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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, QUALI LIMITI?

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francodan
Pasqualino7bellezze
Ragioneria 11
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PARERE  DI  REGOLARITA'  CONTABILE, QUALI  LIMITI? Empty PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, QUALI LIMITI?

Messaggio  Ragioneria 11 Mer 10 Lug 2013 - 5:23



Buongiorno a tutti.

Ho espresso il parere di regolarità contabile su una delibera di g.c. che prevede la riorganizzazione della dotazione organica.

In realtà, ho eccepito alcune "dimenticanze", come 4 orientamenti applicativi ARAN, circa l'accorpamento della categ. D1 e D3 in un'unica categoria generica D che, secondo il mio modesto modo di vedere, potrebbe avere risvolti contabili posto che, aprire le porte della titolarità PO a tutte le D e non solo alle D3, potrebbe comportare un gravoso onere finanziario dell'Ente.

Il mio Segretario Generale mi chiama e mi preannuncia che mi scriverà perchè ho violato i doveri d'ufficio andando oltre il mio compito, e che ho trasbordato nel parere di regolarità tecnica.

Secondo Voi, è così? E se il collega che doveva esprimere il parere tecnico ha "dimenticato" di leggere gli orientamenti applicativi ARAN per una qualsiasi ragione, io dovevo non rilevarli e limitarmi solo alla verifica del castelletto in contabilità?

Grazie fin da ora per le vostre risposte.


Ragioneria 11

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PARERE  DI  REGOLARITA'  CONTABILE, QUALI  LIMITI? Empty Re: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, QUALI LIMITI?

Messaggio  Pasqualino7bellezze Mer 10 Lug 2013 - 5:46

bisognerebbe leggere le carte,

ho eccepito alcune "dimenticanze"... credo che attengano alla regolarità tecnica (quindi può aver ragione il segretario)

nella delibera sono previste le P.O. e il loro numero?

se no, non vi sono riflessi diretti sul bilancio di previsione. quindi io non avrei posto eccezioni.

ma ripeto, bisognerebbe leggere le carte.

Pasqualino7bellezze

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PARERE  DI  REGOLARITA'  CONTABILE, QUALI  LIMITI? Empty Re: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, QUALI LIMITI?

Messaggio  francodan Mer 10 Lug 2013 - 5:46

invece ha con il parere contabile fatto proprio l'orientamento della corte dei conti sulla estensione e l'ampiezza del parere contabile che di fatto implica anche una verifica sull'interro procedimento (legalità della spesa)senza contare sul fatto che oggi occorre fare un giudizio prognostico sugli effetti diretti eindiretti del provvedimento ai fini della ripercussione della spesa (in ogni caso sono diverse le sentenze che hanno condannato anche il finanziario in caso di inquadramenti non legittimi o di erogazioni erronee nei trattamenti economici anche accessori,anche se disposti da altri resp di servizi)
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Messaggio  Ragioneria 11 Mer 10 Lug 2013 - 5:51

francodan ha scritto:invece ha con il parere contabile fatto proprio l'orientamento della corte dei conti sulla estensione e l'ampiezza del parere contabile che di fatto implica anche una verifica sull'interro procedimento (legalità della spesa)senza contare sul fatto che oggi occorre fare un giudizio prognostico sugli effetti diretti eindiretti del provvedimento ai fini della ripercussione della spesa (in ogni caso sono diverse le sentenze che hanno condannato anche il finanziario in caso di inquadramenti non legittimi o di erogazioni erronee nei trattamenti economici anche accessori,anche se disposti da altri resp di servizi)

Grazie, grazie, Franco. Per favore, poichè oggi pom c'è Giunta dove pare si debba discutere il mio parere, e stasera ( anche a mezzanotte il Segretario manda mail su pec, dal pc di casa, pensa!) il Segretario mi scriverà, puoi essere così cortese da indicarmi anche qualcuna delle sentenze che hanno condannato anche il servizio finanziario per gli inquadramenti illegittimi anche se disposti da altri funzionari? E qual'è l'espressione, orientamento della Corte dei Conti? se me lo dici, io lo trovo su internet. Grazie ancora!!!

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PARERE  DI  REGOLARITA'  CONTABILE, QUALI  LIMITI? Empty Parere di regolarità contabile, quali limiti?

Messaggio  Ragioneria 11 Mer 10 Lug 2013 - 5:53

Pasqualino7bellezze ha scritto:bisognerebbe leggere le carte,

ho eccepito alcune "dimenticanze"... credo che attengano alla regolarità tecnica (quindi può aver ragione il segretario)

nella delibera sono previste le P.O. e il loro numero?

se no, non vi sono riflessi diretti sul bilancio di previsione. quindi io non avrei posto eccezioni.

ma ripeto, bisognerebbe leggere le carte.

Spero di spiegarmi: nella proposta di delibera, nell'accorpare tutte le funzioni D3 e D1 in un unico calderone D, implicitamente apre le porte a 8 titolari di PO e non quattro come adesso. Che ne pensi?

Ragioneria 11

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Messaggio  ullifa Mer 10 Lug 2013 - 6:29

Penso.

Il segretario, a mio avviso , ha fatto un intervento a gamba tesa poteva essere piu diplomatico, d'altronde..


Dall'altro penso che comuque il rischio di avere 8 PO non è in questa fase dovendosi comunque:

1)rispettare il limite del dl 78
2) rispettare il limite della spesa del personale.

Penso che il parere del servizio finanziario diventava piu calzante quando venivano effettivamente deliberate le nuove PO.

Rimane il fatto che il servizio finanzario debba "supervisionare" il lavoro altrui e che sia fondametale l'accuratezza dell'istruttoria come da te giustamente segnalato.

La recente sentenza corte marche 51/2013 recita:

Ad avviso della Corte la nuova formulazione dell’art. 49 consente di ritenere che nel concetto di “riflessi diretti” siano ricompresi certamente gli effetti finanziari già descritti nella disposizione previgente (“impegno di spesa o diminuzione di entrata”), ma anche le variazioni economico-patrimoniali conseguenti all’attuazione della deliberazione proposta

La Corte propende per un criterio interpretativo incentrato sulla probabilità che certe conseguenze si verifichino nell’esercizio finanziario in corso o nel periodo considerato dal bilancio pluriennale; uteriore criterio utile a definire l’ambito di applicazione della norma è il vincolo del rispetto dell’equilibrio del bilancio, oggi costituzionalizzato nel novellato art. 119, comma 1, Cost. (in vigore dal 2014).

La Corte, comunque, ricorda che l’accuratezza dell’istruttoria tecnica costituisce un elemento da verificare e riscontrare ai fini del rilascio di parere positivo, sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile. Infatti, il punto 65 del principio contabile n. 2 si esprime nel senso che “il parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali”. Si deve, pertanto, ritenere, anche alla luce dei rafforzati vincoli di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che il responsabile del servizio interessato avrà l’onere di valutare gli aspetti sostanziali della deliberazione dai quali possano discendere effetti economico-patrimoniali per l’ente. Il responsabile di ragioneria, pur senza assumere una diretta responsabilità in ordine alla correttezza dei dati utilizzati per le predette valutazioni, dovrà verificare che il parere di regolarità tecnica si sia fatto carico di compiere un esame metodologicamente accurato.



My opinion se ho ben inteso.

p.s dimenticavo.Il revisore che parere ha messo su tale deliberazione?

ullifa

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Messaggio  francodan Mer 10 Lug 2013 - 8:17

"Ad avviso della Corte la nuova formulazione dell’art. 49 consente di ritenere che nel concetto di “riflessi diretti” siano ricompresi certamente gli effetti finanziari già descritti nella disposizione previgente (“impegno di spesa o diminuzione di entrata”), ma anche le variazioni economico-patrimoniali conseguenti all’attuazione della deliberazione proposta

La Corte propende per un criterio interpretativo incentrato sulla probabilità che certe conseguenze si verifichino nell’esercizio finanziario in corso o nel periodo considerato dal bilancio pluriennale; uteriore criterio utile a definire l’ambito di applicazione della norma è il vincolo del rispetto dell’equilibrio del bilancio, oggi costituzionalizzato nel novellato art. 119, comma 1, Cost. (in vigore dal 2014).

La Corte, comunque, ricorda che l’accuratezza dell’istruttoria tecnica costituisce un elemento da verificare e riscontrare ai fini del rilascio di parere positivo, sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile "


conferma il mio intervento che appunto faceva riferimento a diversi pareri (ma anche sentenze)della corte tra cui questo indicato

"francodan ha scritto:invece ha con il parere contabile fatto proprio l'orientamento della corte dei conti sulla estensione e l'ampiezza del parere contabile che di fatto implica anche una verifica sull'interro procedimento (legalità della spesa)senza contare sul fatto che oggi occorre fare un giudizio prognostico sugli effetti diretti eindiretti del provvedimento ai fini della ripercussione della spesa (in ogni caso sono diverse le sentenze che hanno condannato anche il finanziario in caso di inquadramenti non legittimi o di erogazioni erronee nei trattamenti economici anche accessori,anche se disposti da altri resp di servizi) "






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Messaggio  ullifa Mer 10 Lug 2013 - 11:02

qundi se non ho male inteso francodan censura il comportamento del segretario.

Nel mio piccolo rimango dell idea che e vero che si debba tener conto degli effetti probabilistici ma stabilire 8 D non significa automaticamente attribuire a tutti la PO.

di questo passo dovendo valutare gli effetti probabilistici di ogni atto se oggi affido ad un legale un incarico per 100 dovrei rigettare l atto consapevole del fatto che alla fine forse mi costera 500, oppure se faccio un opera da quadro economico per 100 dovrei già prevedere che le varianti mi porterebero a 500 e cosi via..

Questo e il limte della sentenza della corte che introduce un elemento di aleatorietà che deve essere valutato e contemplato dal servizio finanziario senza individuare dei limiti.

A questo punto e ovvio che si richiedano comptenze al servizio finanzario a 360 gradi.

Non scherziamo...questi vivono sulla luna ed oltreutto non ci siamo mai stati.le sentenze della corte di norma fanno pena, dieci pagine di premabolo per dire poi che questo o quello non si fa e se dicono qualcosa vanno in disaccordo con la corte della regione vicina.

ullifa

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Messaggio  francodan Mer 10 Lug 2013 - 13:34

io non censuro niente e nessuno ,ho evidenziato come la intende la corte dei conti....tra l'altro ci sono diversi post miei sull'argomento (parere contabile)sempre nel senso descritto,a prescindere dal caso concreto postato da ragioniera
non cambio idea sol perchè altro segretario,che avrà anche i suoi motivi o seguirà orientamenti diversi (pur esistenti),la pensa diversamente
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Messaggio  Pasqualino7bellezze Gio 11 Lug 2013 - 1:24

Dall'altro penso che comuque il rischio di avere 8 PO non è in questa fase dovendosi comunque:

1)rispettare il limite del dl 78
2) rispettare il limite della spesa del personale.

Penso che il parere del servizio finanziario diventava piu calzante quando venivano effettivamente deliberate le nuove PO,


CONDIVIDO quanto affermato da UILFA
a mio avviso, ci si è fasciati la testa prima del tempo, in quanto la Giunta dovrà variare l'area delle posizioni organizzative e li vi sono le condizioni per intervenire.

Io invece vi leggo la possibilità di affidare una PO ad un D1 in gamba anzichè ad un D3 incapace, rimanendo nel limite di risorse oggi previste.

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Messaggio  vgiannotti Gio 11 Lug 2013 - 2:19

Vorrei entrare nel merito della procedura che si sta attuando per capire esattamente i contenuti ed i dubbi sollevati nel parere contabile. Il primo problema di legittimità riguarda l'accorpamento nella dotazione organica delle figure D3 e D1, tale soluzione è in violazione del contratto in quanto rappresentanto posizioni giuridiche distinte nell'accesso (esempio avvocatura comunale, geologi, ed altri professionisti inscritti in albi dove l'ingresso è in categoria giuridica D3) e pertanto pur appartendo alla stessa area non possono essere accorpate. Il secondo problema riguarda la possibilità di riconoscere la PO anche alle sole D1 di ingresso, ma ciò appare conforme da sempre dallo stesso contratto, dove si parla di titolarità di posizione per le categorie D (d1 e d3 giuridica senza distinzione), applicando i criteri di conferimento stabiliti in concertazione con le OO.SS. Non è, inoltre, chiaro se si tratti di ente con dirigenti o sprovvisto. In caso di enti sprovvisti di dirigenti la posizione organizzativa va obbligatoriamente attribuita al resposabile del servizio a cui il Sindaco delega le funzioni di cui all'art.107 TUEL. Ultimo punto riguarda la possibilità di ampliamento delle PO, questo può avvenire per scelta discrezionale dell'amministrazione ma ad inverianza di spesa, per le limitazioni di cui all'art.9 DL 78/10. Così, per esempio, se da 4 PO se ne fanno 6, per gli enti privi di dirigenti, significa scorporare alcuni servizi e successivamente attribuire le PO, la somma stabilita in bilancio non può variare in quanto ad un nuovo servizio creato vi è correlata riduzione di altro servizio con conseguente diminuzione del valore della retribuzione di posizione in godimento.

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Messaggio  Pasqualino7bellezze Gio 11 Lug 2013 - 2:31

piena concordanza con quanto dici,
quindi il parere andava reso positivo.


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Messaggio  Ragioneria 11 Ven 12 Lug 2013 - 0:39

Pasqualino7bellezze ha scritto:piena concordanza con quanto dici,
quindi il parere andava reso positivo.


E come la mettiamo con il Segretario che, a seguito del mio parere, anche grazie ai Vostri preziosi aiuti, mi ha inviato su pec una diffida a cambiare il mio parere in 5 giorni alla luce di un recentissimo parere Aran che sostiene che l'accorpamento si possa fare??

Credo che la soluzione sia drastica.

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PARERE  DI  REGOLARITA'  CONTABILE, QUALI  LIMITI? Empty parere

Messaggio  Paolo Gros Ven 12 Lug 2013 - 0:55

...il Segretario che, a seguito del mio parere, anche grazie ai Vostri preziosi aiuti, mi ha inviato su pec una diffida a cambiare il mio parere ....


ma chi sara' mai, diffidasse se stesso.
Prendi il tutto ed invia alla procura della corte dei conti
Paolo Gros
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PARERE  DI  REGOLARITA'  CONTABILE, QUALI  LIMITI? Empty Cambio parere

Messaggio  carla Ven 12 Lug 2013 - 1:06

Il parere in una delibera non è vincolante. Se lo stesso è palesemente errato forse è opportuno correggerlo.
Comunque, credo che, se chi lo esprime voglia mantenerlo, la giunta, nella presa d'atto dei pareri possa esprimenrsi chiaramente motivando  che "visto il parere negativo del responsabile finanziario e ritenuto comunque che i rilievi effettuati non siano corretti in quanto, ... (oppure) che non siano applicabili alla realtà del comune di xxxx in quanto.....ecc.".
Nessuno può obbligare a scrivere una cosa diversa dalla propria volontà (alle superiori, quando facevo diritto, mi sembrava che ciò costituisse "violenza" e che fosse una delle cause di invalidità dell'atto, può darsi che ora le cose siano cambiate).

carla

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