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LAVORO OCCASIONALE

2 partecipanti

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LAVORO OCCASIONALE Empty LAVORO OCCASIONALE

Messaggio  salvino Mar 23 Ago 2011 - 3:24

QUAL E' IL TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO OCCASIONALE?

salvino

Messaggi : 185
Data d'iscrizione : 10.08.10

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LAVORO OCCASIONALE Empty Lavoro occasionale

Messaggio  Paolo Gros Mar 23 Ago 2011 - 3:33

Il lavoro occasione sotto i 5.000 € annui e' soggetto alla sola ritenuta Irpef cod.1040 del 20%.

I collaboratori occasionali sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il loro reddito annuo derivante da attività di collaborazione sia superiore a 5.000 euro. In questo caso ad essi si applicano le stesse disposizioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
Con messaggio n. 36780 dell'8/11/2005, l'INPS ha precisato che il lavoratore iscritto alla gestione separata INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.
Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. Naturalmente il pagamento del corrispettivo non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore che dovrà pagare, sui propri guadagni complessivi, l'integrazione della aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito.
Per quanto riguarda la contribuzione alla gestione separata INPS, con la circolare n.8 del 27 gennaio 2005, dal 1 gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi: ***
■17,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino ad un reddito pari a € 38.641,00;
■18,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, sui redditi oltre € 38.641,00.
Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un contributo aggiuntivo dello 0,50% (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per finanziare limitate prestazioni assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e l'assegno per il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19%.
Per tutte le fasce di contribuzione il massimale annuo di reddito è fissato in € 84.049,00. Sul reddito che eccede questo importo massimo non si applica l'aliquota contributiva e, pertanto, non si deve pagare alcun contributo previdenziale


*** dal 2011

Di seguito riportiamo la misura del contributo alla gestione separata per l’anno 2011.


Per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, la misura del contributo è del 26,72% del reddito di lavoro autonomo.


Per i lavoratori:

iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati;

titolari di pensione diretta;

titolari di pensione di reversibilità;

la misura del contributo è del 17% del reddito di lavoro autonomo.


Il contributo è dovuto entro un massimale, che per l’anno, 2011, è stato fissato a 93.622 euro
Paolo Gros
Paolo Gros
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