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Sospensione acconto IMU.
Vi chiedo conferma, per i fabbricati di categoria D10, in quanto rurali, è sospeso il pagamento della rata di giugno, vero?
Roberta
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Roberta Marini- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 22.01.13
Re: Sospensione acconto IMU.
le pertinenze degli A/1 A/8 e A/9 pagano o no?
olivello- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 12.04.13
Re: Sospensione acconto IMU.
se non è sospesa per il bene principale come potrebbe esserlo per la pertinenza
il DL lo riporta in maniera chiara
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
e pertanto escluse le abitazioni principali e relative pertinenze dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1[/b], A/8 e A/9;
il DL lo riporta in maniera chiara
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
e pertanto escluse le abitazioni principali e relative pertinenze dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1[/b], A/8 e A/9;
terreni agricoli
Scusate.... per i terreni agricoli il pagamento è sospeso indipendentemente dal fatto che il possessore sia o no coltivatore?
ROSELLA RAPETTI- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 23.05.13
Re: Sospensione acconto IMU.
per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile
Richiamo normativo di cui alla lettera c)
- comma 4, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 - Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
- comma 5, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
- comma 8, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 - L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.)
Richiamo normativo di cui alla lettera c)
- comma 4, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 - Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
- comma 5, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
- comma 8, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 - L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.)
Sospensione acconto IMU terreno agricolo
lucio guerra ha scritto:per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile
Richiamo normativo di cui alla lettera c)
- comma 4, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 - Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
- comma 5, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
- comma 8, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 - L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.)
Ai sensi del comma 5, art. 13 del DL 201/11 la sospensione del pagamento di giugno dovrebbe riguardare tutti i terreni agricoli, sia quelli posseduti da coltivatori diretti, o imprenditori agricoli (moltiplicatore 110) che tutti gli altri (moltiplicatore 135).
Roberta Marini- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 22.01.13
Re: Sospensione acconto IMU.
- Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
- I terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall’imposta, come riportato all’art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento.
- I terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall’imposta, come riportato all’art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento.
Re: Sospensione acconto IMU.
Ho il caso di un terreno agricolo incolto posseduto da un contribuente che non è imprenditore agricolo.. in questo caso? Deve pagare?
Martina 83- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 25.01.12
sospensione terreno agricolo
Il pagamento imu acconto 20123 di un terreno agricolo, appartenente ad un contribuente non imprenditore agricolo, è sospeso?
emanuelita- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 05.06.12
terreno
la sospensione riguarda tutti i terreni agricoli, sia quelli posseduti da coltivatori diretti, o imprenditori agricoli (moltiplicatore 110) che tutti gli altri (moltiplicatore 135)..
Re: Sospensione acconto IMU.
... mi chiedo ma l'appezzamento di giardino davanti casa che è segnato a catasto nella sezione terreni lo facciamo pagare????
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Imu
ma no, tale porzione di terreno ha contribuito alla determinazione della categoria catastakle dell'immobile ed in essa e' ricompreso
Re: Sospensione acconto IMU.
Su un articolo di oggi dell'Italia Oggi c'è scritto che l'art. 1 del D.L. 54/2013 concede la sospensione dal pagamento dell'imposta sia per i terreni agricoli condotti direttamente da un coltivatore o imprenditore agricolo sia per quelli non condotti direttamente da loro.
Sono tenuti invece a pagare i titolari di terreni incolti, a meno che non siano posseduti e condotti da un agricoltore.
Mi date una conferma? Nel mio caso il proprietario non è agricoltore e si tratta di terreno incolto..
Grazie
Sono tenuti invece a pagare i titolari di terreni incolti, a meno che non siano posseduti e condotti da un agricoltore.
Mi date una conferma? Nel mio caso il proprietario non è agricoltore e si tratta di terreno incolto..
Grazie
Martina 83- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 25.01.12
IMu
confermo
Sono tenuti invece a pagare i titolari di terreni incolti, a meno che non siano posseduti e condotti da un agricoltore
ad eccezione degli incolti in comuni montani
Sono tenuti invece a pagare i titolari di terreni incolti, a meno che non siano posseduti e condotti da un agricoltore
ad eccezione degli incolti in comuni montani
sospensione pagamento IMU per terreni agricoli
Vorrei sapere se rientrano nella sospensione del pagamento acconto IMU quei terreni di proprietà di un soggetto che non è imprenditore agricolo ma che ha dato in affitto i terreni ad un coltivatore diretto. Inoltre, i terreni non coltivati o i cosidetti orticelli rientrano nella sospensione citata?
Grazie del chiarimento.
Grazie del chiarimento.
and89rea- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 18.04.13
Re: Sospensione acconto IMU.
il DL 54/2013 stabilisce, tra l'altro :
- per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
il comma 5 recita. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
In conclusione si ritiene quindi :
- se il terreno agricolo è posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno x 135 (IMPOSTA DOVUTA E VERSAMENTO IN ACCONTO SOSPESO)
- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110 (IMPOSTA DOVUTA E VERSAMENTO IN ACCONTO SOSPESO)
- terreni nelle aree montane e di collina (ESENTI)
- terreni “incolti” NON RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA - NON OPERA LA SOSPENSIONE IN QUANTO NON RICONDUCIBILI ALLA DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO e NON OPERA L'ESENZIONE IN QUANTO NON RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA
Per terreno "incolto" è da intendersi:
Un terreno non adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
In materia ICI il Ministero delle finanze aveva specificato che un’area, per essere considerata "terreno agricolo" deve ospitare un’attività agricola che abbia le caratteristiche dell’imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.
- per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
il comma 5 recita. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
In conclusione si ritiene quindi :
- se il terreno agricolo è posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno x 135 (IMPOSTA DOVUTA E VERSAMENTO IN ACCONTO SOSPESO)
- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110 (IMPOSTA DOVUTA E VERSAMENTO IN ACCONTO SOSPESO)
- terreni nelle aree montane e di collina (ESENTI)
- terreni “incolti” NON RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA - NON OPERA LA SOSPENSIONE IN QUANTO NON RICONDUCIBILI ALLA DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO e NON OPERA L'ESENZIONE IN QUANTO NON RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA
Per terreno "incolto" è da intendersi:
Un terreno non adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
In materia ICI il Ministero delle finanze aveva specificato che un’area, per essere considerata "terreno agricolo" deve ospitare un’attività agricola che abbia le caratteristiche dell’imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.
Re: Sospensione acconto IMU.
sui terreni per i quali proprietario e conduttore non coincidono ho visto qualche parere diverso (ad esempio una risposta sul sito finanza ed economia del giornale la repubblica)
di sicuro mi chiedo a quale logica obbedisca la sospensione per il proprietario non conduttore dato che si tratta di rendite e non di strumenti di impresa (agricola)
di sicuro mi chiedo a quale logica obbedisca la sospensione per il proprietario non conduttore dato che si tratta di rendite e non di strumenti di impresa (agricola)
francodan- Messaggi : 6152
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Re: Sospensione acconto IMU.
...di sicuro mi chiedo a quale logica obbedisca la sospensione per il proprietario non conduttore dato che si tratta di rendite e non di strumenti di impresa (agricola)...
condivido pienamente
ma per come è scritta "male" la norma di sospensione, non credo si possa interpretare in altro senso, facendo esplicito riferimento al solo comma 5
condivido pienamente
ma per come è scritta "male" la norma di sospensione, non credo si possa interpretare in altro senso, facendo esplicito riferimento al solo comma 5
Re: Sospensione acconto IMU.
ritengo anche io che la norma ,nella sua illogicità economica ,sia nel senso della sospensione tout court anche per i proprietari non conduttori
francodan- Messaggi : 6152
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