Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/congedo per maternità
2 partecipanti
congedo per maternità
Scusa Paolo ma ho un grosso dubbio :
In caso di maternità anticipata il congedo facoltativo per maternità decorre dalla data presunta del parto o da quella effettiva del parto?
piu' in generale se puoi, come calcolo il congedo per maternità in caso di maternità anticipata?
Grazie 1000 e scusami ancora
In caso di maternità anticipata il congedo facoltativo per maternità decorre dalla data presunta del parto o da quella effettiva del parto?
piu' in generale se puoi, come calcolo il congedo per maternità in caso di maternità anticipata?
Grazie 1000 e scusami ancora
gianluigi201- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 12.03.12
Località : varese
Re: congedo per maternità
Salve,
l’art. 16 del d.lgs. 151/2000 prevede che: “È vietato adibire al lavoro le donne:[…] durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto”. Ciò significa, pertanto, che la legge concede alla madre di aggiungere al periodo di astensione obbligatoria, un ulteriore periodo, godendo di identico trattamento economico-previdenziale, di durata pari al numero dei giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto (per l’appunto prematuro) e la data (che era) presunta.
Secondo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 270 del 1999, l’obbligatorietà della decorrenza dell’astensione dal lavoro dalla data del parto, avrebbe comportato che la stessa si sarebbe, nella maggior parte dei casi, esaurita prima dell’ingresso del bambino in famiglia e ciò non avrebbe consentito alla madre di instaurare quel rapporto relazionale e affettivo indispensabile per la crescita del bambino, soprattutto nei primi mesi di vita. Infatti, i bimbi nati prematuri solitamente vengono affidati per i primi mesi alle cure di specialisti e permangono dentro la struttura sanitaria, cosicché la madre, una volta dimessa, pur in astensione obbligatoria, non può assistere il figlio, mentre la sua presenza diviene fondamentale quando il piccolo viene dimesso e rientra a casa.
Quindi nel tuo caso il congedo per maternità (ex astensione obbligatoria) inizia dalla data effettiva del parto e sempre e comunque fino ad un max di 5 mesi di durata complessiva.
P.S.: preciso che con il termine "congedo facoltativo per maternità", da te indicato, ho inteso il congedo per maternità (ex astensione obbigatoria).
Ciao e buon lavoro.
l’art. 16 del d.lgs. 151/2000 prevede che: “È vietato adibire al lavoro le donne:[…] durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto”. Ciò significa, pertanto, che la legge concede alla madre di aggiungere al periodo di astensione obbligatoria, un ulteriore periodo, godendo di identico trattamento economico-previdenziale, di durata pari al numero dei giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto (per l’appunto prematuro) e la data (che era) presunta.
Secondo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 270 del 1999, l’obbligatorietà della decorrenza dell’astensione dal lavoro dalla data del parto, avrebbe comportato che la stessa si sarebbe, nella maggior parte dei casi, esaurita prima dell’ingresso del bambino in famiglia e ciò non avrebbe consentito alla madre di instaurare quel rapporto relazionale e affettivo indispensabile per la crescita del bambino, soprattutto nei primi mesi di vita. Infatti, i bimbi nati prematuri solitamente vengono affidati per i primi mesi alle cure di specialisti e permangono dentro la struttura sanitaria, cosicché la madre, una volta dimessa, pur in astensione obbligatoria, non può assistere il figlio, mentre la sua presenza diviene fondamentale quando il piccolo viene dimesso e rientra a casa.
Quindi nel tuo caso il congedo per maternità (ex astensione obbligatoria) inizia dalla data effettiva del parto e sempre e comunque fino ad un max di 5 mesi di durata complessiva.
P.S.: preciso che con il termine "congedo facoltativo per maternità", da te indicato, ho inteso il congedo per maternità (ex astensione obbigatoria).
Ciao e buon lavoro.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin