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http://www.irpef.info/Come cambia il ravvedimento operoso e l'adesione dal 1.2.2011
Come cambia il ravvedimento operoso e l'adesione dal 1.2.2011
In sede di stesura di specifico emendamento alla legge di stabilità, sono state modificate le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997 e nel decreto legislativo n. 472 del 1997. Ai fini dell'applicazione dell'accertamento con adesione, la sanzione dovuta sarà di un terzo e non di piu' di un quarto come attualmente mentre, in ipotesi di ravvedimento operoso sugli omessi versamenti, la sanzione sarà di un ottavo e non più di un decimo.
entra in vigore il 1 febbraio 2011 .
entra in vigore il 1 febbraio 2011 .
Ravvedimento , adesione e legge stabilita' 2011
Ecco i commi dell'art.1 della Legge di stabilita' licenziata in via definitiva dal Senato a riguardo :
18. A decorrere dal 1febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo». o
19. A decorrere dal 1o febbraio 2011 al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del quaranta per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento».
20. A decorrere dal 1o febbraio 2011 al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011.
22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1o febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1o febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1o febbraio 2011
18. A decorrere dal 1febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo». o
19. A decorrere dal 1o febbraio 2011 al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del quaranta per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento».
20. A decorrere dal 1o febbraio 2011 al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011.
22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1o febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1o febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1o febbraio 2011
Aumento sanzioni , legge di stabilita', inapplicabilita' ai tributi locali
Non e' applicabile ai tributi locali l'aumen-to delle sanzioni, da un quarto a un terzo, previsto in caso di definizione agevolata degli accertamen-ti emessi dal 1° febbraio 2011.
La legge di stabilita' in concreto modifica quattro punti essenziali :
1)accertamento con adesione ( concordato fiscale per capirci)
2)conciliazione giudiziale
3) ravvedimento operoso
4)definizione agevolata ( pagare nei 60gg )
1) l'accertamento con adesione : la norma innalza dal quarto del minimo al terzo del minimo la sanzione in caso di adesione : questo era previsto (1/4) dal Dlgs 218/97 in riferimento ai soli tributi erariali , ma fu l'art.50 della legge 449/97 ad estenderlo anche ai tributi locali dicendo pero' a suo tempo "«sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs 218/97"
Occorre quindi che gli enti locali qualora intendando adeguarsi alla nuova norma ( 1/3 del minimo) provvedano ad inserire specifica norma regolamentare in assenza della quale continua ad applicarsi la riduzione ad 1/4 del massimo.
2 e 3 punto ) sicuramente applicabili ai tributi locali ( articolo 16 del Dlgs 473/97.)
4) definizione agevolata : la legge di stabilita' modifica l'art.17 del 472/1997 comma 2 " E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento" ma non modifica le norme dettate e previste per i singoli tributi comunali come :
ICI : larticolo 14 del Dlgs 504/92, che rimane invariato
TARSU , Tosap, pubblicita' : articoli 23, 53 e 76 del Dlgs 507/93 . che rimangono invariati.
Ergo le norme succitate che non vengono esplicitamente abrogate rimangono in essere per cui per la definizione agevolata dei tributi locali si continua a pagare 1/4 del minimo e non 1/3 del minimo.
La legge di stabilita' in concreto modifica quattro punti essenziali :
1)accertamento con adesione ( concordato fiscale per capirci)
2)conciliazione giudiziale
3) ravvedimento operoso
4)definizione agevolata ( pagare nei 60gg )
1) l'accertamento con adesione : la norma innalza dal quarto del minimo al terzo del minimo la sanzione in caso di adesione : questo era previsto (1/4) dal Dlgs 218/97 in riferimento ai soli tributi erariali , ma fu l'art.50 della legge 449/97 ad estenderlo anche ai tributi locali dicendo pero' a suo tempo "«sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs 218/97"
Occorre quindi che gli enti locali qualora intendando adeguarsi alla nuova norma ( 1/3 del minimo) provvedano ad inserire specifica norma regolamentare in assenza della quale continua ad applicarsi la riduzione ad 1/4 del massimo.
2 e 3 punto ) sicuramente applicabili ai tributi locali ( articolo 16 del Dlgs 473/97.)
4) definizione agevolata : la legge di stabilita' modifica l'art.17 del 472/1997 comma 2 " E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento" ma non modifica le norme dettate e previste per i singoli tributi comunali come :
ICI : larticolo 14 del Dlgs 504/92, che rimane invariato
TARSU , Tosap, pubblicita' : articoli 23, 53 e 76 del Dlgs 507/93 . che rimangono invariati.
Ergo le norme succitate che non vengono esplicitamente abrogate rimangono in essere per cui per la definizione agevolata dei tributi locali si continua a pagare 1/4 del minimo e non 1/3 del minimo.
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