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rimborso imu ab pricipale su dati 2012

3 partecipanti

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rimborso imu ab pricipale su dati 2012 Empty rimborso imu ab pricipale su dati 2012

Messaggio  ullifa Mar 3 Set 2013 - 8:41

da sito


http://www.civicasrl.it/dettaglio-normative.aspx?id=3119

".. testo definitivo del Dl 102/2013, che cancella per sempre la prima rata Imu 2013 sull'abitazione principale, certifica una brutta notizia per i sindaci che quest'anno hanno alzato l'aliquota sperando di spuntare così una compensazione più sostanziosa dallo Stato: la tabella degli "indennizzi" allegata al Dl conferma che i valori di riferimento sono gli incassi del 2012.
Per questa ragione le amministrazioni che, come Milano, Bologna, Verona, Genova e altre città, avevano ritoccato l'aliquota o pensavano di farlo, deve rivedere i propri programmi: le risorse in più non arriveranno dallo Stato, che "congela" il quadro 2012, ma andranno trovate per altra via"

ullifa

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rimborso imu ab pricipale su dati 2012 Empty Re: rimborso imu ab pricipale su dati 2012

Messaggio  Lucio Guerra Mar 3 Set 2013 - 9:12

ULTERIORE APPROFONDIMENTO DERIVANTE DALLA RELAZIONE TECNICA AL D.L. N. 102/2013 E DALLA PRESENTAZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI A.C. N. 1544 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102

Principali riscontri :

IMU

- Il comma 2 mantiene l’applicazione della detrazione d’imposta nella misura prevista per l’abitazione principale per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati

- Gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, in virtù delle disposizioni del comma 4 vengono ora completamente equiparati all’abitazione principale (a decorrere pertanto dal 2013)

- Il comma 3 prevede l’esenzione dall’IMU, a decorrere dal 2014, degli immobili destinati alla ricerca scientifica,

- Il comma 4 equipara all’abitazione principale anche gli alloggi sociali cosiddetto « Housing sociale ») (a decorrere dal 1° gennaio 2014)

- Il comma 5 prevede che non siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da quello appartenente alla carriera prefettizia (a decorrere pertanto dal 2013)

- Il comma 2 dispone che per l’anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU, nonché i regolamenti dell’imposta, acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.

- Rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel medesimo articolo 13, comma 13-bis, secondo cui tali provvedimenti sono inviati, esclusivamente per via telematica, per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

- Per le abitazioni principali e relative pertinenze sono stati considerati i versamenti effettuati dai contribuenti con riferimento all’ IMU 2012 per le suddette unità immobiliari effettuati con codice tributo 3912.
Sono state in particolare elaborate le deleghe di versamento tramite modello F24 al 14 marzo 2013, che includono anche i versamenti ritardati affluiti fino alla predetta data.
Sulla base dei suddetti versamenti è stata stimata per tutti i Comuni l’IMU ad aliquota di base.
Per i soli Comuni che hanno deliberato un incremento di aliquota nel corso del 2012, identificati puntualmente attraverso l’incrocio con le aliquote deliberate da ciascun Comune e raccolte dall’IFEL ai sensi del comma 383 della Legge di Stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012), è stata considerata la variazione del gettito IMU a seguito degli aumenti delle aliquote.

- Articolo 3 (Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)
La norma, in considerazione delle disposizioni in materia di imposta municipale propria recate dai precedenti articoli 1 e 2, che determinano una perdita di gettito per i comuni per un importo complessivamente stimato in euro 2.422,1 milioni di euro per l’anno 2013 e di 79,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, prevede, al comma 1, il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e a quelli della Regione Siciliana e della Sardegna del predetto minor gettito in misura pari a 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Per i comuni ricadenti nei territori delle Autonomie speciali diverse dalla Regioni Siciliana e Sardegna, con competenza in materia di finanza locale, al ristoro del minor gettito IMU in questione, si provvede attraverso un minor accantonamento ai sensi del comma 17 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Pertanto, per i bilanci comunali le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 risultano del tutto neutrali.

TARES

- Viene meno, pertanto, L’UNICITÀ del riferimento al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 recante il cosiddetto metodo normalizzato.

- Viene inoltre prevista la possibilità per i comuni di introdurre riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle già previste dall’attuale normativa in materia di TARES che, PERÒ, devono trovare copertura finanziaria NON con il ricorso a risorse diverse dal prelievo sui rifiuti MA NELL’AMBITO DELLO STESSO.

- Alle disposizioni in esame NON SI ASCRIVONO EFFETTI, trattandosi di interventi relativi alla determinazione delle tariffe del tributo che in ogni caso deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio.
(e’ pertanto ulteriormente argomentato il concetto già esposto secondo il quale la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura della componente tares riferita ai costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, dovrà essere versata unitamente all’ultima rata, ed entro l’anno 2013 - l’eventuale abolizione/eliminazione della maggiorazione della tariffa avrebbe comportato un effetto per le finanze statali pari a circa 1 mld di euro, mentre la relazione afferma che “alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti” - inoltre la relazione ribadisce che si tratta di interventi relativi alla determinazione delle tariffe del tributo, e pertanto non riferibili alla maggiorazione della tariffa prevista dal comma 13, art. 14. d.l. 201/2011 in vigore a tutti gli effetti)

testo completo scaricabile da
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=661
SERVICE TAX DAL 2014
Documento di Analisi Decreto Legge N. 102 del 31 Agosto 2013, con approfondimenti IMU e TARES e Linee Guida Service Tax

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rimborso imu ab pricipale su dati 2012 Empty fabbricati rurali e terreni agricoli

Messaggio  tanino Mar 3 Set 2013 - 14:36

. Per i fabbricati rurali sono stati considerati i versamenti IMU 2012 effettuati dai
contribuenti che, relativamente ai suddetti immobili, hanno versato l’imposta municipale
propria ad aliquota deliberata dai comuni per il 2012 (nel caso di manovrabilità esercitata da
parte degli enti) ovvero ad aliquota di base. Utilizzando questa metodologia, il gettito IMU
relativo alle tipologie immobiliari in esame è risultato pari a 64,2 milioni di euro. Su tale
importo è stato calcolato il 50% (32,1 milioni di euro) al fine di pervenire alla
determinazione della quota oggetto di abolizione.
4. Per i terreni agricoli, sono stati considerati i versamenti IMU 2012 effettuati dai contribuenti
che, relativamente ai suddetti immobili, hanno versato l’imposta municipale propria ad
aliquota deliberata dai comuni per il 2012 (nel caso di manovrabilità esercitata da parte degli
enti) ovvero ad aliquota di base. In particolare, considerato che a partire dal 2013 il gettito
IMU relativo ai terreni affluisce integralmente ai Comuni, mentre nel 2012 era prevista la
riserva erariale nella misura del 50% dell’aliquota base, nella determinazione
dell’incremento del limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato
considerato il gettito IMU terreni 2012 versato sia ai comuni sia allo Stato. Utilizzando
questa metodologia, il gettito IMU relativo alle fattispecie immobiliari in esame è risultato
pari a 630,2 milioni di euro. Su tale importo è stato calcolato il 50% (315,1 milioni di euro)
al fine di pervenire alla determinazione della quota oggetto di abolizione.

tanino

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rimborso imu ab pricipale su dati 2012 Empty Re: rimborso imu ab pricipale su dati 2012

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