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SOGGETTI PASSIVI IMU

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SOGGETTI PASSIVI IMU Empty SOGGETTI PASSIVI IMU

Messaggio  tanino Sab 15 Giu 2013 - 5:22

In una visura catastale di una unità immobiliare risultano intestatari:

  • A= proprietario 50%
  • B= proprietario 50%
  • C= diritto superficie 100%.

Chi è il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU?

tanino

Messaggi : 97
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SOGGETTI PASSIVI IMU Empty Re: SOGGETTI PASSIVI IMU

Messaggio  Lucio Guerra Sab 15 Giu 2013 - 6:35

il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU è il titolare del diritto di superficie al 100%

^^^^^^^^^^^^^^

I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs.  30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
 
I proprietari di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.), ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
Il diritto di superficie - Diritti ed obblighi delle parti.
 
La disciplina contenuta nell’art. 952 del codice civile, relativamente al diritto di superficie, stabilisce che “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”.
 
La cessione del diritto di superficie rappresenta, innanzitutto, una deroga al principio generale dell’accessione secondo cui il proprietario del suolo diventa automaticamente proprietario dell’opera o della costruzione soprastante effettuata da terzi.
 
La costituzione del diritto di superficie implica, difatti, la separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà della costruzione soprastante o sottostante già esistente o da costruire e gli effetti da esso discendenti sono, per il concedente, l’obbligo di consentire la costruzione dell’opera e di astenersi da modalità d’uso del suolo che possano successivamente arrecare pregiudizio alla costruzione, per il superficiario, invece, vi è la costituzione del diritto di fare e mantenere l’opera sopra o sotto il suolo e/o la costituzione del diritto di proprietà sulla costruzione.
 
Con la concessione del diritto di superficie, quindi, il proprietario del suolo limita radicalmente le facoltà di godimento sul terreno, in quanto consente ad altri di esercitare quella che è una delle facoltà più importanti, vale a dire la facoltà di costruire.
 
Ed invero ove la concessione sia fatta senza limite di tempo, il diritto del proprietario può dirsi privo di ogni pratico contenuto : la costituzione di un diritto di superficie perpetuo, infatti, viene equiparata al trasferimento della proprietà del suolo.
Lucio Guerra
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