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CONTROLLI DEL REVISORE SU TRANSAZIONI

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Paolo Gros
TIZIANA.VINCI
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Messaggio  TIZIANA.VINCI Ven 24 Mag 2013 - 2:56

Ciao,
Il Comune nel quale sono Revisore Unico, ha concluso in data 30/10/2012 una transazione per importi molto ingenti.
La transazione non ha ridotto gli importi dovuti, che anzi sono stati maggiorati di interessi in quanto il debito è stato rateizzato in 10 anni con scadenza rata mensile.
Il vantaggio per l'Ente è stato rappresentato solo dalla possibilità di rateizzare seppur a costi molto elevati (mi sembra comunque una forma elusiva del ricorso all'indebitamento).
In merito a tale transazione ho alcune domande da porre:
- essendo vigente il D.L. 174/2012, avrebbero dovuto chiedere il parere a me ?
- La transazione va comunque trasmessa alla Corte dei Conti e trattata come debitofuori bilancio anche se so che non lo è?
Il Responsabile del servizio finanziario non ha chiarito se il debito precedentemente fosse assistito da impegno di spesa o meno, comunque ciò che è certo è che lo stesso non figurava tra i residui passivi.
- dopo la transazione il debito va iscritto nel rendiconto 2012 per tutto l'ammontare (es. 700.000,00 euro) tra i residui della competenza e tra i pagamenti vanno iscritti gli importi corrispondenti alle sole due rate di competenza del 2012 (Es. 10.000 euro)?
Il Responsabile del Servizio Finanziario asserisce che ogni anno inserirà tra i residui della competenza le rate di ciascun anno, ma secondo me così facendo il debito non viene rappresentato nella sua interezza e viene falsato il risultato di amministrazione.
- Cosa bisogna fare sui bilanci di previsione anche pluriennali dal momento che l'impegno in termini di tempo eccede l'arco temporale rappresentato nel Bilancio Pluriennale?
Ringrazio coloro che vorranno aiutarmi.
Saluti
Tiziana

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Messaggio  Paolo Gros Ven 24 Mag 2013 - 3:05

l'atto di transazione non e' debito fuori bilancio e non deve essere trasmesso alla corte poiche' l'impegno si formalizza nel momento dell'atto transattivo e non prima.

Il parere del revisore e' dovuto poiche' con il 174...
devono ora esprimersi altresì: a) sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; b) sulla verifica degli equilibri; c) sulle modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; d) sulle proposte di ricorso all'indebitamento; e) sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; f) sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; g) sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali

L'atto transattivo ben puo' preveder un pagamento pluriennale
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Messaggio  claumin Dom 26 Mag 2013 - 3:22

Prendo la richiesta del collega per chiedere se dall aspetto finanziario e' necessario verifica la capienza del capitolo di bilancio ma se si è i. Esercizio provvisorio si può impegnate tutto il capitolo ?

claumin

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Messaggio  Paolo Gros Dom 26 Mag 2013 - 23:58

si poiche' spesa non frazionabile in dodicesimi
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Messaggio  PIETRO GIOVIALE Lun 27 Mag 2013 - 7:56

mi inserisco nell'argomento, e ribadisco la domanda della collega:
l'importo delle rate da pagare negli esercizi successivi deve essere inserito nei residui passivi.
a mio parere si.

PIETRO GIOVIALE

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Messaggio  Paolo Gros Lun 27 Mag 2013 - 23:10

se l'atto transattivo viene nel totale impegnato nell'esercizio di competenza e ratealmente pagato i rp a fine esercizio si formano ex se.
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Messaggio  CELINE77 Gio 18 Set 2014 - 4:32

quindi Paolo, ritieni obbligatorio impegnare l'intera somma derivante da un atto transattivo nell'esercizio in cui tale atto avviene? O è possibile procedere ad impegnare nell'anno in cui l'ente addiviene all'atto transattivo soltanto la quota-parte che verrà pagata ratealmente nello stesso?

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Messaggio  RMonti Gio 18 Set 2014 - 5:14

CELINE77 ha scritto:quindi Paolo, ritieni obbligatorio impegnare l'intera somma derivante da un atto transattivo nell'esercizio in cui tale atto avviene? O è possibile procedere ad impegnare nell'anno in cui l'ente addiviene all'atto transattivo soltanto la quota-parte che verrà pagata ratealmente nello stesso?


Se l'atto transattivo prevede il pagamento rateizzato dell'importo mi "viene da pensare" che, probabilmente, l'ente non è in grado di finanziare in un unico esercizio la spesa, per cui la stessa sarà spalmata su più esercizi.

Se poi si tratta di spesa corrente, potrebbe anche "tornare utile" spalmare la spesa su più anni per non "aggravare" il patto di stabilità ....

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Messaggio  CELINE77 Gio 18 Set 2014 - 8:25

Mi permetto di rilevare che secondo me non è possibile procedere all'impegno "spalmato" su piu' esercizi, in quanto l'obbligazione giuridicamente nasce al momento della sottoscrizione della transazione, per cui l'impegno dovrà essere assunto in tale esercizio per l'intero importo, e poi si pagherà a residuo negli esercizi futuri...sarebbe interessante conoscere anche il parere di Paolo sulla vicenda...

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Messaggio  RMonti Gio 18 Set 2014 - 9:20

CELINE77 ha scritto:Mi permetto di rilevare che secondo me non è possibile procedere all'impegno "spalmato" su piu' esercizi, in quanto l'obbligazione giuridicamente nasce al momento della sottoscrizione della transazione, per cui l'impegno dovrà essere assunto in tale esercizio per l'intero importo, e poi si pagherà a residuo negli esercizi futuri...sarebbe interessante conoscere anche il parere di Paolo sulla vicenda...


Intanto puoi vedere (tra i tanti ... come dicono quelli che parlano forbito...) la delibera della Corte Conti Puglia n. 106/2009 (il passaggio subito prima del "P.Q.M")

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/puglia/pareri/2009/delibera_106_2009.pdf

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Messaggio  CELINE77 Gio 18 Set 2014 - 9:32

grazie...ma continuo a ritenere valido quanto precedentemente da me affermato, in quanto anche la sentenza che tu mi hai gentilmente indicato effettua una distinzione tra il momento in cui sorge l'obbligazione (esercizio in cui andrebbe registrato l'impegno per l'intero importo) ed i tempi per l’adempimento.....almeno cosi la interpreto io quella dicitura che mi hai evidenziato....

CELINE77

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Messaggio  RMonti Gio 18 Set 2014 - 10:15

Non c'è di che Very Happy ... ma non desisto!

Vedi il principio contabile n. 2/104

**********************************************************************************************
104 Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo.
La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento.
Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’ente di addivenire alla conclusione dell’accordo.

**********************************************************************************************citato anche dalla corte dei conti Toscana nella delibera 15/2012 (della quale più sotto ti riporto il testo integrale).

Attendo notizie Very Happy  Very Happy  Very Happy

**********************************************************************************************

Del. n. 15/2012/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE Presidente
- Cons. Graziella DE CASTELLI Relatore
- Cons. Raimondo POLLASTRINI Componente
- 1°Ref. Laura D’AMBROSIO Componente
- 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.
UDITO nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2012 il relatore, Cons. Graziella De Castelli;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 11 gennaio 2012 prot. n. 485/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Poggio a Caiano, in cui chiede:
1. se sia corretto non provvedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ma utilizzare le ordinarie procedure contabili di spesa, nel caso di una transazione intercorrente tra il comune ed un privato a causa di una sentenza di condanna nei confronti del comune inerente il risarcimento di un danno derivante da infortunio stradale.
2. 2. se i relativi atti debbano comunque essere trasmessi alla Procura della Corte dei conti ai sensi di legge.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.
In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche sotto il profilo oggettivo, la richiesta in esame risponde ai parametri su indicati ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile.
Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell’adunanza del 26 marzo 2010.
Nel merito del primo quesito, il bilancio di un ente è lo strumento attribuito alla competenza deliberativa del Consiglio per definire l’indirizzo, governare e autorizzare l’attività di gestione. I principi contabili dell’Osservatorio della finanza locale chiariscono che “la locuzione fuori bilancio è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio, sia a livello annuale, sia pluriennale, perfezionate dalla Giunta con la definizione ed approvazione del Piano esecutivo di gestione”. L’art. 191 TUEL precisa che gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario.
Tanto premesso, l’elaborazione dottrinale e le pronunce giurisprudenziali considerano il debito fuori bilancio quale obbligazione pecuniaria riferibile all’ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano le fasi di erogazione delle spese ed in particolare di quelle che disciplinano l’assunzione di impegni di spese. Sono dunque da ricondursi al concetto di “sopravvenienza passiva”, trattandosi di debiti sorti al di fuori dell’impegno di spesa costituito secondo le prescrizioni dell’art. 191 del TUEL ed in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui gli stessi si manifestano.
L’art. 194 del TUEL disciplina l’ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio individuando tassativamente le tipologie per le quali è resa possibile l’imputazione dell’insorto obbligo in capo all’ente con l’adozione di apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio. Tra le stesse vi è la spesa derivante da sentenze esecutive di condanna nei confronti dell’ente locale.
La Sezione, in riferimento all’ipotesi di una transazione si è espressa nella deliberazione n. 132/2010 contenente la “Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia” nella quale ha chiarito, riportando quanto stabilito che “La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’ente di addivenire alla conclusione dell’accordo. (vedi parere Puglia n. 106/09, Sezione Toscana n. 30/08 e Piemonte n. 4/07). Con tale ultima prescrizione l’Osservatorio (trattasi del principio contabile n. 2/104 dell’Osservatorio Finanza e contabilità enti locali) accoglie l’interpretazione fornita dalla Sezione Toscana, nel parere n. 30/08. Pertanto nel caso in cui l’ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia anche per volontà o accordo con la controparte pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere. E’ di immediata evidenza che trattandosi di una sentenza esecutiva la procedura relativa ai tempi della transazione deve rispondere al principio di tempestività finalizzata ad evitare la formazione di ulteriori oneri impropri a carico della parte soccombente.”
Inoltre, nella delibera n. 30/2008, questa Sezione aveva chiarito che “Con riferimento alla definizione di una controversia mediante stipula di un accordo, si osserva in primo luogo la mancata previsione degli accordi transattivi, in sede giudiziale o extra giudiziale, fra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194. Tali accordi, inoltre, non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo, sia in ragione della tassatività delle ipotesi ivi previste, sia per l’impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione”.
Nel merito del secondo quesito, il collegio ritiene opportuna la trasmissione alla competente Procura della Corte dei conti dell’atto di transazione, sul presupposto che trattasi di provvedimento costituente un debito in capo all’ente locale.
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 485/1.13.9.
DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Poggio a Caiano e al Presidente del relativo Consiglio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2012.


Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE
L’Estensore
f.to Cons. Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2012

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Fabio CULTRERA

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Messaggio  RMonti Gio 18 Set 2014 - 10:17

Nel mio post precedente leggasi:

Vedi il principio contabile n. 2/104 ... CITATO anche dalla corte dei conti Toscana

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Messaggio  CELINE77 Ven 19 Set 2014 - 2:04

secondo lo stesso principio contabile n. 2 l'impegno va assunto "nel momento in cui sorge l'obbligazione", per cui non vedo come si possa agire diversamente se non impegnando l'intero importo nell'anno in cui viene sottoscritta la transazione, a prescindere dalle annualità in cui viene spalmato il pagamento. D'altronde, lo stesso principio contabile (e le delibere della Corte dei Conti) non parla della possibilità di impegnare pro-quota, nelle singole annualità, l'importo della transazione...

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Messaggio  RMonti Ven 19 Set 2014 - 3:40

Tanto io non "mollo" ....  Smile

Partendo dal presupposto che "è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento", ritengo che nulla vieti che si possa assumere un impegno "pluriennale" ex articolo 42, comma 2, lettera i), del T.U.

Ovviamente il Consiglio, nell'approvare la transazione, dovrà necessariamente adeguare le previsioni del bilancio pluriennale.

Ti ho convinto? Smile

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Messaggio  Paolo Gros Ven 19 Set 2014 - 3:50

...l'impegno va assunto "nel momento in cui sorge l'obbligazione", per cui non vedo come si possa agire diversamente se non impegnando l'intero importo nell'anno in cui viene sottoscritta la transazione..

non si parla di impegno annuale o pluriennale ma semplicemente di impegno , onestamente condivido l'opinione di RMonti (nulla vieti che si possa assumere un impegno "pluriennale" ex articolo 42, comma 2, lettera i), del T.U)

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Messaggio  CELINE77 Ven 19 Set 2014 - 4:25

Assolutamente no, in quanto lo stesso principio contabile n.2 al punto 64 afferma testualmente che "In nessun caso è possibile garantire la copertura finanziaria di spese relative all ’anno di competenza (anno in cui, nel caso della transazione, si perfeziona la stessa), ancorché da pagare negli anni successivi, con impegni pluriennali a valere sugli esercizi futuri".

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Messaggio  Paolo Gros Ven 19 Set 2014 - 4:33

...spese relative all ’anno di competenza ...ma dove e' stato indicato che tale spesa era relativa all'anno di competenza , magari erano spese pregresse come spesso accade.

un consiglio, nulla e' ...assolutamente....o ben poco, nel nostro lavoro
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Messaggio  CELINE77 Ven 19 Set 2014 - 5:48

Paolo, nel caso di una transazione avente ad oggetto una pratica che altrimenti dovrebbe sfociare in un riconoscimento di debito fuori bilancio, è evidente che secondo me l'importo transatto, seppur ripartito in piu' annualità per agevolarne il pagamento, non può che essere imputato contabilmente per intero all'esercizio in cui avviene la sottoscrizione della transazione. Che ne pensi?

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Messaggio  RMonti Ven 19 Set 2014 - 9:18

Domanda deliberatamente provocatoria per CELINE77 :

"Se nel caso di debiti fuori bilancio la norma (articolo 194) mi consente di frazionare in più anni un debito fuori bilancio (ad esempio l'acquisizione di beni/servizi il più delle volte riconducibili ad un preciso anno e non a più anni ... tra l'altro il più delle volte acquisiti in spregio alle più elementari norme contabili), perché non sarebbe legittimo imputare a più annualità una transazione che, definirei, una via di mezzo (+/-) tra l'impegno "perfetto" e il debito fuori bilancio"?

PS: poi se hai tempo e voglia (fatto salvo il principio che ovviamente ciascuno opera "pro domo sua") tra le tante ....

http://albomontepaone.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=2681&id_doc=7100143&sez=9&data1=07/01/2014&data2=22/01/2014&view=si

http://www.comune.salerno.it/allegati/4264.pdf

http://www.comune.pula.ca.it/sites/default/files/delibera_cc_28._approvazione_schema_transazione_comune_pula-comune_cagliari.pdf


e poi ...


PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
L'anno duemiladodici (2012) addì uno (1) del mese di Agosto alle ore 11:40, presso la Sede della Provincia previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:



PRESENTE COMPONENTE

N 1) STEFANO VITALI Presidente
S 2) BULLETTI CARLO Vice Presidente
N 3) SOLDATI MERIS Assessore
S 4) MIRRA VINCENZO Assessore
S 5) MARIO GALASSO Assessore
S 6) SABBA STEFANIA Assessore
S 7) MAGRINI JURI Assessore
N Cool GALLI FABIO Assessore


Presiede la seduta IL VICE PRESIDENTE BULLETTI CARLO

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE CILIA CARMELO


Constatato legale il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.



OGGETTO N. 152

TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE CON LA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI.

Delib. G.P. n. 152/2012


OGGETTO: Transazione stragiudiziale con la Fondazione Arturo Toscanini.



LA GIUNTA PROVINCIALE



VISTA la deliberazione di C.P. n.25/1998 con la quale si approvava l’adesione della Provincia di Rimini alla Fondazione Arturo Toscanini, in qualità di socio fondatore;

DATO ATTO che:
• con successiva deliberazione di Consiglio provinciale n.51 dell’1/12/2009 è stato approvato il recesso ai sensi dell’art. 3 dello statuto della fondazione;
• lo statuto prevede all’art. 3 c.7 che i fondatori possono recedere, mediante lettera di preavviso, con effetto a partire dalla fine del secondo esercizio sociale successivo a quello di invio di tale comunicazione. Per tale periodo di preavviso il fondatore aderente è comunque tenuto a concorrere al finanziamento della gestione, corrispondendo i contributi d’esercizio nel limite dell’ammontare stabilito per l’esercizio in cui si è richiesto il recesso;
• l’erogazione di contributi di esercizio deliberati dall’assemblea e recepiti dal consiglio di amministrazione in sede di preventivo ammontano ad euro 28.000,00 circa ogni anno, valore minimo previsto da statuto pari ad euro 26.000,00;
• dal 2008 a fronte delle problematiche relative al bilancio, questa amministrazione ha comunicato alla Fondazione in parola l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio fondatore, adducendo nel corso del 2009 anche la motivazione riferita all’annessione dei 7 Comuni dell’Alta Valmarecchia e dal 2010 in poi la motivazione del recesso e dell’insostenibilità finanziaria dell’impegno verso un progetto non più condiviso dall’organo consiliare;

VISTO il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma su richiesta della Fondazione Arturo Toscanini e notificato a codesto ente dall’avv. Andrea Pennesi in data 04/05/2012, con il quale si ingiunge alla Provincia di Rimini di corrispondere alla Fondazione la somma complessiva di euro 114.873,22 per i contributi arretrati, oltre ad interessi, spese e competenze del procedimento;

RICHIAMATA la delibera di Giunta provinciale n. 108 del 13.06.2012 con la quale si autorizzava la proposizione dell’azione di opposizione al decreto ingiuntivo in parola;

DATO ATTO che la proposizione di detta azione ha consentito l’avvio di una trattativa volta a definire in via stragiudiziale la controversia, mediante la proposta -prot. n.26672 del 11/06/2012- di corrispondere a tacitazione di ogni ulteriore pretesa la somma di euro 40.000,00 per tutti e 4 gli esercizi da versarsi in due rate da 20.000,00 ciascuna compresa la compensazione delle spese legali;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta consigliare del 20/06/2012 ha deliberato la formulazione di una controproposta costituita dalla possibilità di addivenire ad un accordo transattivo pari a circa il 50% dell’intero importo, da corrispondersi in 3 rate:
• 20.000,00 entro il mese di settembre 2012
• 20.000,00 entro il mese di settembre 2013
• 17.000,00 entro il mese di settembre 2014;

RITENUTO doversi accettare tale controproposta transattiva, ritenendo non sussistano motivazioni giuridiche per una conclusione più favorevole e ritenendo congruo l’importo proposto e le modalità di corresponsione;

DATO ATTO che l’importo complessivo di euro 57.000,00 trova copertura per euro 37.833,92 sull’impegno appositamente conservato a residuo 2011/3179/1 e per euro 19.166,08 sul capitolo/art. 112501/2992 “contributi e quote associative” del bilancio pluriennale 2012/2014 esercizio 2013, da corrispondersi secondo le modalità proposte;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Organizzazione e Affari giuridico-amministrativi, Politiche giovanili e Pari opportunità, dott.ssa Isabella Magnani e dal Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie dott. Pierpaolo Deluigi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.

A VOTI unanimi e palesi


D E L I B E R A


- Di autorizzare la sottoscrizione di un accordo transattivo per i contributi sociali arretrati 2008/2011 dovuti alla Fondazione Arturo Toscanini;

- Di dare copertura alla spesa di euro 57.000,00, per euro 37.833,92 sull’impegno appositamente conservato a residuo 2011/3179/1 e per euro 19.166,08 sul capitolo/art. 112501/2992 “contributi e quote associative” del bilancio pluriennale 2012/2014 esercizio 2013, prenotazione di spesa n. 2013/75, da corrispondersi secondo le modalità di cui in premessa;

- Di demandare, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, al dirigente del Servizio Organizzazione e Affari giuridico-amministrativi, Politiche giovanili e Pari opportunità i successivi atti e l’assunzione del relativo impegno di spesa sul pluriennale 2012/2014 esercizio 2013.



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Messaggio  CELINE77 Ven 19 Set 2014 - 9:28

Risposta deliberatamente provocatoria per RMonti:
l'art. 194 tuel che tu menzioni fa riferimento alla possibilità di PAGARE (E NON DI IMPEGNARE) l'importo derivante dal dfb in piu' annualità.... INFATTI il comma 2 prevede che "Per il PAGAMENTO l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori"... e poi non si tratta di operare o meno "pro domo sua", ma di provare a lavorare nel rispetto dei principi di corretta rappresentazione del bilancio... se pensi che l'obbligazione (e quindi l'impegno) derivante dalla sottoscrizione di una transazione nel 2013 possa essere registrata pro-quota nelle varie annualità in cui è previsto il pagamento, fai pure, ci mancherebbe altro..... ognuno è responsabile per quello che fa...

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Messaggio  RMonti Ven 19 Set 2014 - 10:40

Premesso che non devo/voglio/posso convincere nessuno a seguire le mi indicazioni (mi sono limitato, per come la vedo io, a motivare un possibile percorso come mi capita qualche volta su questo blog), mi scuso per l'errore "dattilografico" commesso infatti non è "194" ma "193" e per la precisione il combinato disposto dei commi 2 e 3:

COMMA 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale ... l'organo consiliare ... adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194 ..."

COMMA 3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate PER L'ANNO IN CORSO E PER I DUE SUCCESSIVI tutte le entrate e le disponibilità ....".

Ciò detto, senza alcuna velleità polemica e senza voler dare lezioni di vita a chicchessia, mi permetto di dire che faccio questo lavoro da molti anni ... forse troppi ... (anche se "la" Fornero non è della stessa idea...) e posso dire che il "troppo" (troppa elasticità ... troppa rigidità ...) è controproducente per tutti.

Talvolta, ovviamente laddove applicabile, l'uso del buon senso (anche se qualcuno ha sostiene che "dove comincia la pubblica amministrazione finisce il buon senso" ...) e una adeguata motivazione dell'atto sono un valido aiuto.

Poi è pacifico che ognuno è responsabile di quello che fa, su questo siamo tutti d'accordo ci mancherebbe ...


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