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APPROVAZIONE BILANCIO SENZA APPROVAZIONE TARES
CONSIDERATO CHE NON E' STATO ANCORA PERFETTAMENTE DELINEATO IL PIANO FINANZIARIO TARES E NON E' ANCORA STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO TARES, AVENDO NECESSITA' DI APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, ANCHE SE NON E' LA COSA IDEALE, SI PENSAVA DI APPROVARE UGUALMENTE IL BIL DI PREVISIONE, INSERENDO UN GETTITO TARES MOLTO VERITIERO, ED APPROVARE SUCCESSIVAMENTE, COMUNQUE ENTRO SETTEMBRE 2013, SIA IL REGOLAMENTO TARES CHE IL PIANO FINANZIARIO, MA HO QUALCHE DUBBIO SUL FATTO CHE SIA OBBLIGATORIO ALLEGARE IL PIANO FINANZIARIO AL BILANCIO DI PREVISIONE.
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brown.rag- Messaggi : 144
Data d'iscrizione : 16.07.12
Tares
NON E' STATO ANCORA PERFETTAMENTE DELINEATO IL PIANO FINANZIARIO TARES...
anche no poiche' come piu' volte detto il piano che determina esttamente il quantum deve essere aprovato ante bilancio , il quomodo ( tariffe e regolamento) anche ex post bilancio
anche no poiche' come piu' volte detto il piano che determina esttamente il quantum deve essere aprovato ante bilancio , il quomodo ( tariffe e regolamento) anche ex post bilancio
Re: APPROVAZIONE BILANCIO SENZA APPROVAZIONE TARES
piano finanziario e tariffe tares sono allegati obbligatori del bilancio
non si può invocare la norma che dice che a settembre possono rivedersi le tariffe per il semplice motivo che la tares è di nuova introduzione e non si può modificare o rivedere qualcosa che non esiste e non è stato istituito
non si può invocare la norma che dice che a settembre possono rivedersi le tariffe per il semplice motivo che la tares è di nuova introduzione e non si può modificare o rivedere qualcosa che non esiste e non è stato istituito
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: APPROVAZIONE BILANCIO SENZA APPROVAZIONE TARES
condivido il parere di paolo, ovviamente
- Tenuto Conto pertanto che viene stabilita al 31 agosto 2013 la data entro la quale il governo si propone di predisporre una “complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”
- Evidenziato che tale disposizione normativa potrebbe comportare che la riforma abbia efficacia dal 1 gennaio 2013, con la conseguenza che anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi venga completamente modificata, comportando di fatto la necessità di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza approvati per la disciplina del nuovo tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell’art.14 del DL 201/2011 ;
a) nomina funzionario responsabile tares (delibera di Giunta Comunale)
b) modalità di gestione del tributo, riscossione, numero rate e scadenze (delibera di Consiglio Comunale)
c) approvazione Piano Finanziario TARES 2013, allo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita in forma veritiera, provvedendo successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito del 30/09/2013, alla approvazione del regolamento e tariffe Tares 2013, monitorando comunque lo stato d’attuazione della complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013 (delibera di Consiglio Comunale)
d) approvazione bilancio di previsione 2013 (delibera di Consiglio Comunale)
ENTRO 30 SETTEMBRE 2013 (termine di approvazione del bilancio di previsione)
a) approvazione regolamento (delibera di Consiglio Comunale)
b) approvazione tariffe tares 2013 (delibera di Consiglio Comunale)
Tale SECONDO PERCORSO trova fondamento normativo, a mio avviso, nella disposizione che consente ai comuni di adottare le delibere tariffarie e regolamentari "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" (art. 27 comma 8 legge 448/2001 smi)
Per non essere consentito di adottare questa “soluzione”, la norma dovrebbe stabilire :
- che le delibere tariffarie e regolamentari siano approvate non "entro" la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" (art. 27 comma 8 legge 448/2001) ma "unitamente" o "precedentemente" o "non successivamente" alla approvazione del bilancio di previsione
Infatti vi sono diverse sentenze del TAR in merito:
http://www.reteambiente.it/normativa/18122/
http://www.dirittodegliappaltipubblici.com/content/la-determinazione-delle-tariffe-tarsu-non-ha-efficacia-retroattiva
che con riferimento alla regolare procedura e termini per l’approvazione delle tariffe non fanno il minimo riferimento al fatto che queste siano state approvate prima o unitamente al bilancio di previsione, ma il “limite” di regolarità è considerato esclusivamente quello di aver adottato le delibere tariffarie e regolamentari "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" (art. 27 comma 8 legge 448/2001), pertanto anche se successive all’approvazione del bilancio di previsione, ma comunque entro i termini di legge
Pertanto si ritiene che, nonostante l’art. 172 “tuel” D.Lgs n.267/2000 stabilisca quali “altri
allegati al bilancio di previsione”
Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
abbia prevalenza, in caso di motivata necessità e/o opportunità, il disposto normativo sulla base del quale : (art. 27 comma 8 legge 448/2001)
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”
Inoltre, nel caso della TARES, l'approvazione del piano finanziario unitamente al bilancio di previsione consente la possibilità di inserire entrata ed uscita certa, tenuto conto che il piano tariffario dovrà obbligatoriamente rispettare il piano finanziario.
- Tenuto Conto pertanto che viene stabilita al 31 agosto 2013 la data entro la quale il governo si propone di predisporre una “complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”
- Evidenziato che tale disposizione normativa potrebbe comportare che la riforma abbia efficacia dal 1 gennaio 2013, con la conseguenza che anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi venga completamente modificata, comportando di fatto la necessità di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza approvati per la disciplina del nuovo tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell’art.14 del DL 201/2011 ;
a) nomina funzionario responsabile tares (delibera di Giunta Comunale)
b) modalità di gestione del tributo, riscossione, numero rate e scadenze (delibera di Consiglio Comunale)
c) approvazione Piano Finanziario TARES 2013, allo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita in forma veritiera, provvedendo successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito del 30/09/2013, alla approvazione del regolamento e tariffe Tares 2013, monitorando comunque lo stato d’attuazione della complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013 (delibera di Consiglio Comunale)
d) approvazione bilancio di previsione 2013 (delibera di Consiglio Comunale)
ENTRO 30 SETTEMBRE 2013 (termine di approvazione del bilancio di previsione)
a) approvazione regolamento (delibera di Consiglio Comunale)
b) approvazione tariffe tares 2013 (delibera di Consiglio Comunale)
Tale SECONDO PERCORSO trova fondamento normativo, a mio avviso, nella disposizione che consente ai comuni di adottare le delibere tariffarie e regolamentari "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" (art. 27 comma 8 legge 448/2001 smi)
Per non essere consentito di adottare questa “soluzione”, la norma dovrebbe stabilire :
- che le delibere tariffarie e regolamentari siano approvate non "entro" la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" (art. 27 comma 8 legge 448/2001) ma "unitamente" o "precedentemente" o "non successivamente" alla approvazione del bilancio di previsione
Infatti vi sono diverse sentenze del TAR in merito:
http://www.reteambiente.it/normativa/18122/
http://www.dirittodegliappaltipubblici.com/content/la-determinazione-delle-tariffe-tarsu-non-ha-efficacia-retroattiva
che con riferimento alla regolare procedura e termini per l’approvazione delle tariffe non fanno il minimo riferimento al fatto che queste siano state approvate prima o unitamente al bilancio di previsione, ma il “limite” di regolarità è considerato esclusivamente quello di aver adottato le delibere tariffarie e regolamentari "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" (art. 27 comma 8 legge 448/2001), pertanto anche se successive all’approvazione del bilancio di previsione, ma comunque entro i termini di legge
Pertanto si ritiene che, nonostante l’art. 172 “tuel” D.Lgs n.267/2000 stabilisca quali “altri
allegati al bilancio di previsione”
Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
abbia prevalenza, in caso di motivata necessità e/o opportunità, il disposto normativo sulla base del quale : (art. 27 comma 8 legge 448/2001)
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”
Inoltre, nel caso della TARES, l'approvazione del piano finanziario unitamente al bilancio di previsione consente la possibilità di inserire entrata ed uscita certa, tenuto conto che il piano tariffario dovrà obbligatoriamente rispettare il piano finanziario.
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