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segretari e quietanze liberatorie su assegni
Italia Oggi riporta un articolo in base al quale si sostiene che i segretari e i funzionari incaricati dal sindaco possono ,superandosi le interpretazioni precedenti,autenticare le quietanze liberatorie previste dalla legge 386 1990 sulla base dell'articolo 8 comma 7 lettera F bis legge 106 2011
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Quietanze liberatorie
Tempo addietro mi ero occupato del problema , su altro sito , ed a riguardo :
L’ art. 8 della Legge n. 386/1990 regola l’ evenienza del pagamento dell’ assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, disponendo, altresì, al comma 2, che la prova dell’ avvenuto pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata. Al riguardo, la possibilità per l’ incaricato del Sindaco di autenticare le firme di cui trattasi, sembra essere prevista dall’ art. 39 delle disposizioni attuative del c.p.p., ai sensi del quale “l’autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal Sindaco, da un funzionario delegato dal Sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell’ ordine forense o da un consigliere da lui delegato”. Siffatta disposizione deve ritenersi applicabile alla citata Legge n. 386/1990, ove si stabilisce che la prova dell’ avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale, con la quietanza recante la sottoscrizione autenticata. Tale lettura risulta, peraltro, essere coerente con il disposto dell’ art. 2 del D.P.R. 445/2000, che estende la relativa disciplina a tutte le ipotesi di richiesta di produzione “di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione,” e, quindi, anche all’autentica di firma sulla quietanza “da presentare al pubblico ufficiale” ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 386/1990.
L’ art. 8 della Legge n. 386/1990 regola l’ evenienza del pagamento dell’ assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, disponendo, altresì, al comma 2, che la prova dell’ avvenuto pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata. Al riguardo, la possibilità per l’ incaricato del Sindaco di autenticare le firme di cui trattasi, sembra essere prevista dall’ art. 39 delle disposizioni attuative del c.p.p., ai sensi del quale “l’autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal Sindaco, da un funzionario delegato dal Sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell’ ordine forense o da un consigliere da lui delegato”. Siffatta disposizione deve ritenersi applicabile alla citata Legge n. 386/1990, ove si stabilisce che la prova dell’ avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale, con la quietanza recante la sottoscrizione autenticata. Tale lettura risulta, peraltro, essere coerente con il disposto dell’ art. 2 del D.P.R. 445/2000, che estende la relativa disciplina a tutte le ipotesi di richiesta di produzione “di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione,” e, quindi, anche all’autentica di firma sulla quietanza “da presentare al pubblico ufficiale” ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 386/1990.
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