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Pubblicazione bando di gara
URGENTE.
l' art 66 R.D 827/24 ( pubblicazione bando di gara) è ancora in vigore?
l' art 66 R.D 827/24 ( pubblicazione bando di gara) è ancora in vigore?
aglientu- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 19.11.12
RD
il testo vigente
Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da
vende re o da a ffitta re , ed in que lli dove debbono fa rsi le forniture , i trasporti ed i la vori.
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.000
(30)
, gli avvisi devono
inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel foglio degli annunzi legali
della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'art. 64.
Qua ndo il prezzo di ba se d'asta raggiunga le lire 200.000.000
(31)
, g li a vvisi de vono ino ltre
inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, salvo abbreviazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in quelle città del Regno e in
q uei comun i in cu i l'amminis traz ione lo rite nga op po rtu no, te nu to co n to de l luog o do ve
esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i
la vo ri, i tra spo rti e le fo rn itu re .
Le p ubb licaz ion i e d inse rz ion i s udde tte sono ne ces sa rie pe r la rego la rità de i con tra tti.
Quando l'amministrazione lo giudichi ne cessario, le pubblicazioni possono anche e sse re fatte in
altri luoghi oltre i suddetti.
La p ubb licaz ione ed affiss ione deg li a vvis i di as ta s i fa a lla po rta de ll'u fficio ne l qua le devono
tenersi gli incanti e negli altri luoghi destinati all'affissione degli atti pubblici.
Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire gratuitamente la
pubblicazione o l'affissione summentovate.
I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'ufficiale che
p re sie de a ll'as ta , allo rché ques ta vie ne d ichia rata ape rta .
(30) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
(31) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359
Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da
vende re o da a ffitta re , ed in que lli dove debbono fa rsi le forniture , i trasporti ed i la vori.
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.000
(30)
, gli avvisi devono
inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel foglio degli annunzi legali
della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'art. 64.
Qua ndo il prezzo di ba se d'asta raggiunga le lire 200.000.000
(31)
, g li a vvisi de vono ino ltre
inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, salvo abbreviazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in quelle città del Regno e in
q uei comun i in cu i l'amminis traz ione lo rite nga op po rtu no, te nu to co n to de l luog o do ve
esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i
la vo ri, i tra spo rti e le fo rn itu re .
Le p ubb licaz ion i e d inse rz ion i s udde tte sono ne ces sa rie pe r la rego la rità de i con tra tti.
Quando l'amministrazione lo giudichi ne cessario, le pubblicazioni possono anche e sse re fatte in
altri luoghi oltre i suddetti.
La p ubb licaz ione ed affiss ione deg li a vvis i di as ta s i fa a lla po rta de ll'u fficio ne l qua le devono
tenersi gli incanti e negli altri luoghi destinati all'affissione degli atti pubblici.
Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire gratuitamente la
pubblicazione o l'affissione summentovate.
I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'ufficiale che
p re sie de a ll'as ta , allo rché ques ta vie ne d ichia rata ape rta .
(30) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
(31) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10
dicembre 1953, n. 936, poi di 24 0 volte dal D.P.R. 30 giugno 1 972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'a rt. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì
fatto salve le disposizioni legislat ive e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura
superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359
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