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http://www.irpef.info/Il Pranzo è Servito - NOVITA' conversione DL 102/2013
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Il Pranzo è Servito - NOVITA' conversione DL 102/2013
http://www.paologros.net/t28949-il-pranzo-e-servito-novita-conversione-dl-102-2013#124386
Re: Il Pranzo è Servito - NOVITA' conversione DL 102/2013
Anch'io mi arrendo! Così non si può lavorare
Pola- Messaggi : 125
Data d'iscrizione : 15.01.11
Re: Il Pranzo è Servito - NOVITA' conversione DL 102/2013
Con le modifiche apportate alla TARES in sede di conversione (ancora in corso), ed in particolare con :
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
*comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".
Si apre un vero e proprio “Caos” normativo, queste alcune delle ipotesi :
A) per i Comuni che vorranno continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012.
- se TARSU dovrà essere iscritta a bilancio, aggiungere ECA e MECA, potrà essere riscossa come nel 2012 a parte la maggiorazione con F/24 o Bollettino C/C nazionale, accertamento di competenza comunale, il Comune potrà farsi carico dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
- se TIA potrà non essere iscritta in bilancio, restare la riscossione al gestore (dovrà esserci IVA oppure no ?), a parte la maggiorazione con F/24 o Bollettino C/C nazionale, copertura 100% dei costi con tariffa, e chi effettua le attività di accertamento ?
B) per i Comuni che passano a TARES tributo iscritto in bilancio, senza ECA ed IVA, versamento a favore del comune con F/24 o Bollettino C/C nazionale, (rate in acconto dovranno cmq transitare in bilancio anche se riscosse dal gestore), anche la maggiorazione con F/24 o Bollettino C/C nazionale, copertura 100% dei costi con tariffa, attività d’accertamento di competenza Comunale
contenti o scontenti ci saranno cittadini di Serie A), di Serie B) e di Serie C)
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
*comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".
Si apre un vero e proprio “Caos” normativo, queste alcune delle ipotesi :
A) per i Comuni che vorranno continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012.
- se TARSU dovrà essere iscritta a bilancio, aggiungere ECA e MECA, potrà essere riscossa come nel 2012 a parte la maggiorazione con F/24 o Bollettino C/C nazionale, accertamento di competenza comunale, il Comune potrà farsi carico dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
- se TIA potrà non essere iscritta in bilancio, restare la riscossione al gestore (dovrà esserci IVA oppure no ?), a parte la maggiorazione con F/24 o Bollettino C/C nazionale, copertura 100% dei costi con tariffa, e chi effettua le attività di accertamento ?
B) per i Comuni che passano a TARES tributo iscritto in bilancio, senza ECA ed IVA, versamento a favore del comune con F/24 o Bollettino C/C nazionale, (rate in acconto dovranno cmq transitare in bilancio anche se riscosse dal gestore), anche la maggiorazione con F/24 o Bollettino C/C nazionale, copertura 100% dei costi con tariffa, attività d’accertamento di competenza Comunale
contenti o scontenti ci saranno cittadini di Serie A), di Serie B) e di Serie C)
la nuobva tassa Dadaumpa
Si apre un vero e proprio “Caos” normativo.....mi pare ottimistico , la vedo anche peggio se possibile
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