art.6, comma 2 del CCNL del 14.9.2000);
g) non si potrebbero comunque superare, attraverso le prestazioni su chiamata, i limiti stabiliti nell'art.6, comma 2 del CCNL del 14.9.2000;
h) relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, si deve anche ricordare che le prestazioni di lavoro straordinario sono possibili solo nei giorni in cui è previsto che il lavoratore debba rendere la prestazione lavorativa (pertanto, se il dipendente, per effetto del rapporto a tempo parziale di tipo verticale, non è tenuto a rendere alcuna prestazione lavorativa in alcune giornate della settimana o in alcuni periodi dell’anno, non può essere chiamato a rendere prestazioni di lavoro straordinario in quelle stesse giornate; conseguentemente, lo stesso non potrebbe in alcun modo rendere prestazioni in quella medesima giornata neppure a seguito del collocamento in reperibilità, senza che si determini una violazione della disciplina del CCNL);
i) l'operazione potrebbe avere un costo complessivamente più elevato: infatti, in caso di chiamata, le ore di lavoro aggiuntivo (nel caso del tempo parziale orizzontale) dovrebbero essere retribuite ai sensi dell'art.6 del CCNL del 14.9.2000 e quindi con una maggiorazione calcolata sulla retribuzione globale di fatto, ove siano violati i limiti quantitativi stabiliti dall’art.6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000. Ugualmente è prevista una più alta maggiorazione del compenso per lavoro straordinario (al 50%) per il caso di superamento dei limiti massimi consentiti nell’ipotesi di tempo parziale verticale.
Proprio per tali aspetti, la scrivente Agenzia, a prescindere dalla ammissibilità giuridica, ha sempre nutrito perplessità sulla effettiva possibilità di collocare in turni di reperibilità dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale..
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