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http://www.irpef.info/Revisori e compensazione Iva - La risoluzione n. 90/E del 17 settembre 2010 Agenzia Entrate
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Revisori e compensazione Iva - La risoluzione n. 90/E del 17 settembre 2010 Agenzia Entrate
L’organo di revisione dell’ente locale può sottoscrivere la dichiarazione IVA dalla quale
emerge un credito superiore a 15.000 euro, in alternativa all’apposizione del visto di
conformità. La sottoscrizione della dichiarazione da parte del collegio dei revisori (articolo 234 del Testo unico degli enti locali - Dlgs 267/200) infatti assicura e garantisce la stessa tipologia di controlli che il Dlgs 39/2010 attribuisce al revisore legale dei conti (persona fisica o società), relativamente alla situazione contabile e finanziaria delle società di capitali, presso le quali esercita la sua funzione, con la conseguenza che: la sottoscrizione in questione assume la stessa valenza giuridica del visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997 In particolare, secondo quanto argomentato dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile possono effettuare la compensazione dei crediti IVA,se la dichiarazione è sottoscritta - oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del DPR n. 322 del 1998 e, cioè, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale - dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo DPR e, cioè dai soggetti che esercitano il controllo
contabile (circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009, punto 1.).
Nell’ambito del Tuel, l’articolo 234 dispone che la revisione economico-finanziaria degli enti locali è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri (ovvero ad un solo revisore nel caso di Comuni più piccoli) che svolge, per l’ente locale, “…la stessa funzione di garanzia – in ordine alla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente stesso – che il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 attribuisce al revisore legale dei conti (persona fisica o società) relativamente alla situazione contabile e finanziaria delle società di capitali, presso le quali esercita la sua funzione”.
emerge un credito superiore a 15.000 euro, in alternativa all’apposizione del visto di
conformità. La sottoscrizione della dichiarazione da parte del collegio dei revisori (articolo 234 del Testo unico degli enti locali - Dlgs 267/200) infatti assicura e garantisce la stessa tipologia di controlli che il Dlgs 39/2010 attribuisce al revisore legale dei conti (persona fisica o società), relativamente alla situazione contabile e finanziaria delle società di capitali, presso le quali esercita la sua funzione, con la conseguenza che: la sottoscrizione in questione assume la stessa valenza giuridica del visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997 In particolare, secondo quanto argomentato dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile possono effettuare la compensazione dei crediti IVA,se la dichiarazione è sottoscritta - oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del DPR n. 322 del 1998 e, cioè, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale - dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo DPR e, cioè dai soggetti che esercitano il controllo
contabile (circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009, punto 1.).
Nell’ambito del Tuel, l’articolo 234 dispone che la revisione economico-finanziaria degli enti locali è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri (ovvero ad un solo revisore nel caso di Comuni più piccoli) che svolge, per l’ente locale, “…la stessa funzione di garanzia – in ordine alla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente stesso – che il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 attribuisce al revisore legale dei conti (persona fisica o società) relativamente alla situazione contabile e finanziaria delle società di capitali, presso le quali esercita la sua funzione”.
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