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http://www.irpef.info/sulla possibilità di gettoni di presenza a dipendenti interni ed esterni per partecipazioni a commissioni
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sulla possibilità di gettoni di presenza a dipendenti interni ed esterni per partecipazioni a commissioni
In particolare, si ritiene esaustivo ed assorbente i vari quesiti posti dalla Provincia di Monza e della Brianza il richiamo al contenuto degli articoli 2, comma 3, e 45, comma 1, del d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, hanno cristallizzato il generale principio della c.d. contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, nonché della omnicomprensività del relativo trattamento economico, che preclude la retribuibilità di attività svolte per l’amministrazione di appartenenza o per altre PP.AA., anche in presenza di una regolamentazione interna che lo consenta.
Occorre premettere che, per quanto concerne il personale con qualifica dirigenziale, l’art. 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001, recependo quanto previsto allo stesso articolo dal d.lgs. 29/1993, ha introdotto il principio di omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, stabilendo che il trattamento economico contrattualmente determinato remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti in base a quanto previsto dal suddetto decreto, nonché di qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Secondo tale principio, applicabile anche al personale dirigente comunale in virtù dello specifico richiamo ad esso effettuato dalla previsione contenuta nel vigente art. 32 del CCNL di comparto, i compensi spettanti ai suddetti dirigenti che eventualmente svolgano incarichi aggiuntivi devono affluire ai fondi dell’Amministrazione di appartenenza per essere destinati al trattamento accessorio della dirigenza con la destinazione vincolata di una parte degli stessi all’incremento della retribuzione di posizione e di risultato del personale a cui è applicato, nella corresponsione dei compensi, detto principio dell’omnicomprensività .
Per quanto concerne il personale che non riveste qualifica dirigenziale spetta, in aggiunta al trattamento fondamentale, un trattamento economico accessorio, vale a dire i compensi per la produttività di cui all’art. 37 del CCNL del 22.1.2004. Secondo tale norma, infatti, i compensi per la produttività spettano ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, e in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti. Inoltre, in deroga al principio di omnicomprensività del trattamento economico del personale pubblico non dirigente e non titolare di posizione organizzativa, l’art. 17, comma 2, lett. g), del CCNL del 1.4.1999 ha stabilito, per lo stesso personale, la corresponsione di compensi per specifiche attività o prestazioni e, in particolare, gli incentivi di cui alla legge 109/1994 (ora previsti nel Codice dei contratti pubblici). Pertanto, resta esclusa l’attribuzione di ulteriori compensi al personale mediante uno strumento regolamentare e, quindi, al di fuori delle procedure previste dalla legge (Sez. Giur. Puglia, sent. n.600/2011 e sent. n.568/2010).
Peraltro, anche prescindendo dall’attuale vigenza dell’art.31 D.P.R. 347/1983, che disponeva sul punto in modo esplicito anche per i dipendenti pubblici privi della qualifica dirigenziale il principio di onnicomprensività della retribuzione , il medesimo principio ora si desume dall’inderogabilità della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi, a termini del combinato disposto di cui agli artt. 2, terzo comma, secondo periodo (“L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”) e 45, primo comma, (“il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”) del d. lgs. 165/2001.
In conclusione, poiché nel vigente regime di privatizzazione del pubblico impiego al dipendente pubblico non è dovuto nulla al di fuori dell’accordo di lavoro (cfr., già in relazione a fattispecie anteriori al d.lgs. n. 165/2001, II Sez. Giur. App., sent. n. 98/2003), in tutte le ipotesi prospettate dalla Provincia di Monza e della Brianza, l’ente dovrà valutare, di caso in caso, se il conferimento di gettoni di presenza a dipendenti pubblici sia espressamente consentito da norme di legge o trovi previsione nel CCNL di riferimento, restando comunque esclusa la possibilità di previsioni regolamentari che amplino le ipotesi tassativamente contemplate dalle predette fonti di disciplina della materia de qua. Ciò vale in ogni caso in cui il dipendente pubblico sieda nelle commissioni in forza di un rapporto organico con la Pubblica Amministrazione e non iure proprio.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(dott. Massimo Valero) (dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria
il 21 luglio 2011
parere 466 2011
Occorre premettere che, per quanto concerne il personale con qualifica dirigenziale, l’art. 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001, recependo quanto previsto allo stesso articolo dal d.lgs. 29/1993, ha introdotto il principio di omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, stabilendo che il trattamento economico contrattualmente determinato remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti in base a quanto previsto dal suddetto decreto, nonché di qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Secondo tale principio, applicabile anche al personale dirigente comunale in virtù dello specifico richiamo ad esso effettuato dalla previsione contenuta nel vigente art. 32 del CCNL di comparto, i compensi spettanti ai suddetti dirigenti che eventualmente svolgano incarichi aggiuntivi devono affluire ai fondi dell’Amministrazione di appartenenza per essere destinati al trattamento accessorio della dirigenza con la destinazione vincolata di una parte degli stessi all’incremento della retribuzione di posizione e di risultato del personale a cui è applicato, nella corresponsione dei compensi, detto principio dell’omnicomprensività .
Per quanto concerne il personale che non riveste qualifica dirigenziale spetta, in aggiunta al trattamento fondamentale, un trattamento economico accessorio, vale a dire i compensi per la produttività di cui all’art. 37 del CCNL del 22.1.2004. Secondo tale norma, infatti, i compensi per la produttività spettano ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, e in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti. Inoltre, in deroga al principio di omnicomprensività del trattamento economico del personale pubblico non dirigente e non titolare di posizione organizzativa, l’art. 17, comma 2, lett. g), del CCNL del 1.4.1999 ha stabilito, per lo stesso personale, la corresponsione di compensi per specifiche attività o prestazioni e, in particolare, gli incentivi di cui alla legge 109/1994 (ora previsti nel Codice dei contratti pubblici). Pertanto, resta esclusa l’attribuzione di ulteriori compensi al personale mediante uno strumento regolamentare e, quindi, al di fuori delle procedure previste dalla legge (Sez. Giur. Puglia, sent. n.600/2011 e sent. n.568/2010).
Peraltro, anche prescindendo dall’attuale vigenza dell’art.31 D.P.R. 347/1983, che disponeva sul punto in modo esplicito anche per i dipendenti pubblici privi della qualifica dirigenziale il principio di onnicomprensività della retribuzione , il medesimo principio ora si desume dall’inderogabilità della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi, a termini del combinato disposto di cui agli artt. 2, terzo comma, secondo periodo (“L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”) e 45, primo comma, (“il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”) del d. lgs. 165/2001.
In conclusione, poiché nel vigente regime di privatizzazione del pubblico impiego al dipendente pubblico non è dovuto nulla al di fuori dell’accordo di lavoro (cfr., già in relazione a fattispecie anteriori al d.lgs. n. 165/2001, II Sez. Giur. App., sent. n. 98/2003), in tutte le ipotesi prospettate dalla Provincia di Monza e della Brianza, l’ente dovrà valutare, di caso in caso, se il conferimento di gettoni di presenza a dipendenti pubblici sia espressamente consentito da norme di legge o trovi previsione nel CCNL di riferimento, restando comunque esclusa la possibilità di previsioni regolamentari che amplino le ipotesi tassativamente contemplate dalle predette fonti di disciplina della materia de qua. Ciò vale in ogni caso in cui il dipendente pubblico sieda nelle commissioni in forza di un rapporto organico con la Pubblica Amministrazione e non iure proprio.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(dott. Massimo Valero) (dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria
il 21 luglio 2011
parere 466 2011
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Richiesta chiarimenti
Ho letto male o vuole dire che anche agli incaricati di funzioni dirigenziali (negli enti privi di dirigenti) non spettano gli incentivi per progettazioni, recupero evasorei ici e tarsu e componenti commissioni comunali e che tali incentivi concorrono solo al raggiungimento del massimo della indennità di posizione? Forse ho solo bisogno delle ferie!!!!!
TERESA6581- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.04.11
Re: sulla possibilità di gettoni di presenza a dipendenti interni ed esterni per partecipazioni a commissioni
a me sembra che affermi il principio che la partecipazione del funzionario a commissioni di concorso ,appalti e comunque commissioni istituite nell'ambito comunale non sono remunerabili salvo che non lo preveda espressamente la legge
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
gettoni presenza commissioni
...ma al componente esterno di una commissione per l'attribuzione delle abitazioni di edilizia popolare spetta il gettone???
anto D- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 09.08.12
gettone presenza
...quindi...se ho ben compreso....al componte esterno il gettone spetta.
anto D- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 09.08.12
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