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TAres: riduzioni recupero
In un regolamento Tares ho trovato quanto di seguito " La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, riferita alla parte variabile, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero".
Perché si è limitata alla esclusiva parte variabile tale riduzione ?
Mi sembra di difficile applicazione: E' possibile estenderla anche alla parte fissa?
Perché si è limitata alla esclusiva parte variabile tale riduzione ?
Mi sembra di difficile applicazione: E' possibile estenderla anche alla parte fissa?
emanuelita- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: TAres: riduzioni recupero
sempre da regolamento mef
Art. 25. Riduzioni per il recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al …% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il …% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il … dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. [Opzonale] L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
Note. L’art. 14, comma 18, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che alla tariffa sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La norma prevede solo le linee di massima dell’agevolazione, che il comune deve quindi completare in via regolamentare. L’articolo in commento propone una possibile disciplina della riduzione per il recupero, che l’ente locale potrà quindi anche diversamente configurare.
Il primo comma individua i presupposti della riduzione, mentre il secondo comma riporta la definizione di recupero recata dal T.U. dell’Ambiente.
Il comma 3 individua il meccanismo proposto di quantificazione della riduzione - con un limite massimo specificato dal comune - individuandolo nel prodotto tra quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e una predeterminata percentuale del costo unitario Cu, come definito al punto 4.4., Allegato 1, del D.P.R. n.158 del 1999. Si noti che la riduzione si applica tanto sulla quota fissa quanto sulla quota variabile della tariffa - per le finalità già illustrate nel commento all’art. 23.
Il comma 4 individua le formalità per il riconoscimento della riduzione, che essendo attribuita a consuntivo, come specifica il primo comma, opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Il comma 5 (opzionale) prevede infine, per evitare eccessive cadute di gettito, che l’entità globale delle riduzioni debitamente richieste non possa eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune nella delibera tariffaria, procedendosi in caso contrario ad una riduzione proporzionale di tutte le riduzioni giudicate ammissibili.
Art. 25. Riduzioni per il recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al …% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il …% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il … dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. [Opzonale] L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
Note. L’art. 14, comma 18, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che alla tariffa sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La norma prevede solo le linee di massima dell’agevolazione, che il comune deve quindi completare in via regolamentare. L’articolo in commento propone una possibile disciplina della riduzione per il recupero, che l’ente locale potrà quindi anche diversamente configurare.
Il primo comma individua i presupposti della riduzione, mentre il secondo comma riporta la definizione di recupero recata dal T.U. dell’Ambiente.
Il comma 3 individua il meccanismo proposto di quantificazione della riduzione - con un limite massimo specificato dal comune - individuandolo nel prodotto tra quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e una predeterminata percentuale del costo unitario Cu, come definito al punto 4.4., Allegato 1, del D.P.R. n.158 del 1999. Si noti che la riduzione si applica tanto sulla quota fissa quanto sulla quota variabile della tariffa - per le finalità già illustrate nel commento all’art. 23.
Il comma 4 individua le formalità per il riconoscimento della riduzione, che essendo attribuita a consuntivo, come specifica il primo comma, opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Il comma 5 (opzionale) prevede infine, per evitare eccessive cadute di gettito, che l’entità globale delle riduzioni debitamente richieste non possa eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune nella delibera tariffaria, procedendosi in caso contrario ad una riduzione proporzionale di tutte le riduzioni giudicate ammissibili.
REGORLAMENTO TARI RIDUZIONI
Nel Regolamento della TARI noi vogliamo solo prevedere esenzioni di carattere sociale e agevolazioni riduzioni per famiglie con portatori di handicap. Nessuna riduzione per l'uso stagionale ecc. E' possibile non prevedere tutte le altre riduzioni es. smaltimento in proprio rifiuti, avvio recupero rifiuti, compostaggio domestico ?
Ilaria
Ilaria
ilariab- Messaggi : 40
Data d'iscrizione : 13.01.12
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