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ONERI DI URBANIZZAZIONE

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Messaggio  paolo1965 Lun 13 Mag 2013 - 7:38

RISPOSTA DI ANCITEL A QUESITO SUGLI ONERI:

DOMANDA:

Dall’esercizio 2013 cessa (non risulta alcuna proroga) la deroga concessa dall’art. 2 comma 8 della legge 244/07 (legge finanziaria) per l’utilizzo per spese correnti (massimo 50%) e manutenzioni del patrimonio comunale (massimo 25%). Si chiede se il gettito degli oneri di urbanizzazione del 2013 dovrà essere destinato esclusivamente a opere di urbanizzazione primarie e secondarie oppure è consentito anche un utilizzo per spese in conto capitale diverse (ad. Esempio acquisto mobili, attrezzature, ecc.)


RISPOSTA:

Facendo riferimento alla questione posta, si fa presente quanto segue. Dal 2013 le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione dovranno essere destinate, per intero, solo al finanziamento di investimenti, cioè di spese impegnabili al titolo II. Non esiste un vincolo di destinare queste risorse all’esclusivo finanziamento di opere di urbanizzazione primarie o secondarie.


MA SULLA BASE DI QUALE NORMA LO AFFERMANO??
COSA NE PENSATE?

paolo1965

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Messaggio  Paolo Gros Mar 14 Mag 2013 - 0:50

Non esiste un vincolo di destinare queste risorse all’esclusivo finanziamento di opere di urbanizzazione primarie o secondarie.

e' cosi' in assoluto
Paolo Gros
Paolo Gros
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Messaggio  RAFFAELE DI FAZIO Mar 14 Mag 2013 - 1:54

Paolo scusa potresti essere più chiaro.
Cosa significa che non esiste un vincolo?
Grazie
Raffaele

RAFFAELE DI FAZIO

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Messaggio  Paolo Gros Mar 14 Mag 2013 - 1:57

vedi
http://www.diritto.it/articoli/enti_locali/terraciano1.html
Paolo Gros
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Messaggio  brunob Mar 14 Mag 2013 - 5:47

Un collega di un comune vicino ha "scoperto" questo parere della corte conti Liguria

Deliberazione n. 14 /2013



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI Presidente
Dott.ssa Luisa D’EVOLI Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI Referendario
Dott. Claudio GUERRINI Referendario
nell’ adunanza del 25 marzo 2013 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
- Vista la lett. prot. n. 13 del 28 febbraio 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 21 febbraio 2013 dal Comune di Albenga, ai sensi dell’art. 78 L. 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l’ordinanza presidenziale n. 16/2013, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;
FATTO
Con istanza in data 21 febbraio 2013, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 13/2013 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 28 febbraio 2013 con il n. 0000801 – 28.02.2013 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Albenga ha inviato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere sulla corretta interpretazione dell’art. 43 L. 14.01.2013 n. 10, che prevede l’obbligo di destinare il 50% delle entrate straordinarie da contributi per il rilascio dei permessi di costruzione ad opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale. In particolare, il Comune ritiene che il concetto generale di <<manutenzione>> comprenda al suo interno anche la c.d. manutenzione ordinaria che costituisce spesa corrente e, partendo da questo presupposto sarebbe possibile applicare queste entrate alla parte corrente del bilancio, con il limite di destinarle ad esclusiva copertura di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
DIRITTO
1. Sull’ammissibilità della richiesta di parere
La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 78 L. 5.06.2003 n. 131.
Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito appare infatti riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene all’interpretazione di norme e principi relativi alla corretta utilizzazione di entrate straordinarie.

2. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta
L’ art. 497 L. 27.12.1997 n. 449 (c.d. Legge Finanziaria 1998) introdotto dall’art. 1138 L. 24.12.2012 n. 228 prevede che <<i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, e successive modificazioni, e all’articolo 15 della medesima legge possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale>>.
L’ art. 28 L. 24.12.2007 n. 244 (c.d. Legge Finanziaria 2008) disponeva che <<per gli anni dal 2008 al 2012, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale>>.
L’ art. 43 L. 14.01.2013 n. 10, infine, stabilisce che <<le maggiori entrate derivante dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo>>.
Alla luce di queste disposizioni, e della considerazione che l’art. 4 L. 10/2013 non distingue tra manutenzione ordinaria e straordinaria, il Comune di Albenga chiede di sapere se sia possibile applicare una quota delle entrate da oneri di urbanizzazione alla copertura delle spese correnti costituite dalla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
La Sezione ritiene di dovere distinguere il profilo giuridico, relativo alla legittimità della copertura, da quello di pertinenza tecnico – contabile attinente al rispetto del principio della c.d. sana gestione finanziaria.
Dal punto di vista strettamente normativo, l’art. 49 L. 449/1997, disposizione mai abrogata, stabilisce in via generale la possibilità di utilizzare senza alcun limite (e quindi, teoricamente, anche nella misura del 100%) le entrate straordinarie da permessi di costruzione per la copertura delle spese di manutenzione senza alcuna specificazione. Successivamente, con la L. 244/2007 il Legislatore ha limitato la possibilità di utilizzare questo tipo di entrate per le spese correnti di manutenzione ordinaria nel limite massimo del 75%: infatti i Comuni avevano la possibilità di utilizzare il 50% di tali entrate per coprire ogni tipo di spesa corrente e quindi, conseguentemente anche quelle relative alla manutenzione ordinaria, con la possibilità di un’ulteriore applicazione del 25% esclusivamente per tale finalità (<<esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale>>).
Con la L. 13/2013 il Parlamento ha cambiato politica di intervento, superando la prospettiva del limite massimo seguita dalla Legge finanziaria 2008 ed optando per una destinazione vincolata nel minimo al perseguimento di determinati obiettivi, tra cui la manutenzione del patrimonio comunale, nella misura del 50%, potendo peraltro arrivare a concentrare la totalità di questo tipo di entrate per il raggiungimento di tale ultima finalità senza più distinguere tra interventi ordinari e straordinari, tornando in questo modo alla soluzione originaria impostata con la Legge Finanziaria 1998.
Proprio la distinzione lessicale introdotta con la Legge Finanziaria 2008 e abbandonata con la L. 13/2013 consente di ritenere che siano venuti meno i limiti di intervento e di utilizzazione, potendo pertanto applicare le entrate da oneri di urbanizzazione non già alla copertura di spese correnti generali, ancorché di carattere non ripetitivo, ma solo ed esclusivamente per spese correnti di manutenzione patrimoniale, oltreché per spese in conto capitale destinate alla realizzazione di opere pubbliche ovvero ad interventi straordinari di recupero urbanistico.
Peraltro, sotto il profilo tecnico – contabile, non si può non rilevare come questa operazione, consentita dalla legge, preveda delle criticità in quanto si procede alla copertura di spese ripetitive quali sono quelle inerenti alla manutenzione ordinaria – e quindi per sua natura periodica – dei beni del Comune con entrate variabili quali sono quelle derivanti dagli oneri di urbanizzazione che in questa fase storica caratterizzata dalla crisi del mercato immobiliare e dal forte rallentamento dell’attività edilizia, soprattutto in Liguria, devono essere previste, accertate ed applicate con estrema ponderazione per evitare impreviste rigidità di bilancio.
Non appare inutile sul punto osservare come i dati periodicamente diffusi dall’Agenzia del Territorio hanno consentito di verificare come nel periodo 2008 – 2012 l’andamento delle compravendite immobiliari in Liguria sia calato del 14%.
La Sezione non può non rilevare come questa peraltro sia proprio la situazione del Comune di Albenga con riferimento al quale si è in passato accertato, con le pronunce 30.12.2011 n. 121 e 11.06.2012 n. 37, la sussistenza di criticità non indifferenti per la mancata realizzazione di entrate da oneri di urbanizzazione applicate a spese correnti ripetitive.
Pertanto sarà buona regola di sana gestione finanziaria prevedere la copertura delle necessarie spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale con la minore parte possibile di entrate straordinarie da permessi di costruzione.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Albenga.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.
Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 25 marzo 2013.
Il Magistrato estensore Il Presidente
(Alessandro Benigni) (Ennio Colasanti)


Depositata il 25 marzo 2013
Il Preposto alla Segreteria
(Dott. Michele Bartolotta)

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Messaggio  paolo1965 Mar 14 Mag 2013 - 5:53

Scusate ma nell'articolo di terracciano non trovo alcun riferimento alla possibilita' di finanziare con oneri l'acquisto di mobili e/o attrezzature; dove si parla dell'imputazione a bilancio si afferma:
I proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie e relative sanzioni
sono quindi destinati nella spesa:
- nel titolo II, alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e cioè
opere di urbanizzazione primarie : strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cave di multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. (l'art. 26 bis del D.L. n. 415/89, convertito con modificazioni nella legge n. 38/90, già aveva parificato alle opere di urbanizzazione primaria gli impianti cimiteriali);
opere di urbanizzazione secondarie : asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate).

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