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rimborso ICI fabbricati rurali ad uso strum

3 partecipanti

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rimborso ICI fabbricati rurali ad uso strum Empty rimborso ICI fabbricati rurali ad uso strum

Messaggio  AURELIETTO Sab 15 Giu 2013 - 1:18

buongiorno,
un utente ha ottenuto dal catasto l'annotazione dei requisiti di ruralità con decorrenza 29/10/2012 (domanda presentata il 30/09/2011). ha richiesto il rimborso ici anni 2010 e 2011: ne ha diritto?

AURELIETTO

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rimborso ICI fabbricati rurali ad uso strum Empty Re: rimborso ICI fabbricati rurali ad uso strum

Messaggio  Lucio Guerra Sab 15 Giu 2013 - 2:25

secondo me no



 
COMUNE DI ………………………………………………
PROVINCIA DI ……………………………………..
 
 
Prot.
 
                                                                       Spett.le          ………………………
                                                                                              ………………………
                                                                                              ………………………
 
 
OGGETTO :     Richiesta di rimborso e/o riesame avviso di accertamento in
                        sede di autotutela per riconoscimento requisiti di ruralità
 
 
Premesso che i proprietari di fabbricati qualificabili come ex "rurali" (fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità), in base a quanto stabilito dal D.L. 557/93 convertito nella Legge 133/94, erano tenuti all'iscrizione degli stessi al Catasto Fabbricati entro il termine ultimo del 31.12.2001.
 
Tenuto Conto che la Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, richiedono ai titolari di diritti reali di presentare richiesta di accatastamento; se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta, l’Amministrazione Comunale richiederà all’Agenzia del Territorio di provvedere all’iscrizione del fabbricato d’ufficio, con oneri a carico dell’interessato.
In deroga alle disposizioni vigenti, la Legge Finanziaria ha previsto che l’Amministrazione comunale richieda il pagamento dell’I.C.I. con decorrenza dalla data dell’effettiva insorgenza dell’obbligo di denuncia (generalmente individuato, per i fabbricati ex "rurali" , nell'01.01.2002).
 
Dato Atto che per i fabbricati la verifica della sussistenza delle condizioni di ruralità va fatta anno per anno, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; se le condizioni sono rispettate il fabbricato sarà improduttivo di reddito e per questo non inserito della dichiarazione.
 
Considerato che la dimostrazione della esistenza dei fabbricati ovvero l’avvenuta realizzazione, in epoca precedente all’11 marzo 1998 (entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze n.28 del 2.1.1998), di modifiche riguardanti lo stato di fabbricati già iscritti in catasto,  nonché l’attestazione circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità, sono condizioni pregiudiziali per usufruire delle disposizioni agevolative
 
Evidenziato che le suddette condizioni possono essere documentate da parte del contribuente anche attraverso una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni, da depositare presso il Servizio Tributi Comunale.
 
Atteso che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, come stabilito dall’art. 6 del DPR 403/98 e smi, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;
 
Considerato pertanto che per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per chi possiede i requisiti di ruralità è condizione essenziale che per l’anno di imposta risulti depositata agli atti Comunali, nei termini di legge, apposita dichiarazione sostitutiva e/o dichiarazione ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità ;
 
Tenuto Conto che il termine di legge per la presentazione delle dichiarazioni ICI equivale anche alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi ;
 
Ritenuto pertanto che le dichiarazioni presentate all’Agenzia del Territorio, in allegato alle richieste di variazione della categoria catastale in A/6 e D/10, nelle quali il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile previsti per legge, sono da considerarsi esclusivamente valide ai fini della eventuale convalida della richiesta di variazione catastale e non possono in nessun modo ritenersi valide ai fini ICI, non essendo state rispettate le norme e disposizioni di dettaglio che regolano l’eventuale esenzione dei fabbricati dall’imposta comunale sugli immobili ;
 
Vista la sentenza della Commissione Tributaria Regionale “CTR” Lombardia n.77/01/12 depositata il 24/05/2012 in materia di fabbricati rurali, con la quale la Commissione Tributaria afferma che la domanda di variazione di categoria che comporta l'acquisizione di quelle specifiche (A/6 e D/10), ha effetti retroattivi solo per gli immobili abitativi, restando escluse le costruzioni strumentali per le quali il riconoscimento della ruralità può avvenire al massimo alla data di presentazione della richiesta, poiché anche la dichiarazione sostitutiva (possesso quinquennale della ruralità) non modifica il dato catastale ;
 
Ribadito pertanto che le dichiarazioni sostitutive rese all’agenzia del territorio (oggi agenzia entrate) non possano ritenersi retroattive ai fini fiscali, in quanto per avere diritto all'agevolazione le dichiarazioni sostitutive di ruralità per le annualità pregresse andavano presentata entro i termini stabiliti da regolamento ICI ora IMU e non si possono ritenere valide dichiarazioni, rese ora per allora, e cioè retroattive di 5 anni, e quindi, in linea con il richiamato pronunciamento in materia della CTR Lombardia, il riconoscimento della ruralità può avvenire al massimo alla data di presentazione della richiesta, sia essa di variazione catastale in D/10 che di annotazione di ruralità per fabbricati nelle altre categorie ;
 
Preso Atto che per le unità immobiliari oggetto di versamento spontaneo e/o accertamento, non risultano depositate agli atti Comunali, per gli anni d’imposta trattati, dichiarazioni sostitutive e/o dichiarazione ICI/IMU presentate nei termini, attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità ;
 
Per tali motivazioni si comunica che la richiesta di riesame e/o di rimborso non può essere accolta.
 
 
………………………………, lì …………………….
 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                                                               (………………………………….)
Lucio Guerra
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Messaggio  t&t Lun 17 Giu 2013 - 8:25

da "Il Sole 24 Ore" del 31.03.2013:
"...Il decreto emanato il 26 luglio 2012, prevede che la sussistenza dei requisiti di ruralità di un fabbricato possa essere evidenziata in Catasto con specifica annotazione (...)All'art.7 prevede che gli effetti per il riconoscimento del requisito di ruralità decorrono dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
La presentazione regolamentare evidentemente ha travalicato il mandato della norma primaria, e finora la giurisprudenza prevalente continua a negare la valenza retroattiva in assenza di un'espressa previsione in tal senso contenuta in una norma primaria"


da "Italia Oggi" -giugno 2013:
"I benefici fiscali spettano anche oltre i 5 anni precedenti fissati dalla legge se è dimostrabile che non sono intervenute variazioni sul possesso dei requisiti. E' quanto ha affermato la commissione tributaria provinciale di Mantova, seconda sezione con sentenza del marzo 2013"
La sentenza non è in linea con le disposizioni normative né con le direttive dell'Agenzia del Territorio. Infatti, è fissato il termine temporale di 5 anni per la retroattività dell'agevolazione fiscale in presenza dei requisiti"

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 17 Giu 2013 - 9:53

e finora la giurisprudenza prevalente continua a negare la valenza retroattiva in assenza di un'espressa previsione in tal senso contenuta in una norma primaria

ed aggiungo io......... correttamente per le motivazioni sopra esposte
Lucio Guerra
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