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http://www.irpef.info/Sul redigendo decreto "D'alia"
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Paolo Gros
AndreAnte
6 partecipanti
Sul redigendo decreto "D'alia"
Mi rendo conto di argomentare su un testo non approvato in cdm ma su internet ormai circola una bozza sulla quale il sottosegretario della presidenza afferma essere stato trovato un accordo politico-tecnico. Attendendo lunedi l'approvazione mi chiedo:
L'articolo 3 del decreto non renderebbe più necessario l'espletamento delle procedure di mobilità prima di indire un concorso (Si elimina l’obbligo di bandire procedure di mobilità volontaria prima di avviare procedure concorsuali, fermo restando l’obbligo per la mobilità obbligatoria del personale in disponibilità). Questa decisione non farà impennare l'indizione di nuovi concorsi fino ad ora vincolati dal previa mobilità?
Ma è sull'articolo 4 il vero dilemma:
alla relazione illustrativa "Con l’articolo 4, comma 1 si prevede una fase transitoria, fino al 31 dicembre 2015, in cui le amministrazioni centrali devono effettuare assunzioni utilizzando le proprie graduatorie di vincitori ed idonei.
In mancanza devono ricorrere alle graduatorie di vincitori di altre amministrazioni.
E’ facoltativo il ricorso alle graduatorie di idonei di altre amministrazioni, fermo restando che le richieste di autorizzazione a bandire per profili per i quali vi siano tali graduatorie devono essere motivate e valutate dal DFP e dal MEF. A parità di profili professionali sono preferite le graduatorie più recenti.
Le graduatorie vigenti sono prorogate fino al 31 dicembre 2015. Questa disciplina costituisce norma di principio per regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale".
Vorrei capire in questo caso cosa succede per gli enti locali. Dal momento che per le amministrazioni centrali lo stato farà presumibilmente un censimento delle graduatorie, queste non avranno problemi o attingendo dalle proprie o da quelle di altri enti, indicate dal mef. Ma i comuni? che fanno se la disciplina costituisce per loro norma di principio?
Dato l'ente locale A privo di graduatoria vigente per il profilo professionale Z e privo di precari con contratto a td da almeno tre anni negli ultimi cinque, si può ipotizzare che l'ente A fino al 2015 possa:
1) solo attingere alle graduatorie di altri enti per quel profilo
2) effettuare un nuovo concorso senza riserve ad alcunchè previa motivazione al mef
3) comportarsi come da norme attuali (ossia fare ciò che vuole)
Mi riservo di ritornare sul tema lunedi, dopo l'approvazione definitiva.
L'articolo 3 del decreto non renderebbe più necessario l'espletamento delle procedure di mobilità prima di indire un concorso (Si elimina l’obbligo di bandire procedure di mobilità volontaria prima di avviare procedure concorsuali, fermo restando l’obbligo per la mobilità obbligatoria del personale in disponibilità). Questa decisione non farà impennare l'indizione di nuovi concorsi fino ad ora vincolati dal previa mobilità?
Ma è sull'articolo 4 il vero dilemma:
alla relazione illustrativa "Con l’articolo 4, comma 1 si prevede una fase transitoria, fino al 31 dicembre 2015, in cui le amministrazioni centrali devono effettuare assunzioni utilizzando le proprie graduatorie di vincitori ed idonei.
In mancanza devono ricorrere alle graduatorie di vincitori di altre amministrazioni.
E’ facoltativo il ricorso alle graduatorie di idonei di altre amministrazioni, fermo restando che le richieste di autorizzazione a bandire per profili per i quali vi siano tali graduatorie devono essere motivate e valutate dal DFP e dal MEF. A parità di profili professionali sono preferite le graduatorie più recenti.
Le graduatorie vigenti sono prorogate fino al 31 dicembre 2015. Questa disciplina costituisce norma di principio per regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale".
Vorrei capire in questo caso cosa succede per gli enti locali. Dal momento che per le amministrazioni centrali lo stato farà presumibilmente un censimento delle graduatorie, queste non avranno problemi o attingendo dalle proprie o da quelle di altri enti, indicate dal mef. Ma i comuni? che fanno se la disciplina costituisce per loro norma di principio?
Dato l'ente locale A privo di graduatoria vigente per il profilo professionale Z e privo di precari con contratto a td da almeno tre anni negli ultimi cinque, si può ipotizzare che l'ente A fino al 2015 possa:
1) solo attingere alle graduatorie di altri enti per quel profilo
2) effettuare un nuovo concorso senza riserve ad alcunchè previa motivazione al mef
3) comportarsi come da norme attuali (ossia fare ciò che vuole)
Mi riservo di ritornare sul tema lunedi, dopo l'approvazione definitiva.
AndreAnte- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 28.01.13
testo
effettuare un nuovo concorso con riserve , alttrimwenti la norma dello stesso decreto sui precari non avrebbe alcun senso
2a questione
Bene..
Numerose fonti giornalistiche confermano, non solo che la norma è estesa anche agli enti locali ma addirittura che il monitoraggio delle graduatorie verrà effettuato dal ministero della funzione pubblica anche per gli enti locali appunto.
Una seconda questione sarebbe l'individuazione del corpus dei precari: si parla di 150000 persone. Ma non è incostituzionale riservare i posti anche a co co co e contratti di somministrazione lavoro che non hanno fatto concorsi a tempo determinato bensi sono stati "selezionati" a piacere? Non dovrebbero essere stabilizzati solo i contratti a tempo determinato?
Numerose fonti giornalistiche confermano, non solo che la norma è estesa anche agli enti locali ma addirittura che il monitoraggio delle graduatorie verrà effettuato dal ministero della funzione pubblica anche per gli enti locali appunto.
Una seconda questione sarebbe l'individuazione del corpus dei precari: si parla di 150000 persone. Ma non è incostituzionale riservare i posti anche a co co co e contratti di somministrazione lavoro che non hanno fatto concorsi a tempo determinato bensi sono stati "selezionati" a piacere? Non dovrebbero essere stabilizzati solo i contratti a tempo determinato?
AndreAnte- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 28.01.13
re
la stabilizzazione avverra' comunque ( come nel decreto bersani 9 attraverso concorso pubblico ancorche' riservato
risposta di Paolo
Mi pare che AndreAnte avesse precisato nella sua domanda: "privo di precari con contratto a td da almeno tre anni negli ultimi cinque".
Doppelganger- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 26.08.13
Alla luce dell'art. 4 del decreto D'Alia
Art. 4
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)
1. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole “Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali” sono sostituite dalle seguenti ”Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” e le parole “di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo” sono sostituite dalla seguente “di cui all’articolo”;
b)dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi: “5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori, compreso quello sanitario, l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”;
c) al comma 3 sono soppresse le parole “Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”.
2. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.” sono sostituite dalle seguenti “Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.”.
3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verificata l’assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2009 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.
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5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitivamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l’avvio di nuove procedure concorsuali e l’assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull’adeguato accesso dall’esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dai commi 4, 5, 6, 7 e 8, sono definiti, per il peseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento e, in alternativa, a quelle di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del
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decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le Regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l’anzianità anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell’ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 4, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell’elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si procede all’attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
11. All’articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: “Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai Comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico”.
12. All’articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole “ed educativi,” sono aggiunte le seguenti: “servizi scolastici e per l’infanzia,”.
13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci.
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14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell’Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall’articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità di bilancio.
15. La disposizione dell’articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.
è possibile affermare che per gli enti locali, salvo la proroga delle vigenze delle graduatorie fino al 31-12-13, la materia delle assunzioni cosi come regolata per le amministrazioni centrali, rimane tutta da definire in attesa del decreto del presidente del consiglio come recita il comma 10 del presente articolo?
Io non ci capisco più nulla..
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)
1. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole “Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali” sono sostituite dalle seguenti ”Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” e le parole “di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo” sono sostituite dalla seguente “di cui all’articolo”;
b)dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi: “5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori, compreso quello sanitario, l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”;
c) al comma 3 sono soppresse le parole “Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”.
2. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.” sono sostituite dalle seguenti “Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.”.
3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verificata l’assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2009 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.
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5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitivamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l’avvio di nuove procedure concorsuali e l’assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull’adeguato accesso dall’esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dai commi 4, 5, 6, 7 e 8, sono definiti, per il peseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento e, in alternativa, a quelle di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del
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decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le Regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l’anzianità anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell’ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 4, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell’elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si procede all’attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
11. All’articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: “Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai Comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico”.
12. All’articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole “ed educativi,” sono aggiunte le seguenti: “servizi scolastici e per l’infanzia,”.
13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci.
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14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell’Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall’articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità di bilancio.
15. La disposizione dell’articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.
è possibile affermare che per gli enti locali, salvo la proroga delle vigenze delle graduatorie fino al 31-12-13, la materia delle assunzioni cosi come regolata per le amministrazioni centrali, rimane tutta da definire in attesa del decreto del presidente del consiglio come recita il comma 10 del presente articolo?
Io non ci capisco più nulla..
AndreAnte- Messaggi : 30
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Re: Sul redigendo decreto "D'alia"
Forse prima di rompersi la testa sarebbe il caso di aspettare il testo pubblicato in gazzetta ufficiale....
kkk1972- Messaggi : 747
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Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Sul pubblicato decreto "D'Alia"
In effetti solo ora il testo è pubblicato in GU. Riporto la domanda in coda all'articolo 4 che mi sembra il più rilevante..
Art. 4
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e
vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni
a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile
nel pubblico impiego)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e
le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per
tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la
retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente
decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo
36, comma 5-quater.".
3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove
procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' subordinata
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun
soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative
alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione
del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2015.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e
gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti
di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di
anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma
8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio
telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8,
di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le
medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro
a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali
e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei
principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista
dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle
predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle pubbliche
amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale
con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre
il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche
possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato
dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei
vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono
essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli
anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura
non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle
predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina
specifica di settore.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 possono essere
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di
lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di
personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita' volti
a favorire l'anzianita' anagrafica. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti
territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei
soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica
richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015,
prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo
35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente
in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti
che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.
La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i
requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da assumere a
tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui
al precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede
all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle
professionalita' mediche e del ruolo sanitario, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: "Per
assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al
presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e
dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per
il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo
personale educativo e scolastico".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi,"
sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma
6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al comma 1, il comune dell'Aquila puo'
prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1
milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in
bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno
e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
complessiva di personale.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12
novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il
reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti
dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della
giustizia.
16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle
procedure concorsuali e' concessa in sede di approvazione, con
decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico.
a) il comma 3 include o no gli enti locali?
b) il monitoraggio effettuato con decreto del pdcdm delle graduatorie vigenti, a cosa effettivamente serve?
Grazie
Cordiali Saluti
Art. 4
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e
vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni
a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile
nel pubblico impiego)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e
le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per
tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la
retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente
decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo
36, comma 5-quater.".
3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove
procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' subordinata
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun
soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative
alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione
del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2015.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e
gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti
di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di
anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma
8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio
telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8,
di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le
medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro
a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali
e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei
principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista
dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle
predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle pubbliche
amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale
con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre
il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche
possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato
dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei
vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono
essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli
anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura
non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle
predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina
specifica di settore.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 possono essere
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di
lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di
personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita' volti
a favorire l'anzianita' anagrafica. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti
territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei
soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica
richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015,
prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo
35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente
in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti
che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.
La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i
requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da assumere a
tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui
al precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede
all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle
professionalita' mediche e del ruolo sanitario, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: "Per
assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al
presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e
dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per
il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo
personale educativo e scolastico".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi,"
sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma
6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al comma 1, il comune dell'Aquila puo'
prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1
milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in
bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno
e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
complessiva di personale.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12
novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il
reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti
dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della
giustizia.
16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle
procedure concorsuali e' concessa in sede di approvazione, con
decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico.
a) il comma 3 include o no gli enti locali?
b) il monitoraggio effettuato con decreto del pdcdm delle graduatorie vigenti, a cosa effettivamente serve?
Grazie
Cordiali Saluti
AndreAnte- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 28.01.13
Re: Sul redigendo decreto "D'alia"
Scusami, non è più semplice postare il link dove scaricare il D. L., così si da la possibilità a tutti di leggerlo per poi condividere i dubbi e le interpretazioni nel forum. Perdona la mia precisazione. Ciao e buon lavoro.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Re: Sul redigendo decreto "D'alia"
Chiedo scusa,
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&elenco30giorni=false
L'articolo è in questione è l'articolo 4. Il dubbio è se il comma 3 sia da ritenersi prescritto anche per gli enti locali e a cosa serva il decreto del pdcdm citato al comma 5 e 10.
In una sola domanda: nel prossimo biennio come funzionerà il reclutamento di personale negli enti locali?
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&elenco30giorni=false
L'articolo è in questione è l'articolo 4. Il dubbio è se il comma 3 sia da ritenersi prescritto anche per gli enti locali e a cosa serva il decreto del pdcdm citato al comma 5 e 10.
In una sola domanda: nel prossimo biennio come funzionerà il reclutamento di personale negli enti locali?
AndreAnte- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 28.01.13
Re: Sul redigendo decreto "D'alia"
Scusate se mi intrometto, ma vorrei provare ad interpretare questo decreto per chi come me non è uno specialista del settore.
1)Se non erro sarà fatto un elenco degli idonei che attualmente fanno parte delle graduatorie approvate dopo il 2008 e sarà reso disponibile per qualsiasi ente locale di tutto il terriotorio nazionale che ne faccia richiesta....giusto? Ho letto che tale "listone" sarà stilato partendo dall'idoneo piu anziano...potrebbe succedre che un comune ha fatto un concorso a suo tempo, un partecipante di 20 anni arriva primo e uno di 70 arriva secondo, ma nel "listone" il 70enne è prima del 20enne?mentre la graduatoria del comune resta tale e quiandi il agazzo è prima del signore più anziano?ho capito bene?altra domanda spontanea:ma veramente pensano che un ente locale X chiamerà un idonei del "listone" che magari sta a 500 km di sitanza e nemmeno l'hanno mai visto?
2)si tenterà di stabilzzare tutti i precari con concorsi riservato a loro per il 50%....ma questo sempre in rispetto con i dettami del patto di stabilità?(spesa del personale, turn over, ecc.)?
3)Caso limite:un comune ha una graduatoria per tecnico amministrativo tempo INDETERMINATO approvata il 31/12/2010 (validità prorogata fino al 31/12/2015) dal quale ha assunto il 1° a tempo INDETERMINATO, mentre gia all'interno ci sono tecnici amministrativi tempo DETERMINATO (assunti con altri concorsi vecchi) che hanno maturato i 3 anni di precariato nell'arco del quinquennio.....volendo procedere oggi ad una nuova assunzione cosa succede?a logica direi che dovrebbero chiamare il secondo della graduatoria del tempo INDETERMINATO....giusto?quindi la stabilizzazione dei precari in questo caso salta...
4)Non capisco se un comune vuole assumere, ed ha avuto dei precari i quali hanno maturato i tre anni i anzianità nel quinquennio, dovrà fare dei concorsi riservati al 50% o dovra attingere dal prioritariamente dal "listone"?
5) da ciò che ho potuto intuire direi che le assunzioni dovrebbero essere così prioritarie:
a) scorrimento graduatoria del proprio ente;
b)scorrimento del "listone";
c)concorso con riserva del 50% dei precari.
spero di essere stato chiaro.
saluti
1)Se non erro sarà fatto un elenco degli idonei che attualmente fanno parte delle graduatorie approvate dopo il 2008 e sarà reso disponibile per qualsiasi ente locale di tutto il terriotorio nazionale che ne faccia richiesta....giusto? Ho letto che tale "listone" sarà stilato partendo dall'idoneo piu anziano...potrebbe succedre che un comune ha fatto un concorso a suo tempo, un partecipante di 20 anni arriva primo e uno di 70 arriva secondo, ma nel "listone" il 70enne è prima del 20enne?mentre la graduatoria del comune resta tale e quiandi il agazzo è prima del signore più anziano?ho capito bene?altra domanda spontanea:ma veramente pensano che un ente locale X chiamerà un idonei del "listone" che magari sta a 500 km di sitanza e nemmeno l'hanno mai visto?
2)si tenterà di stabilzzare tutti i precari con concorsi riservato a loro per il 50%....ma questo sempre in rispetto con i dettami del patto di stabilità?(spesa del personale, turn over, ecc.)?
3)Caso limite:un comune ha una graduatoria per tecnico amministrativo tempo INDETERMINATO approvata il 31/12/2010 (validità prorogata fino al 31/12/2015) dal quale ha assunto il 1° a tempo INDETERMINATO, mentre gia all'interno ci sono tecnici amministrativi tempo DETERMINATO (assunti con altri concorsi vecchi) che hanno maturato i 3 anni di precariato nell'arco del quinquennio.....volendo procedere oggi ad una nuova assunzione cosa succede?a logica direi che dovrebbero chiamare il secondo della graduatoria del tempo INDETERMINATO....giusto?quindi la stabilizzazione dei precari in questo caso salta...
4)Non capisco se un comune vuole assumere, ed ha avuto dei precari i quali hanno maturato i tre anni i anzianità nel quinquennio, dovrà fare dei concorsi riservati al 50% o dovra attingere dal prioritariamente dal "listone"?
5) da ciò che ho potuto intuire direi che le assunzioni dovrebbero essere così prioritarie:
a) scorrimento graduatoria del proprio ente;
b)scorrimento del "listone";
c)concorso con riserva del 50% dei precari.
spero di essere stato chiaro.
saluti
marco boni- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 30.01.13
Ne siamo sicuri?
Scusi ma dove ha letto lei della lista nazionale dei vincitori ed idonei riferito agli enti locali, nel decreto non si trova questo riferimento.. Forse il decreto del presidente del consiglio potrà avviare un monitoraggio delle graduatorie ma escludo che per gli enti ci sia l'obbligo di attingervi tantomeno su scala nazionale.. saranno a disposizione di chi trovatosi in carenza di professionalità in un settore e nel rispetto dei vincoli del patto voglia assumere risparmiando sulle procedure concorsuali. O no?
AndreAnte- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 28.01.13
Re: Sul redigendo decreto "D'alia"
Si effettivamente non c'è scritto che debbono attingere dal "listone". Sono io che ho erroneamente interpretato il l'art. 5 e mi sono fatto influenzare anche da alcuni commenti trovati su internet.
Rileggendo attentamente pare che il monitoraggio sarà fatto solo a scopo statistico...
Rileggendo attentamente pare che il monitoraggio sarà fatto solo a scopo statistico...
marco boni- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 30.01.13
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