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PERMESSI RETRIBUITI

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PERMESSI RETRIBUITI Empty PERMESSI RETRIBUITI

Messaggio  GIN Lun 13 Mag 2013 - 4:29

AD UN DIPENDENTE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPETTANO I TRE GIORNI IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO DI UNA FIGLIA? GRAZIE ASPETTO RISPOSTA

GIN

Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 27.09.12

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PERMESSI RETRIBUITI Empty permessi

Messaggio  Paolo Gros Lun 13 Mag 2013 - 4:40

n qualche ente si è provveduto a stilare una sorta di elenco delle possibilità per usufruire di detti permessi. Tale modalità di procedimento, a giudizio delle parti contraenti, è una forzatura, visto che lo stesso Ccnl non demanda, né agli enti, né alla contrattazione decentrata, la possibilità di stilare un elenco degli eventi che possano costituire casistica alla quale fare riferimento, per la fruizione dei permessi in questione. A tale riguardo rimandiamo al parere dell’Aran 795-19C3

795-19C3. In quali casi può essere accolta la richiesta di fruire dei tre
giorni di permesso per particolari motivi personali o familiari di cui
all'art. 19 del CCNL del 6.7.1995 ? In particolare, detti permessi
possono essere utilizzati dalla dipendente per l'assistenza al figlio
malato quando potrebbero essere utilizzati, allo scopo, gli specifici
permessi previsti dal D. Lgs. 151/2001?
Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile precisare quanto segue:
a) l'art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, in relazione ai tre giorni di
permesso retribuito per particolari motivi personali ivi previsti, non ha stabilito
alcuna precisa casistica per la loro fruizione; pertanto, spetta all'ente valutare,
nella sua discrezionalità, le esigenze addotte dal dipendente a sostegno della
richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di
ragioni di servizio tali da impedire la concessione del permesso. Pertanto,
l'Ente non è chiamato né a disciplinare le possibili ipotesi giustificative del
permesso (data la genericità ed ampiezza della previsione contrattuale "per
particolari motivi personali o familiari") né a valutare nel merito la
giustificatezza o meno della ragione addotta, ma solo la sussistenza di ragioni
organizzative od operative che impediscano la concessione del permesso
stesso;
b) in considerazione di quanto detto, appare evidente che non vi sono ostacoli
a che detti giorni di permesso possano essere utilizzati dalla dipendente anche
per l'assistenza del figlio malato; in quanto non riteniamo che, potendo fruire
anche dei permessi retribuiti di cui all'art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995,
la lavoratrice debba necessariamente ed obbligatoriamente avvalersi di
permessi di cui all'art. 47 del D.Lgs.n.151/2001, anche in considerazione della
circostanza che nel periodo tra i 5 e gli 8 anni del bambino, tali permessi non
sono retribuiti.

Paolo Gros
Paolo Gros
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