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proprietà erede e diritto abitazione vedova

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Lucio Guerra
domenicocapezzuto
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proprietà erede e diritto abitazione vedova Empty proprietà erede e diritto abitazione vedova

Messaggio  domenicocapezzuto Ven 24 Mag 2013 - 10:14

Buon giorno. Vorrei un parere su una questione che non riesco a dirimere. Mio padre, risposatosi nel ’77 dopo la morte di mia madre, con atto notarile, con accordo ed in presenza della moglie definì quanto segue:
1- Entrambi(lui e la nuova moglie), per le parti a loro spettanti, donano a me la nuda proprietà
2- Sui tre quarti dell’immobile ( pari alla parte donata da lui a me) graverà l’usufrutto di mio padre fino ad estinsione del diritto stesso
3- Su un quarto dell’immobile (parte donata dalla moglie a me) graverà il diritto d’uso ed abitazione fino ad estinsione del diritto stesso.
Nel ’90 mio padre muore. La moglie continua ad abitare in tutta la casa nella quale aveva vissuto con mio padre.
Domanda. Come vedova, la moglie, ha diritto di abitazione su tutta la casa o l’atto notarile fissa il diritto solo su una parte? Aggiungo che la casa è uno stabile unico non frazionato o frazionabile.
Ovviamente questa questione ha riflessi su IMU ed accesso al bene.
Grazie.

domenicocapezzuto

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proprietà erede e diritto abitazione vedova Empty Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova

Messaggio  Lucio Guerra Ven 24 Mag 2013 - 11:07

nel caso segnalato non risulta applicabile il diritto d'abitazione art.540 cc

L'art.540 del cc stabilisce il diritto d'abitazione nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto o comuni e pertanto non viene citato altro diritto reale di godimeneto

Art. 540 – Codice Civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Il diritto d'usufrutto viene a cessare con la morte dell’usufruttuario, pertanto non può ritenersi applicabile l’articolo 540, comma 2, Codice civile – che prevede il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite – in quanto esso presuppone che la casa adibita a residenza familiare fosse «di proprietà del defunto o in comune».
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proprietà erede e diritto abitazione vedova Empty DIRITTO DI ABITAZIONE E CASA CONIUGALE

Messaggio  olivello Mer 12 Giu 2013 - 7:53

VI PROPONGO DUE CASI:

1) DUE FRATELLI PROPRIETARI AL 100% DI UN 'ABITAZIONE ADIBITA A CASA CONIUGALE DI UNO SOLO DEI DUE. QUEST'ULTIMO FRATELLO MUORE, RIMANE IL CONIUGE SUPERSTITE: IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE (NELL'ABITAZIONE CHE AL 50% RICORDO E' DEL COGNATO DELLA VEDOVA) VIENE MATURATO SU TUTTO L'IMMOBILE O SOLO SULLA QUOTA DI PROPRIETA' DEL DE CUIUS?

2) DUE CONIUGI COMPROPRIETARI AL 50% DIVORZIANO. LA SENTENZE ATTRIBUISCE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE ALLA MOGLIE.
DOPO ALCUNI ANNI LA MOGLIE VENDE LA SUA QUOTA DEL 50% ALLA FIGLIA.
QUINDI: IL MARITO NON E' SOGGETTO PASSIVO IMU, PERCHE' LA EX MOGLIE LO E' PER LA SUA QUOTA, MA LA FIGLIA, E' SOGGETTO PASSIVO PER IL SUO 50% COME SECONDA CASA (NON VI RISIEDE) O LA MADRE RIMANE SOGGETTO PASSIVO AL 100% PER DIRITTO DI ABITAZIONE SU TUTTO L'IMMOBILE?

GRAZIE

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proprietà erede e diritto abitazione vedova Empty CASISTICA DIRITTO ABITAZIONE

Messaggio  olivello Gio 13 Giu 2013 - 2:23

olivello ha scritto:VI PROPONGO DUE CASI:

1) DUE FRATELLI PROPRIETARI AL 100% DI UN 'ABITAZIONE ADIBITA A CASA CONIUGALE DI UNO SOLO DEI DUE. QUEST'ULTIMO FRATELLO MUORE, RIMANE IL CONIUGE SUPERSTITE: IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE (NELL'ABITAZIONE CHE AL 50% RICORDO E' DEL COGNATO DELLA VEDOVA) VIENE MATURATO SU TUTTO L'IMMOBILE O SOLO SULLA QUOTA DI PROPRIETA' DEL DE CUIUS?

2) DUE CONIUGI COMPROPRIETARI AL 50% DIVORZIANO. LA SENTENZE ATTRIBUISCE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE ALLA MOGLIE.
DOPO ALCUNI ANNI LA MOGLIE VENDE LA SUA QUOTA DEL 50% ALLA FIGLIA.
QUINDI: IL MARITO NON E' SOGGETTO PASSIVO IMU, PERCHE' LA EX MOGLIE LO E' PER LA SUA QUOTA, MA LA FIGLIA, E' SOGGETTO PASSIVO PER IL SUO 50% COME SECONDA CASA (NON VI RISIEDE) O LA MADRE RIMANE SOGGETTO PASSIVO AL 100% PER DIRITTO DI ABITAZIONE SU TUTTO L'IMMOBILE?

GRAZIE
 SCUSATE QUALCUNO SA COME COMPORTARSI?
HO DUE CASI DA RISOLVERE PER IL CALCOLO DELL'ACCONTO

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proprietà erede e diritto abitazione vedova Empty Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova

Messaggio  davide79 Gio 13 Giu 2013 - 9:25

1. in questo caso il diritto di abitazione non si forma, in quanto prima del decesso c'è anche una quota di proprietà di un terzo

2. bisogna specificare bene.. La sentenza di separazione attribuisce alla moglie il diritto di abitazione (mi pare strano), oppure le assegna l'ex casa coniugale? sono due situazioni ben differenti.
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proprietà erede e diritto abitazione vedova Empty Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova

Messaggio  Lucio Guerra Gio 13 Giu 2013 - 9:27

l'immobile deve essere di proprietà del defunto o comuni

la proprietà con terzi fa venir meno l'applicazione del 540
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Messaggio  olivello Ven 14 Giu 2013 - 0:42

davide79 ha scritto:1. in questo caso il diritto di abitazione non si forma, in quanto prima del decesso c'è anche una quota di proprietà di un terzo

2. bisogna specificare bene.. La sentenza di separazione attribuisce alla moglie il diritto di abitazione (mi pare strano), oppure le assegna l'ex casa coniugale? sono due situazioni ben differenti.

2. scusate: le assegna la casa coniugale, che all'epoca era in comproprietà dei coniugi e adesso è per metà dell'ex marito e per metà della figlia. Sull'atto di compravendita dell'immobile prodotto dalla figlia non viene richiamato alcun diritto per la madre.

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proprietà erede e diritto abitazione vedova Empty vale il diritto di proprietà se la casa è proprietà dei nipoti?

Messaggio  elisir74 Ven 14 Giu 2013 - 6:41

Sono proprietaria con mio fratello di una casa in usufrutto a mia nonna. Alla morte di mio nonno, mia nonna è rimasta titolare del 50% di usufrutto e io e mio fratello abbiamo acquisito il 25% ciascuno di proprietà (e il 25% di nuda proprietà). Vorrei sapere se mia nonna ha acquisito il 100% del diritto di abitazione per capire se è dovuta o meno l'IMU come seconda casa da parte mia e di mio fratello o se il tutto viene considerato come abitazione principale di mia nonna. Grazie.

elisir74

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proprietà erede e diritto abitazione vedova Empty Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova

Messaggio  Roberto79 Ven 14 Giu 2013 - 6:46

x elisir74: dovresti controllare se l'usufrutto era in accrescimento! altrimenti tua nonna paga il 50% e voi l'altro 50%.
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proprietà erede e diritto abitazione vedova Empty Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova

Messaggio  elisir74 Ven 14 Giu 2013 - 7:13

Grazie Roberto79 per la pronta risposta. Temo che l'usufrutto non fosse in accrescimento dato che dal momento del decesso di mio nonno io e mio fratello abbiamo acquisito ciascuno il 25% di proprietà oltre al 25% di nuda proprietà. In questo caso quindi il diritto di proprietà coincide con l'usufrutto (50% al coniuge superstite e 50% ai proprietari dell'immobile)?

elisir74

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proprietà erede e diritto abitazione vedova Empty Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova

Messaggio  Roberto79 Ven 14 Giu 2013 - 7:27

elisir74 ha scritto:Grazie Roberto79 per la pronta risposta. Temo che l'usufrutto non fosse in accrescimento dato che dal momento del decesso di mio nonno io e mio fratello abbiamo acquisito ciascuno il 25% di proprietà oltre al 25% di nuda proprietà. In questo caso quindi il diritto di proprietà coincide con l'usufrutto (50% al coniuge superstite e 50% ai proprietari dell'immobile)?


secondo me si!
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 14 Giu 2013 - 8:56

l'art.540 del cc stabilisce il diritto d'abitazione nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto o comuni e pertanto non viene citato altro diritto reale di godimeneto

Art. 540 – Codice Civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. 

Il diritto d'usufrutto viene a cessare con la morte dell’usufruttuario, pertanto non può ritenersi applicabile l’articolo 540, comma 2, Codice civile – che prevede il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite – in quanto esso presuppone che la casa adibita a residenza familiare fosse «di proprietà del defunto o in comune».
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Messaggio  olivello Lun 17 Giu 2013 - 1:58

olivello ha scritto:
davide79 ha scritto:2. bisogna specificare bene.. La sentenza di separazione attribuisce alla moglie il diritto di abitazione (mi pare strano), oppure le assegna l'ex casa coniugale? sono due situazioni ben differenti.

2. scusate: le assegna la casa coniugale, che all'epoca era in comproprietà dei coniugi e adesso è per metà dell'ex marito e per metà della figlia. Sull'atto di compravendita dell'immobile prodotto dalla figlia non viene richiamato alcun diritto per la madre.

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Messaggio  davide79 Lun 17 Giu 2013 - 5:16

Vado per logica.

Su due piedi direi che la paga metà la moglie quale assegnataria, e metà la figlia quale proprietaria: non credo che l'assegnazione della ex casa coniugale sia opponibile ai terzi acquirenti (quant'anche sia la figlia), ma sul marito invece continua a valere.
Quest'ultimo, infatti, non può avere il pieno possesso della stessa fintantochè non avrà richiesto e ottenuto dal giudice una modifica della sentenza di separazione.
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Messaggio  olivello Lun 17 Giu 2013 - 5:57

davide79 ha scritto:Vado per logica.

Su due piedi direi che la paga metà la moglie quale assegnataria, e metà la figlia quale proprietaria: non credo che l'assegnazione della ex casa coniugale sia opponibile ai terzi acquirenti (quant'anche sia la figlia), ma sul marito invece continua a valere.
Quest'ultimo, infatti, non può avere il pieno possesso della stessa fintantochè non avrà richiesto e ottenuto dal giudice una modifica della sentenza di separazione.

IN EFFETI PER LOGICA ANCHE NOI ABBIAMO PENSATO DI FAR PAGARE PER LE DUE QUOTE DI POSSESSO, MA ABBIAMO DEI DUBBI:

IL PRIMO E' CHE ABBIAMO LETTO CHE L'IMMOBILE ASSEGNATO PUO' ESSERE VENDUTO A TERZI MA IL NUOVO PROPRIETARIO NON PUO' GODERNE FINO A CHE NON FINISCE L'ASSEGNAZIONE E QUINDI IN QUESTO MODO TUTTO L'IMMOBILE DOVREBBE RIMANERE "ASSEGNATO".

 IL SECONDO E' CHE IL PADRE AVEVA GIA' PRESENTATO RICORSO MA QUANDO I FIGLI RISIEDEVANO ANCORA CON LA MADRE E PERTANTO IL TRIBUNALE NON HA TOLTO L'ASSEGNAZIONE. ADESSO ABBIAMO CHIESTO DI VEDERE QUELLA SENTENZA PER CAPIRE PERCHè LA CASA E' ASSEGNATA AL CONIUGE: PER VIA DEI FIGLI O A PRESCINDERE DA ESSI E NEL CASO IN CUI FOSSE ASSEGNATA AL CONIUGE PER TUTELARE I FIGLI, ADESSO CHE I FIGLI SONO SPOSATI E NON VIVONO PIù CON LA MADRE, POSSIAMO NOI SOSPENDERE LE AGEVOLAZIONI IMU COME ABITAZIONE PRINCIPALE AL CONIUGE ASSEGNATARIO O CI VUOLE UNA VERA E PROPRIA REVOCA DEL TRIBUNALE?

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Messaggio  davide79 Lun 17 Giu 2013 - 7:41

1) Infatti ho scritto "non credo che l'assegnazione della ex casa coniugale sia opponibile ai terzi acquirenti", sottointendendo il caso in specie della vendita della quota del coniuge assegnatario.
Personalemente avevo letto,  in una sentenza, del caso di vendita della quota del coniuge non assegnatario - questa sì che è opponibile ai terzi. Tuttavia se avete altri elementi che dicono il contrario fate bene a tenerne conto.

2) io non mi spingerei così tanto in là come ufficio tributi, andare a entrare in questi meriti mi sembra fare il "passo più lungo della gamba". C'è una sentenza, un'assegnazione e una norma che specifica chi è il soggetto passivo. Sarà il marito a chiedere la revisione.
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Messaggio  Lucio Guerra Lun 17 Giu 2013 - 10:07

C'è una sentenza, un'assegnazione e una norma che specifica chi è il soggetto passivo. Sarà il marito a chiedere la revisione
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