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http://www.irpef.info/Nullo l'avviso di accertamento Ici che richiama un atto senza allegarlo
Nullo l'avviso di accertamento Ici che richiama un atto senza allegarlo
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 1° ottobre 2010, n. 20535
....«l'obbligo di motivazione degli atti impositivi può giudicarsi legittimamente assolto per relationem solo ed esclusivamente quando, avendo tempestivamente conosciuto o potuto conoscere il contenuto integrale degli atti richiamati, il contribuente sia stato comunque posto in grado di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione. ... "
Il caso e' pero' davvero specifico poiche' si riferisce ad accertamenti che richiamano " la determinazione del valore delle aree edificabili attraverso atto GC " atto che poi non viene allegato e nemmeno riprodotto nei tratti essenziali.
Tutta la problematica appare comunque superata alla luce del disposto dell'art.
7 dello statuto del contribuente (L. 27/7/00 n. 212, ), il quale prescrive che "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto richiamato "
Detto fra noi il problema e' parecchio vecchiotto ( risale allo statuto del contribuente del 2000) e per risolvere il problema a suo tempo inserii eventuali richiami ad atti non allegati nella "premessa" all'accertamento e non nella "motivazione".
In ultima analisi se nella fattispecie ricorrente il Comune anziche' scrivere nella motivazione " minor pagamento in riferimento ai valri delle aree come da delibera GC n.. del.. " avesse inserito in premessa ." vista la deliberazione GC n..del... che stabilisce i valori delle aree edificabili per l'anno ..." il problema non si sarebbe posto in quanto la norma richiama espressamente la motivazione.
Potrebbe sembrare di poco conto ma nella realta' tributaria e' sostanziale e l'atto non puo' essere annullato per violazione di legge come nel caso della sentenza in esame.
....«l'obbligo di motivazione degli atti impositivi può giudicarsi legittimamente assolto per relationem solo ed esclusivamente quando, avendo tempestivamente conosciuto o potuto conoscere il contenuto integrale degli atti richiamati, il contribuente sia stato comunque posto in grado di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione. ... "
Il caso e' pero' davvero specifico poiche' si riferisce ad accertamenti che richiamano " la determinazione del valore delle aree edificabili attraverso atto GC " atto che poi non viene allegato e nemmeno riprodotto nei tratti essenziali.
Tutta la problematica appare comunque superata alla luce del disposto dell'art.
7 dello statuto del contribuente (L. 27/7/00 n. 212, ), il quale prescrive che "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto richiamato "
Detto fra noi il problema e' parecchio vecchiotto ( risale allo statuto del contribuente del 2000) e per risolvere il problema a suo tempo inserii eventuali richiami ad atti non allegati nella "premessa" all'accertamento e non nella "motivazione".
In ultima analisi se nella fattispecie ricorrente il Comune anziche' scrivere nella motivazione " minor pagamento in riferimento ai valri delle aree come da delibera GC n.. del.. " avesse inserito in premessa ." vista la deliberazione GC n..del... che stabilisce i valori delle aree edificabili per l'anno ..." il problema non si sarebbe posto in quanto la norma richiama espressamente la motivazione.
Potrebbe sembrare di poco conto ma nella realta' tributaria e' sostanziale e l'atto non puo' essere annullato per violazione di legge come nel caso della sentenza in esame.
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