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ravvedimento operoso
Buongiorno colleghi,
ho ancora un dubbio circa la necessità o meno di inoltrare all 'Agenzia delle entrate una comunicazione in caso di ravvedimento operoso utilizzato per versare oggi una somma, aumentata di interessi (e sanzione versata a parte) relativa a ritenute non versate (versamento insufficiente nel 2012). In sostanza, ho indicato NEL QUADRO ST DEL 770 LA SOMMA VERSATA CON F24EP E SOPRATTUTTO HO MESSO LA SPUNTA SU RAVVEDIMENTO. VA BENE COSI O DEVO COMUNQUE INVIARE UNA COMU8NICAZIONE ALL'AGENZIA?Grazie a tutti
ho ancora un dubbio circa la necessità o meno di inoltrare all 'Agenzia delle entrate una comunicazione in caso di ravvedimento operoso utilizzato per versare oggi una somma, aumentata di interessi (e sanzione versata a parte) relativa a ritenute non versate (versamento insufficiente nel 2012). In sostanza, ho indicato NEL QUADRO ST DEL 770 LA SOMMA VERSATA CON F24EP E SOPRATTUTTO HO MESSO LA SPUNTA SU RAVVEDIMENTO. VA BENE COSI O DEVO COMUNQUE INVIARE UNA COMU8NICAZIONE ALL'AGENZIA?Grazie a tutti
luciano rusciano- Messaggi : 551
Data d'iscrizione : 31.01.12
Località : pozzuoli
ravvedimento
Dal 17 giugno e fino al 2 luglio i contribuenti che non hanno effettuato il pagamento dell’acconto Imu possono regolarizzare la violazione pagando una mini-sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Prima si paga, più bassa è la penale. Ci si può infatti avvalere del ravvedimento operoso per mancato, parziale o tardivo versamento dell’acconto utilizzando gli stessi codici tributo istituiti per il pagamento dell’imposta. Naturalmente è necessario specificare che tributo, sanzione e interessi sono versati a titolo di ravvedimento, barrando la relativa casella. La sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento del tributo può essere ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (2%), purché non sia superiore a 15 giorni. A questo beneficio si aggiunge la riduzione della sanzione a 1/10 di cui può fruire chi si ravvede. L’ulteriore agevolazione è però ammessa solo se l’adempimento è spontaneo e il contribuente versa tributo, interessi e sanzione ridotta. In alternativa, c’è la possibilità di fare ricorso al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione del 3% (1/10 del 30%).
Dunque, se entro il 17 giugno non è stato versato, in tutto o in parte, o viene versato in ritardo l’acconto Imu, si può rimediare all’errore pagando una sanzione del 3% entro il 17 luglio. In questo caso va versato il tributo, se dovuto, gli interessi legali (2,5%) e una sanzione del 3% rapportata alla somma da pagare.
Infine, l’ultimo rimedio è il ravvedimento lungo entro un anno. La sanzione è però dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Tuttavia, solo l’adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate
dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30% e di pagare interessi maggiorati eventualmente fissati con regolamento comunale fino a una misura massima del 5,5%. La sanatoria richiede che l’interessato provveda al pagamento del dovuto o integri
il versamento tardivo, aggiungendovi sanzioni e interessi, computati nella misura del saggio legale (2,5%), su base annua, con maturazione giorno per giorno. E si perfeziona nel momento in cui viene effettuato il pagamento per intero del debito tributario. Il ravvedimento può essere effettuato anche in tempi diversi. È consentito pagare in un primo momento il tributo e successivamente interessi e sanzioni. Quello che conta è che l’ultimo versamento avvenga entro il termine di legge. Le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni o 1 anno) e per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell’ultimo versamento. Va ricordato che questo adempimento non è richiesto per i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9), di fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli, per i quali è stato sospeso il pagamento dell’acconto Imu.
Fonte: Italia Oggi
Prima si paga, più bassa è la penale. Ci si può infatti avvalere del ravvedimento operoso per mancato, parziale o tardivo versamento dell’acconto utilizzando gli stessi codici tributo istituiti per il pagamento dell’imposta. Naturalmente è necessario specificare che tributo, sanzione e interessi sono versati a titolo di ravvedimento, barrando la relativa casella. La sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento del tributo può essere ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (2%), purché non sia superiore a 15 giorni. A questo beneficio si aggiunge la riduzione della sanzione a 1/10 di cui può fruire chi si ravvede. L’ulteriore agevolazione è però ammessa solo se l’adempimento è spontaneo e il contribuente versa tributo, interessi e sanzione ridotta. In alternativa, c’è la possibilità di fare ricorso al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione del 3% (1/10 del 30%).
Dunque, se entro il 17 giugno non è stato versato, in tutto o in parte, o viene versato in ritardo l’acconto Imu, si può rimediare all’errore pagando una sanzione del 3% entro il 17 luglio. In questo caso va versato il tributo, se dovuto, gli interessi legali (2,5%) e una sanzione del 3% rapportata alla somma da pagare.
Infine, l’ultimo rimedio è il ravvedimento lungo entro un anno. La sanzione è però dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Tuttavia, solo l’adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate
dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30% e di pagare interessi maggiorati eventualmente fissati con regolamento comunale fino a una misura massima del 5,5%. La sanatoria richiede che l’interessato provveda al pagamento del dovuto o integri
il versamento tardivo, aggiungendovi sanzioni e interessi, computati nella misura del saggio legale (2,5%), su base annua, con maturazione giorno per giorno. E si perfeziona nel momento in cui viene effettuato il pagamento per intero del debito tributario. Il ravvedimento può essere effettuato anche in tempi diversi. È consentito pagare in un primo momento il tributo e successivamente interessi e sanzioni. Quello che conta è che l’ultimo versamento avvenga entro il termine di legge. Le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni o 1 anno) e per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell’ultimo versamento. Va ricordato che questo adempimento non è richiesto per i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9), di fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli, per i quali è stato sospeso il pagamento dell’acconto Imu.
Fonte: Italia Oggi
Re: ravvedimento operoso
Paolo Gros ha scritto:Dal 17 giugno e fino al 2 luglio i contribuenti che non hanno effettuato il pagamento dell’acconto Imu possono regolarizzare la violazione pagando una mini-sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Fonte: Italia Oggi
scusa Paolo, credo che ci sia stato un equivoco, mi riferivo alle ritenute che poi vanno indicate nel 770...
luciano rusciano- Messaggi : 551
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