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Modalità di calcolo dell'indennità di turno.
Alla luce dell'art. 10 del ccnl del biennio 2004-05 che ha modificato e ridefinito l'art 52 del ccnl del 2000 ( nozione di retribuzione) l'indennità di vigilanza deve essere ricompresa nel conteggio di cui alla lettera c dei citati articoli ai fini del calcolo dell'indennità di turno?
Grazie.
Grazie.
miguelitaliano- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 20.07.11
Re: Modalità di calcolo dell'indennità di turno.
direi di no.
se il dubbio viene dalla proposizione "eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile", non riguarda la indennità di vigilanza.
se il dubbio viene dalla proposizione "eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile", non riguarda la indennità di vigilanza.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Indennita' di turno
Confermo.
Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).
nel concetto di retribuzione cui all'art.52, comma 2, lett. c non e' ricompresa l'indennita' di vigilanza.
Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).
nel concetto di retribuzione cui all'art.52, comma 2, lett. c non e' ricompresa l'indennita' di vigilanza.
Re: Modalità di calcolo dell'indennità di turno.
"se il dubbio viene dalla proposizione "eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile", non riguarda la indennità di vigilanza." : il mio dubbio derivava proprio da ciò. D'altra parte mi sfugge la diversa regolamentazione del concetto di " retribuzione" che dovrebbe aver originato l'art. 10 di cui al primo post di modifica al vecchio art. 52.
Detto questo, non trovo argomenti validi per contrastare la tesi che vorrebbe l'indennità di vigilanza esclusa dal computo, anche se osservo che alcuni sindacati ( Sulpm e Silpol) propendono per la tesi avversa.
P. S. Quali sarebbero gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile e perché tra questi non dovrebbe figurare l'indennità di vigilanza?
Detto questo, non trovo argomenti validi per contrastare la tesi che vorrebbe l'indennità di vigilanza esclusa dal computo, anche se osservo che alcuni sindacati ( Sulpm e Silpol) propendono per la tesi avversa.
P. S. Quali sarebbero gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile e perché tra questi non dovrebbe figurare l'indennità di vigilanza?
miguelitaliano- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 20.07.11
Turno
"perché tra questi non dovrebbe figurare l'indennità di vigilanza"
e mi spiego :
Nel calcolo della maggiorazione oraria di cui all'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 devono essere ricompresi i compensi correlati alla nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 1, lett. c), dello stesso CCNL e più precisamente: la retribuzione iniziale prevista per il profilo assegnato, gli incrementi economici conseguiti per progressione orizzontale, l'indennità integrativa speciale, gli eventuali assegni ad personam a carattere continuativo e non riassorbibile.
Fra questi ultimi non possono essere ricomprese anche le indennità contrattuali come quella di vigilanza o degli asili nido o del personale di ex terza e quarta q.f. in quanto non corrispondono alla nozione tecnica di assegno personale non riassorbibile. A tal proposito richiamiamo l'attenzione sul contenuto dell'art. 49 del ripetuto CCNL, che fornisce un elenco dettagliato delle voci retributive che compongono la base di calcolo del TFR e alla lett. l) gli "assegni ad personam non riassorbibili" sono indicati come elemento autonomo e distinto da tutte le altre "indennità" contrattuali.
Sono anche esclusi dal computo: la tredicesima mensilità e la retribuzione di posizione, la prima perché non è citata, la seconda perché, pur citata, è corrisposta al personale incaricato delle posizioni organizzative che non può percepire compensi per prestazioni in turno
"Quali sarebbero gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile"
L'IIS non conglobata per le categorie B3 ingresso B3 e D3 ingresso D3 e' ad esempio un assegno ad personam non riassorbibile che pero' come tale terminera' con la quiescenza del soggetto poiche', diversamente dall'indennita' di vigilianza che andra' corrisposta anche ad un nuovo assunto, tali elementi a carattere continuativo si esauriscono con il soggetto.
Tali elementi debbono essere considerati nel calcolo turno cme concetto di retribuzione ma assolutamente debbono essere esclusi elementi qyale l'indenniota' di vigilanza che e' istituto contrattuale assolutamente separato e distinto e neppure soggetto a forme di assorbibilita' nello stipendio base .
e mi spiego :
Nel calcolo della maggiorazione oraria di cui all'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 devono essere ricompresi i compensi correlati alla nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 1, lett. c), dello stesso CCNL e più precisamente: la retribuzione iniziale prevista per il profilo assegnato, gli incrementi economici conseguiti per progressione orizzontale, l'indennità integrativa speciale, gli eventuali assegni ad personam a carattere continuativo e non riassorbibile.
Fra questi ultimi non possono essere ricomprese anche le indennità contrattuali come quella di vigilanza o degli asili nido o del personale di ex terza e quarta q.f. in quanto non corrispondono alla nozione tecnica di assegno personale non riassorbibile. A tal proposito richiamiamo l'attenzione sul contenuto dell'art. 49 del ripetuto CCNL, che fornisce un elenco dettagliato delle voci retributive che compongono la base di calcolo del TFR e alla lett. l) gli "assegni ad personam non riassorbibili" sono indicati come elemento autonomo e distinto da tutte le altre "indennità" contrattuali.
Sono anche esclusi dal computo: la tredicesima mensilità e la retribuzione di posizione, la prima perché non è citata, la seconda perché, pur citata, è corrisposta al personale incaricato delle posizioni organizzative che non può percepire compensi per prestazioni in turno
"Quali sarebbero gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile"
L'IIS non conglobata per le categorie B3 ingresso B3 e D3 ingresso D3 e' ad esempio un assegno ad personam non riassorbibile che pero' come tale terminera' con la quiescenza del soggetto poiche', diversamente dall'indennita' di vigilianza che andra' corrisposta anche ad un nuovo assunto, tali elementi a carattere continuativo si esauriscono con il soggetto.
Tali elementi debbono essere considerati nel calcolo turno cme concetto di retribuzione ma assolutamente debbono essere esclusi elementi qyale l'indenniota' di vigilanza che e' istituto contrattuale assolutamente separato e distinto e neppure soggetto a forme di assorbibilita' nello stipendio base .
Re: Modalità di calcolo dell'indennità di turno.
concordo.
... e sul dubbio, ci avevo azzeccato!!
... e sul dubbio, ci avevo azzeccato!!
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
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