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Rogito Segretario Comunale
Siamo un comune con meno di 3000 abitanti in convenzione con altri 2 comuni per il servizio di segreteria comunale. I diritti di rogito maturati fino al 30.06.2011 dal Segretario superano il terzo dello stipendio. Tali diritti possono essere posti in liquidazione nel 2012 o il Segretario deve rinunciare all'eccedenza?
Grazie della risposta.
Ciao
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LUISON ORIETTA- Messaggi : 82
Data d'iscrizione : 20.01.11
Età : 51
Località : schiavon
Diritti di rogito
I diritti di rogito per la stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa costituiscono una prestazione assimilabile, per natura, ai diritti di segreteria. Essi costituiscono un ristoro per la particolare funzione svolta dal segretario per la stesura dei contratti in cui è parte l’ente. L’art.41, ultimo comma, della legge 312/1980, ha previsto che << … dal 1° gennaio 1979 una quota del provento… è attribuita al segretario comunale e provinciale, in misura pari al 75% e fino a un massimo di un terzo dello stipendio in godimento>>. Tale somma – è bene ricordarlo – è inserita in un testo di legge, che si proponeva, a fronte di un accrescimento delle retribuzioni "funzionali", di eliminare i compensi accessori nel pubblico impiego. Nell’ambito di tale "filosofia", l’espressione << fino a un massimo di un terzo dello stipendio in godimento>> sembra voler porre un letto massimo quantitativo alla percezione di tali diritti da riferire – indipendentemente dal periodo di permanenza – alla retribuzione stipendiale del segretario per l’anno solare in considerazione . (In tal senso, si veda Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 9 novembre 1988 n. 773; Consiglio di Stato, sezione II, decisione 30 ottobre 1991 n. 110; Tar Liguria, sentenza 6 aprile 1990 n. 255). Conseguentemente la liquidazione dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale e provinciale per la corrispondente attività di ufficiale rogante per i contratti dell’Ente locale va riferita al trattamento economico stipendiale globale annuo e non alle rate percepite, posto che la temporizzazione del compenso non è testualmente sancita dall’art.41 della citata legge 312/1980.
Il rpincipio e' della competenza annua sia in riferimento al trattamento globale che al limite dei diritti liquidabili conseguendone che i diritti nell'anno in cui competono non possano legittimamente ( e nemmeno artatamente nell'anno successivo come proposto ) superare il terzo di riferimento.
Il rpincipio e' della competenza annua sia in riferimento al trattamento globale che al limite dei diritti liquidabili conseguendone che i diritti nell'anno in cui competono non possano legittimamente ( e nemmeno artatamente nell'anno successivo come proposto ) superare il terzo di riferimento.
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