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http://www.irpef.info/data pubblicazione delibera imu 2013 su mef
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Paolo Gros
fintributi2012
6 partecipanti
data pubblicazione delibera imu 2013 su mef
Le delibere imu 2013 devono essere inviate al mef entro il 21/10 e pubblicate entro il 28/10 per avere validità nel 2013 o è cambiato qlc ?
fintributi2012- Messaggi : 498
Data d'iscrizione : 27.03.12
Re: data pubblicazione delibera imu 2013 su mef
qlc mi dice 9/11 (invio) e 16/11 (pubblicazione) ???????
fintributi2012- Messaggi : 498
Data d'iscrizione : 27.03.12
Re: data pubblicazione delibera imu 2013 su mef
Dossier del Servizio Studi
sull’A.S. n. 1107
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"
Articolo 8
(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)
Il comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che per l’anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire - come specificato dalla Camera - entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Il comma 13-bis, inserito dall'articolo 4, comma 5, lett. l), del D.L. n. 16 del 2012, è stato successivamente sostituito dall’articolo 10, comma 4, lett. b), del D.L. n. 35 del 2013.
Il testo vigente del D.L. n. 35/2013 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. La disposizione interviene inoltre in merito al versamento dell’IMU, stabilendo che la prima rata dell’IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Pertanto la disposizione contenuta al comma 2 in esame fissa per l’anno 2013 l’efficacia delle deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, anziché dalla data di pubblicazione degli stessi nel Portale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998 (cd. Portale del federalismo fiscale, a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it),
sull’A.S. n. 1107
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"
Articolo 8
(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)
Il comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che per l’anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire - come specificato dalla Camera - entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Il comma 13-bis, inserito dall'articolo 4, comma 5, lett. l), del D.L. n. 16 del 2012, è stato successivamente sostituito dall’articolo 10, comma 4, lett. b), del D.L. n. 35 del 2013.
Il testo vigente del D.L. n. 35/2013 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. La disposizione interviene inoltre in merito al versamento dell’IMU, stabilendo che la prima rata dell’IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Pertanto la disposizione contenuta al comma 2 in esame fissa per l’anno 2013 l’efficacia delle deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, anziché dalla data di pubblicazione degli stessi nel Portale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998 (cd. Portale del federalismo fiscale, a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it),
Re: data pubblicazione delibera imu 2013 su mef
Scusa ... differimento del termine al 9 dicembre e' un emendamento ... attualmente vige 28/10 pubblicazione albo Pretorio on line
fintributi2012- Messaggi : 498
Data d'iscrizione : 27.03.12
Re: data pubblicazione delibera imu 2013 su mef
ad oggi è questa
- il comma 2, art. 8, DL 102/2013 stabilisce ......Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, ACQUISTANO EFFICACIA A DECORRERE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DI CIASCUN COMUNE.
quindi si tratta della decorrenza per l'efficacia delle deliberazioni, che decorre, ora, dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, anche se, si rileva, che non hanno stabilito il termine entro il quale tale deliberazione deve essere pubblicata nel sito istituzionale di ciascun comune (termine invece stabilito per la pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale 28/10)
come risposi ad un post 11/10/2013
la chiarezza non è di questo mondo .......
Il comma 2 dispone che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU, nonché i regolamenti dell’imposta, acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.
(se pubblico le aliquote il 15 dicembre sono efficaci?)
E quindi cosa significa "Rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel medesimo articolo 13, comma 13-bis" (pubblicazione entro 28 ottobre ed invio entro 21 Ottobre), secondo cui tali provvedimenti sono inviati, esclusivamente per via telematica, per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Inoltre, i comuni sono comunque tenuti a inserire, nella suddetta sezione del Portale, gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
- il comma 2, art. 8, DL 102/2013 stabilisce ......Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, ACQUISTANO EFFICACIA A DECORRERE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DI CIASCUN COMUNE.
quindi si tratta della decorrenza per l'efficacia delle deliberazioni, che decorre, ora, dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, anche se, si rileva, che non hanno stabilito il termine entro il quale tale deliberazione deve essere pubblicata nel sito istituzionale di ciascun comune (termine invece stabilito per la pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale 28/10)
come risposi ad un post 11/10/2013
la chiarezza non è di questo mondo .......
Il comma 2 dispone che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU, nonché i regolamenti dell’imposta, acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.
(se pubblico le aliquote il 15 dicembre sono efficaci?)
E quindi cosa significa "Rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel medesimo articolo 13, comma 13-bis" (pubblicazione entro 28 ottobre ed invio entro 21 Ottobre), secondo cui tali provvedimenti sono inviati, esclusivamente per via telematica, per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Inoltre, i comuni sono comunque tenuti a inserire, nella suddetta sezione del Portale, gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
tutto questo vale solo per IMU?
Quanto su esposto, vale solo per le deliberazioni relative ad IMU oppure anche per le delibere relative a TARSU/TARES - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IRPEF - TRIBUTI MINORI?
rivelino- Messaggi : 78
Data d'iscrizione : 20.04.13
Re: data pubblicazione delibera imu 2013 su mef
sono appena andato sul sito del portale https://www.portalefederalismofiscale.gov.i
e tra le date delle scadenze non vi alcun riferimento al 21 ne al 28 ottobre.
Oltreutto non vi è alcun comunicato.
Da cui tre opzioni:
1) la scadenza del 28 ottobre è sfuggita anche a loro;
2) non vi è scadenza se non quella del 9 dicembre;
3) bimbum bam non si capisce una mazza come al solito;
Io nel dubbio ho inserito sul sito delportale la mia delibera e regolamento delle tariffe tares,mentre le altre aliquote non le ho modificate ( avendo comunque pubblicato tutto sul sito istituzionale).
Di piu non saprei che fare.
e tra le date delle scadenze non vi alcun riferimento al 21 ne al 28 ottobre.
Oltreutto non vi è alcun comunicato.
Da cui tre opzioni:
1) la scadenza del 28 ottobre è sfuggita anche a loro;
2) non vi è scadenza se non quella del 9 dicembre;
3) bimbum bam non si capisce una mazza come al solito;
Io nel dubbio ho inserito sul sito delportale la mia delibera e regolamento delle tariffe tares,mentre le altre aliquote non le ho modificate ( avendo comunque pubblicato tutto sul sito istituzionale).
Di piu non saprei che fare.
ullifa- Messaggi : 1813
Data d'iscrizione : 17.12.10
Età : 52
Pubblicazione regolamento imu e successivi adempimenti
Possiamo fare, definitivamente, il punto della situazione in merito alle modalità di pubblicazione degli eventuali regolamenti imu approvati proprio in questi giorni ?
Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 102/2013, convertito, per l'anno 2013, "in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 ...le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione".
1. Per "sito istituzionale" deve intendersi quello previsto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (albo pretorio elettronico) ?
2. Per quanto concerne gli adempimenti previsti dal primo periodo dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 occorre ancora seguire le modalità operative indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del MEF prot. n. 5343/2012 del 16 aprile 2012 ?
3. A seguito della trasmissione telematica prevista dalla predetta nota prot. n. 5343/2012 del 16 aprile 2012 può ritenersi assolto l'obbligo di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ?
Grazie
Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 102/2013, convertito, per l'anno 2013, "in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 ...le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione".
1. Per "sito istituzionale" deve intendersi quello previsto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (albo pretorio elettronico) ?
2. Per quanto concerne gli adempimenti previsti dal primo periodo dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 occorre ancora seguire le modalità operative indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del MEF prot. n. 5343/2012 del 16 aprile 2012 ?
3. A seguito della trasmissione telematica prevista dalla predetta nota prot. n. 5343/2012 del 16 aprile 2012 può ritenersi assolto l'obbligo di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ?
Grazie
bttf- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 22.10.12
Re: data pubblicazione delibera imu 2013 su mef
DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013 articolo 8 comma 2 (MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE)
Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13‐bis, del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
1. Per "sito istituzionale" non ritengo possa intendersi l'albo pretorio on-line, altrimenti avrebbero scritto albo pretorio - quindi ritengo si tratti di pubblicazione sul sito istituzionale, ben visibile su home page, e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione
2. Resta cmq ferma la necessità di pubblicazione sul portale federalismo come si desume dagli atti in sede di conversione
3. Gli adempimenti per dare efficacia alle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, sono quelli indicati ai punti 1 e 2
Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13‐bis, del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
1. Per "sito istituzionale" non ritengo possa intendersi l'albo pretorio on-line, altrimenti avrebbero scritto albo pretorio - quindi ritengo si tratti di pubblicazione sul sito istituzionale, ben visibile su home page, e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione
2. Resta cmq ferma la necessità di pubblicazione sul portale federalismo come si desume dagli atti in sede di conversione
3. Gli adempimenti per dare efficacia alle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, sono quelli indicati ai punti 1 e 2
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