Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
Tarsu-Tares. che fare? EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
Tarsu-Tares. che fare? EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
Tarsu-Tares. che fare? EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
Tarsu-Tares. che fare? EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
Tarsu-Tares. che fare? EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Tarsu-Tares. che fare? EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
Tarsu-Tares. che fare? EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Tarsu-Tares. che fare? EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Tarsu-Tares. che fare? EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
Tarsu-Tares. che fare? EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
Tarsu-Tares. che fare? EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Tarsu-Tares. che fare? EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
Tarsu-Tares. che fare? EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Tarsu-Tares. che fare? EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
Tarsu-Tares. che fare? EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

Tarsu-Tares. che fare?

+15
MarcoC
Roberto79
oliviero.tidu
francescaco
giovanni2
GEPI
tamburia
dadada
ragioniere di campagna
rori
Paolo Gros
Lucio Guerra
DanieleGE
kicerog
balestratese
19 partecipanti

Pagina 1 di 2 1, 2  Successivo

Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  balestratese Gio 17 Ott 2013 - 11:31

Vi espongo un quesito
il mio comune ha approvato in CC per l'anno 2013 il numero di rate e delle scadenze del tributo comunale sui rifiuti e servizi in questa maniera:

- Prima rata in acconto commisurata al 40% dell'importo della Tarsu versata nel 2012:
scadenza il 30 luglio 2013;
- Seconda rata in acconto commisurata al 40% dell'importo della Tarsu versata nel 2012:
scadenza il 30 settembre 2013;
- Terza rata a saldo della Tares 2013: scadenza il 20 dicembre 2013


ad oggi non è stato approvato il regolamento tares.
Con la TARSU veniva coperto circa l'80% del servizio rifiuti.
Quali opzioni abbiamo adesso? Se si decidesse ri rimanere a TARSU le tariffe a mq dovrebbero essere modificate per coprire il 100% dei costi del servizio?

balestratese

Messaggi : 33
Data d'iscrizione : 21.08.11

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  kicerog Gio 17 Ott 2013 - 12:55

Se resti a tarsu :
_revochi l'atto di istituzione Tares
_determini nuove tariffe o lasci le vecchie , comprese le addizionali
_se vuoi lasciare la copertura percentuale 2012 finanzierai la differenza con altre entrate di bilancio





kicerog
kicerog

Messaggi : 257
Data d'iscrizione : 16.03.11
Località : lazio

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  DanieleGE Ven 18 Ott 2013 - 1:25

Onestamente ritengo corretto predisporre il tutto per il passaggio a TARES... anche perché i coefficienti di ripartizione (malgrado tutte le critiche) penso siano più corretti ed equi di come erano calcolate le vecchie tariffe TARSU.

Sicuramente avrai aumenti un po' ovunque ma la copertura dell'80% era bassina... e questo non è colpa della TARES Rolling Eyes 

DanieleGE

Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  Lucio Guerra Ven 18 Ott 2013 - 2:24

concordo con daniele

per chi ha deciso di disciplinare ed applicare la tares (sicuramente + equa) non ritengo sia affatto tempo perso

regolamento rivisto dopo tanti anni, pulizia e aggiornamento delle banche dati, già copertura integrale dei costi, flessibilità delle tariffe oltre la rigidità del dpr 158 per quelle attività che avrebbero avuto i maggiori aumenti, definitiva chiarezza non applicazione iva e abolizione eca e meca

il risultato porta che per le utenze domestiche non ci sono aumenti o perlomeno sono limitati, ed in alcuni casi ci sono delle riduzioni, e per le non domestiche, usando la flessibilità concessa dal dl 102, una ripartizione senza impatti eccessivi

riscossione e rendicontazione con f/24 comoda come per imu

la tari 2014 è una copia della tares e quindi, almeno per quello che ci è dato sapere ora, il lavoro per la componente tari sarà pronto per buona parte

il problema, a mio avviso, si presenta, dove le amministrazioni vogliono andare avanti e indietro, creando un caos superiore a quello che ha creato il governo

sempre e solo opinione personale
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Tares

Messaggio  Paolo Gros Ven 18 Ott 2013 - 2:39

concordo con Daniele e Lucio
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  rori Ven 18 Ott 2013 - 5:19

sunny concordo
rori
rori

Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 13.11.12

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  ragioniere di campagna Ven 18 Ott 2013 - 5:42

lucio guerra ha scritto:concordo con daniele

per chi ha deciso di disciplinare ed applicare la tares (sicuramente + equa) non ritengo sia affatto tempo perso

regolamento rivisto dopo tanti anni, pulizia e aggiornamento delle banche dati, già copertura integrale dei costi, flessibilità delle tariffe oltre la rigidità del dpr 158 per quelle attività che avrebbero avuto i maggiori aumenti, definitiva chiarezza non applicazione iva e abolizione eca e meca

il risultato porta che per le utenze domestiche non ci sono aumenti o perlomeno sono limitati, ed in alcuni casi ci sono delle riduzioni, e per le non domestiche, usando la flessibilità concessa dal dl 102, una ripartizione senza impatti eccessivi

riscossione e rendicontazione con f/24 comoda come per imu

la tari 2014 è una copia della tares e quindi, almeno per quello che ci è dato sapere ora, il lavoro per la componente tari sarà pronto per buona parte

il problema, a mio avviso, si presenta, dove le amministrazioni vogliono andare avanti e indietro, creando un caos superiore a quello che ha creato il governo

sempre e solo opinione personale
il buonsenso dice quello che dici tu, il problema è che a fronte di aumenti generalizzati della tares rispetto alla tarsu (nel mio comune parliamo di quasi totalità di utenze domestiche, pochi esercizi commerciali, pochissime attività artigianali) è chiaro che aumenta la tares per le utenze domestiche pur avendo la ragguardevole copertura del 95% con la tarsu .....e i politici non ci vogliono sentire da quell'orecchio..... in più la tari al momento è commisurata alla superficie calpestabile (quindi una riedizione tarsu) e di tarip (tariffa puntuale) se ne riparlerà .... in mezzo a questo casino (scusa il termine) loro (politici) vogliono solo rinviare il problema esattamente come sta avvenendo a livello nazionale e a noi non spetta assumere decisioni nè possiamo forzarli in alcun modo per l' applicazione da subito della tares....
non riesco a vedere una via d'uscita.. aggiungo altresì che ogni volta che si aumenta un tributo diminuisce sensibilmente l'utenza che paga e con la riscossione coattiva è un dramma perchè nenanche l'agente ormai riscuote più

ragioniere di campagna

Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 26.09.12

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  dadada Ven 18 Ott 2013 - 6:22

Paolo Gros ha scritto:concordo con Daniele e Lucio
La strada tracciata da Daniele e da Lucio e condivisa anche da Paolo mi pare la più corretta...Tanto più che leggendo qua è la il lavoro fatto per TARES sarà utile anche per gli altri acronimi...

Ciao


dadada

Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 13.06.12

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  tamburia Ven 18 Ott 2013 - 6:40

Buongiorno a tutti è già un pò che non scrivo ma vi leggo molto...Very Happy 

Il mio Comune (7000 abitanti) è uscito TARES con rate 16/10 e 16/12. Le utenze domestiche hanno avuto un aumento medio di 90 euro rispetto a TARSU.

Le attività commerciali appartenenti alle categorie che tutti noi conosciamo hanno fatto un bel salto, ma con la flessibilità del il 102...insomma...ne siamo usciti...

Probabilmente, come qualche collega ha scritto, noi abbiamo pagato di più lo scotto del passaggio TARSU-TARES per il delta matematico del tasso di copertura TARSU ed il 100% TARES.

Penso cmq che il lavoro fatto non vada tutto nel bidone...anzi ci sarà utile per le altre tasse/imposte e o acronimi che ci imporranno da Roma...o almeno per parte di essi..

Un caro saluto a tutti...

Roberto.

tamburia

Messaggi : 95
Data d'iscrizione : 04.01.12
Età : 49
Località : Genova

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  GEPI Ven 18 Ott 2013 - 12:40

E' normale che a questo punto ed allo stato dell'opera attuale è brutto fare dietro front, però visto che la norma parla di applicazione del vecchio regime Tarsu che consentiva la no totale copertura della spesa e, soprattutto, se non sbaglio i costi cosiddetti amministrativi (CARC) non erano da includere io direi di innestare la retromarcia e di incrementare il gettito fino a copertura del 100 oltre ai 0,30 di competenza dello stato.

In un momento come questo se il comune è sano ed ha la possibilità di non infierire ancora di più sui contribuenti è giusto che colga l'occasione.


GEPI

Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  Ospite Ven 18 Ott 2013 - 13:54

tamburia ha scritto:Buongiorno a tutti è già un pò che non scrivo ma vi leggo molto...Very Happy 

Il mio Comune (7000 abitanti) è uscito TARES con rate 16/10 e 16/12. Le utenze domestiche hanno avuto un aumento medio di 90 euro rispetto a TARSU.

Le attività commerciali appartenenti alle categorie che tutti noi conosciamo hanno fatto un bel salto, ma con la flessibilità del il 102...insomma...ne siamo usciti...

Probabilmente, come qualche collega ha scritto, noi abbiamo pagato di più lo scotto del passaggio TARSU-TARES per il delta matematico del tasso di copertura TARSU ed il 100% TARES.

Penso cmq che il lavoro fatto non vada tutto nel bidone...anzi ci sarà utile per le altre tasse/imposte e o  acronimi che ci imporranno da Roma...o almeno per parte di essi..

Un caro saluto a tutti...

Roberto.

....Le utenze domestiche hanno avuto un aumento medio di 90 euro rispetto a TARSU.
Scusate ma a me contribuente, in un periodo di vacche magre, 90 eurini di aumento (di media) farebbero girare un po' le balle.


Ospite
Ospite


Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  giovanni2 Sab 19 Ott 2013 - 4:45

Non mi è chiara una cosa: se il comune decide di rimanere a Tarsu, il "provvedimento" da adottare entro il 30/11/2013, previsto dal comm 4-quater dell'art. 5 D.L. 102/2013, deve essere di natura regolamentare?

In particolare, è necessario approvare un apposito regolamento che disciplini il regime particolare, oppure è sufficiente adottare una semplice delibera tariffaria?

giovanni2

Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  Lucio Guerra Sab 19 Ott 2013 - 8:39

Testo di legge

comma 4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (soppressione precedenti prelievi), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 (copertura integrale dei costi) del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013) del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Servizio studi senato

Il nuovo comma 4-quater, inserito dalla Camera, consente ai comuni di determinare (ritengo con delibera Consiliare Tariffaria) i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, derogando al comma 46 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che aveva abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

Conclusione

Ritengo pertanto si tratti di Delibera Consiliare con la quale si approva piano finanziario e tariffe 2013, confermando i criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.

Sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.


Note : L’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (“tariffa integrata ambientale” o Tia2) che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Contemporaneamente all’istituzione della Tia2, l'art. 238 ha disposto l'abrogazione della Tia1, vale a dire la precedente "tariffa Ronchi" (“tariffa d’igiene ambientale”, istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997). L'attuazione della Tia2 è stata tuttavia differita fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Nelle more è stata fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata.
Alcuni comuni, poi, applicano ancora la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (Tarsu, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), soppressa dall’art. 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini. Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi.
E’ fatta salva la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (comma 13 dell'articolo 14) ed il comune è tenuto a predisporre e inviare ai contribuenti il relativo modello di pagamento.
Si ricorda al riguardo che per il solo 2013, tale maggiorazione – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale (articolo 10 del decreto legge n.35 del 2012).
Qualora il comune continui ad applicare per l’anno 2013 la Tarsu in vigore nell’anno 2012 la copertura dei costi eventualmente non coperti dal gettito è assicurata dalla fiscalità generale del comune stesso.
Al riguardo, potrebbe ritenersi da valutare la compatibilità di tale disposizione con il principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, citata anche nell’articolo in commento.
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  francescaco Dom 20 Ott 2013 - 8:14

Scusate ma se abbiamo approvato ogni anno le tariffe TARSU con delibera di giunta, perche' quest'anno le dovremmo approvare in consiglio comunale?

francescaco

Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 09.11.12

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  Lucio Guerra Dom 20 Ott 2013 - 9:18

a parte il fatto che non siamo in "normale" regime tarsu, ma nella necessità di adottare un provvedimento in deroga

cmq se lo ritieni opportuno puoi fare anche un provvedimento del sindaco come fanno in regione sicilia

inoltre ricordo

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, 15 giugno 2010, Sent. n. 14376/2010
TARSU - Il Consiglio  comunale  è competente  in  via  esclusiva   non   solo   per l’istituzione,  ma  anche  per  l’adeguamento  delle  tariffe

(Omissis)

Svolgimento del processo

La  Commissione  tributaria  provinciale  di Torino, accogliendo il ricorso proposto  YYY  avverso  la  cartella  di pagamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani per l’anno 2000, notificatagli dal Comune di XXX il 17  marzo  2004 tramite il concessionario per la riscossione,  annullava  l’atto  impositivo sul rilievo che esso era  basato  su  una  delibera  di  approvazione  delle tariffe della tassa della Giunta  comunale,  laddove  la  materia  rientrava nella competenza del Consiglio comunale.
   La Commissione regionale tributaria del Piemonte confermava la decisione ritenendo, nel solco dell’orientamento espresso dalla  Corte  di  cassazione nelle sentenze n. 16870 del 2003 e n. 21310 del 2004, che  la  competenza  a deliberare sulla determinazione  e  l’adeguamento  della  tassa,  attribuita genericamente al comune dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, andava riconosciuta al consiglio comunale, in quanto con la locuzione  "istituzione e ordinamento dei tributi" di cui alla L. 8 giugno 1990, n.  142,  art.  32, comma  2,  lett.  g),   il   legislatore   aveva   inteso   riferirsi   alla regolamentazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, compresa la determinazione della sua misura, del quantum della  prestazione.
Ciò  trovava  conferma  nella  disciplina  dettata  nel  nuovo  testo  unico dell’ordinamento degli enti locali, approvato col D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267, che all’art. 42, comma 2, lett. f), assegna  al  consiglio  comunale  e provinciale la "competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ..f) istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  delle  relative aliquote".
   Nei confronti della decisione il Comune di XXXX propone  ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
   Il contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo l’ente ricorrente, denunciando "omessa e contraddittoria motivazione in punto di conferma della sentenza di primo  grado  relativamente  alla  ritenuta  illegittimità   della   pretesa  tributaria del  Comune  di  XXX  relativamente  a  Tarsu  2000  per incompetenza della Giunta a variare le tariffe", censura  la  pronuncia,  in quanto si sarebbe  limitata  a  ritenere  corretta  l’interpretazione  della sentenza di questa Corte n. 16870 del  2003,  richiamandone  in  sintesi  il contenuto e facendolo proprio, "senza motivare perchè l’interpretazione  dei giudici  di  primo  grado  dovrebbe  ritenersi  corretta  in  rapporto  alla fattispecie concreta oggetto del giudizio". Nel caso  in  esame  la  tariffa sarebbe stata legittimamente istituita con delibera del  Consiglio  comunale del  1997,  mentre  la  Delib.  Giunta   7   febbraio   2000,   oggetto   di disapplicazione si sarebbe limitata al mero adeguamento della tariffa.
   Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione  del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 – L. n. 142 del 1990, artt. 32 e 35  (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 42 e 48) in punto conferma della  sentenza  di  primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Casalborgone relativamente a Tarsu  2000  per  incompetenza  della Giunta comunale a variare le  tariffe",  assume  che,  in  conformità  delle disposizioni indicate, la Giunta comunale sarebbe competente  a  variare  le tariffe t.a.r.s.u.  già  istituite  con  pregressa  delibera  del  Consiglio comunale.
   Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi  dell’art. 161 cod. proc. civ., in quanto essa non reca nell’intestazione l’indicazione della Uniriscossioni spa, parte del giudizio ancorchè non costituita  nè  in primo nè in secondo grado.
   I primi due motivi,  che  possono  essere  esaminati  congiuntamente  in quanto strettamente connessi, sono infondati.
   Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che "in  tema  di  tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore  della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali,  il cui art. 32, lett. g),  demandava  alla  competenza  dei  consigli  comunali "l’istituzione e l’ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva  ad adottare i provvedimenti relativi  alla  determinazione  ed  all’adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve  pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da  incompetenza  funzionale  e  va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,  art.  7,  comma  5,   con   consequenziale   travolgimento   dell’atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle  tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della L. n. 142  del  1990,  su  cui  risulti basato l’atto impositivo impugnato dall’interessato" (ex  multis,  Cass.  n. 23836 del 2009 e n. 16870 del 2003). Ed ha in particolare chiarito  come  il Consiglio  comunale  sia  "competente  in  via  esclusiva   non   solo   per l’istituzione,  ma  anche  per  l’adeguamento  delle  tariffe,  sia   perché l’enunciato normativo non consente codesta  discriminazione  sia  in  quanto anche l’adeguamento implica l’esercizio di un potere  impositivo  attribuito dalla legge in via esclusiva all’organo comunale rappresentativo, altro  non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur,  sicchè  non  ha natura diversa dall’atto istitutivo della prestazione patrimoniale" Cass. n. 16870 del 2003 cit., in motivazione).
   Nè è dato riscontrare il vizio di motivazione denunciato nella  sentenza impugnata, perchè in essa sono indicati chiaramente il periodo d’imposta  in relazione al quale si controverte, il 2000,  e  la  fonte  della  disciplina ritenuta applicabile, individuata nel D.Lgs. 8 giugno 1990, n. 142.
   Il terzo motivo del ricorso è del pari infondato, ove si  consideri  che "nel processo tributario, il fatto che il contribuente  venga  a  conoscenza del ruolo, formato dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario  della  riscossione,  non  determina,  ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, una  situazione di litisconsorzio necessario, nè  sostanziale  nè  processuale,  tra  l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso  che  quest’ultimo  (a  parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare  a  conoscenza  del  contribuente  il ruolo dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di  trasmissione  al destinatario del titolo esecutivo  così  come  (salva  l’ipotesi  di  errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente  legittimato  a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass.  n. 933  del  2009).  In  particolare,  questa  Corte  ha  affermato   che   "la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.  53,  comma  2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di  tutte  le  parti che hanno partecipato al giudizio di primo  grado,  non  fa  venir  meno  la distinzione tra cause inscindibili e  cause  scindibili:  pertanto,  ove  la controversia abbia ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione  tributaria,  la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio   di   riscossione,   convenuto   in   primo    grado    unitamente all’Amministrazione finanziaria,  non  comporta  l’obbligo  di  disporre  la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa  nei  suoi  confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il  suo  difetto  di legittimazione" (Cass. n. 10580 del 2007).
   Il ricorso va pertanto rigettato.
   In considerazione della peculiarità  della  fattispecie  si  ritiene  di dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le  parti le spese del giudizio.
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  francescaco Dom 20 Ott 2013 - 13:42

lucio guerra ha scritto:a parte il fatto che non siamo in "normale" regime tarsu, ma nella necessità di adottare un provvedimento in deroga

cmq se lo ritieni opportuno puoi fare anche un provvedimento del sindaco come fanno in regione sicilia

inoltre ricordo

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, 15 giugno 2010, Sent. n. 14376/2010
TARSU - Il Consiglio  comunale  è competente  in  via  esclusiva   non   solo   per l’istituzione,  ma  anche  per  l’adeguamento  delle  tariffe

(Omissis)

Svolgimento del processo

La  Commissione  tributaria  provinciale  di Torino, accogliendo il ricorso proposto  YYY  avverso  la  cartella  di pagamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani per l’anno 2000, notificatagli dal Comune di XXX il 17  marzo  2004 tramite il concessionario per la riscossione,  annullava  l’atto  impositivo sul rilievo che esso era  basato  su  una  delibera  di  approvazione  delle tariffe della tassa della Giunta  comunale,  laddove  la  materia  rientrava nella competenza del Consiglio comunale.
   La Commissione regionale tributaria del Piemonte confermava la decisione ritenendo, nel solco dell’orientamento espresso dalla  Corte  di  cassazione nelle sentenze n. 16870 del 2003 e n. 21310 del 2004, che  la  competenza  a deliberare sulla determinazione  e  l’adeguamento  della  tassa,  attribuita genericamente al comune dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, andava riconosciuta al consiglio comunale, in quanto con la locuzione  "istituzione e ordinamento dei tributi" di cui alla L. 8 giugno 1990, n.  142,  art.  32, comma  2,  lett.  g),   il   legislatore   aveva   inteso   riferirsi   alla regolamentazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, compresa la determinazione della sua misura, del quantum della  prestazione.
Ciò  trovava  conferma  nella  disciplina  dettata  nel  nuovo  testo  unico dell’ordinamento degli enti locali, approvato col D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267, che all’art. 42, comma 2, lett. f), assegna  al  consiglio  comunale  e provinciale la "competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ..f) istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  delle  relative aliquote".
   Nei confronti della decisione il Comune di XXXX propone  ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
   Il contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo l’ente ricorrente, denunciando "omessa e contraddittoria motivazione in punto di conferma della sentenza di primo  grado  relativamente  alla  ritenuta  illegittimità   della   pretesa  tributaria del  Comune  di  XXX  relativamente  a  Tarsu  2000  per incompetenza della Giunta a variare le tariffe", censura  la  pronuncia,  in quanto si sarebbe  limitata  a  ritenere  corretta  l’interpretazione  della sentenza di questa Corte n. 16870 del  2003,  richiamandone  in  sintesi  il contenuto e facendolo proprio, "senza motivare perchè l’interpretazione  dei giudici  di  primo  grado  dovrebbe  ritenersi  corretta  in  rapporto  alla fattispecie concreta oggetto del giudizio". Nel caso  in  esame  la  tariffa sarebbe stata legittimamente istituita con delibera del  Consiglio  comunale del  1997,  mentre  la  Delib.  Giunta   7   febbraio   2000,   oggetto   di disapplicazione si sarebbe limitata al mero adeguamento della tariffa.
   Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione  del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 – L. n. 142 del 1990, artt. 32 e 35  (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 42 e 48) in punto conferma della  sentenza  di  primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Casalborgone relativamente a Tarsu  2000  per  incompetenza  della Giunta comunale a variare le  tariffe",  assume  che,  in  conformità  delle disposizioni indicate, la Giunta comunale sarebbe competente  a  variare  le tariffe t.a.r.s.u.  già  istituite  con  pregressa  delibera  del  Consiglio comunale.
   Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi  dell’art. 161 cod. proc. civ., in quanto essa non reca nell’intestazione l’indicazione della Uniriscossioni spa, parte del giudizio ancorchè non costituita  nè  in primo nè in secondo grado.
   I primi due motivi,  che  possono  essere  esaminati  congiuntamente  in quanto strettamente connessi, sono infondati.
   Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che "in  tema  di  tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore  della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali,  il cui art. 32, lett. g),  demandava  alla  competenza  dei  consigli  comunali "l’istituzione e l’ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva  ad adottare i provvedimenti relativi  alla  determinazione  ed  all’adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve  pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da  incompetenza  funzionale  e  va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,  art.  7,  comma  5,   con   consequenziale   travolgimento   dell’atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle  tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della L. n. 142  del  1990,  su  cui  risulti basato l’atto impositivo impugnato dall’interessato" (ex  multis,  Cass.  n. 23836 del 2009 e n. 16870 del 2003). Ed ha in particolare chiarito  come  il Consiglio  comunale  sia  "competente  in  via  esclusiva   non   solo   per l’istituzione,  ma  anche  per  l’adeguamento  delle  tariffe,  sia   perché l’enunciato normativo non consente codesta  discriminazione  sia  in  quanto anche l’adeguamento implica l’esercizio di un potere  impositivo  attribuito dalla legge in via esclusiva all’organo comunale rappresentativo, altro  non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur,  sicchè  non  ha natura diversa dall’atto istitutivo della prestazione patrimoniale" Cass. n. 16870 del 2003 cit., in motivazione).
   Nè è dato riscontrare il vizio di motivazione denunciato nella  sentenza impugnata, perchè in essa sono indicati chiaramente il periodo d’imposta  in relazione al quale si controverte, il 2000,  e  la  fonte  della  disciplina ritenuta applicabile, individuata nel D.Lgs. 8 giugno 1990, n. 142.
   Il terzo motivo del ricorso è del pari infondato, ove si  consideri  che "nel processo tributario, il fatto che il contribuente  venga  a  conoscenza del ruolo, formato dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario  della  riscossione,  non  determina,  ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, una  situazione di litisconsorzio necessario, nè  sostanziale  nè  processuale,  tra  l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso  che  quest’ultimo  (a  parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare  a  conoscenza  del  contribuente  il ruolo dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di  trasmissione  al destinatario del titolo esecutivo  così  come  (salva  l’ipotesi  di  errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente  legittimato  a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass.  n. 933  del  2009).  In  particolare,  questa  Corte  ha  affermato   che   "la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.  53,  comma  2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di  tutte  le  parti che hanno partecipato al giudizio di primo  grado,  non  fa  venir  meno  la distinzione tra cause inscindibili e  cause  scindibili:  pertanto,  ove  la controversia abbia ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione  tributaria,  la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio   di   riscossione,   convenuto   in   primo    grado    unitamente all’Amministrazione finanziaria,  non  comporta  l’obbligo  di  disporre  la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa  nei  suoi  confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il  suo  difetto  di legittimazione" (Cass. n. 10580 del 2007).
   Il ricorso va pertanto rigettato.
   In considerazione della peculiarità  della  fattispecie  si  ritiene  di dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le  parti le spese del giudizio.

Posso essere d'accordo con te sul fatto che non siamo in un regime normale TARSU e che necessita un provvedimento per rimanere in TARSU anche per il 2013 (che secondo me può essere tranquillamente inserito nella delibera del bilancio di previsione che è di consiglio), riguardo alla sentenza che hai postato, guarda che si riferisce ad una TARSU 2000 in vigenza della legge 142/90 e prima del D.Lgs 18 agosto 2000 n267, infatti la delibera del comune è del 7 febbraio 2000, prima dell'entrata in vigore del 267/2000. A parere mio, ma anche di tantissimi altri, le delibere tariffe TARSU dopo il Dlgs. 267/2000 sono di competenza di giunta.

francescaco

Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 09.11.12

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  Lucio Guerra Lun 21 Ott 2013 - 7:16

nulla da eccepire ......... ognuno opera come meglio crede ... ci mancherebbe
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  oliviero.tidu Lun 21 Ott 2013 - 8:10

Nel caso si decidesse di tornare alla Tarsu va anche valutato se intervenire nel regolamento per modificare le modalità di riscossione, questo nel caso per la Tarsu fosse prevista solo la riscossione tramite ruolo. Per il resto posso concordare sul possibile mancato rispetto del principio "chi inquina paga" dettato dalla normativa europea, ma francamente in una situazione di confusione simile non mi pare il caso di valutare se una legge nazionale (sempre che sia approvata con l'emendamento in discussione) sia o meno in contrasto con la normativa europea. Peraltro, in presenza di una legge che consente una scelta, quello che guida è la volontà politica, questo al di là di qualsisi valutazione personale di noi tecnici.

oliviero.tidu

Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 19.08.10
Età : 67

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  Lucio Guerra Lun 21 Ott 2013 - 11:28

Messaggio giorgi.bruno Ieri a 8:01

Ma che ragionamento è mai questo !
Mi spiegate per la TARSU qual'è il vantaggio che avranno i cittadini rispetto alla TARES perchè io non l'ho proprio capito. Quello che prelevavo con TARSU (più ECA-MECA) è di fatto uguale a quanto preleverei con la TARES.
Forse vi riferite al fatto che con la TARSU alcuni cittadini ci guadagnano ed altri ci perdono mentre con la TARES, grazie alla logica del chi inquina paga, questa disomogeneità viene in parte corretta, i cittadini di Serie B avevano la possibilità di salire in serie A e la tassazione sarebbe stata un pò di più equamente redistribuita ?
Secondo me chi ritorna in TARSU lo fa perchè non ha chiaro come funziona la TARES è preferisci evitare di cambiare modalità operativa pur di rimanere con un sistema di tassazione vecchio di 20 anni.
E non si venga a ripetere che lo si fa per i cittadini perchè questo non è vero e soprattutto non compete ai tecnici del Comune ma semmai ai politici, ovvero coloro che hanno e stanno provocando lo scempio amministrativo e legislativo, coloro che si ripagano anche lo scontrino del caffè al bar (magari il loro e quello degli amici) mentre voi (noi) tecnici, giustificatori dell'ultima ora della malapolitica, avete bloccato lo stipendio dal 2008.

Messaggio lucio guerra Ieri a 9:34

mi sembra che giorgi.bruno abbia fatto la migliore analisi che ho letto finora, che condivido pienamente come argomentato in altri post

complimenti

Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Tares

Messaggio  Paolo Gros Lun 21 Ott 2013 - 23:41

chi ritorna in TARSU lo fa perchè non ha chiaro come funziona la TARES è preferisci evitare di cambiare modalità operativa pur di rimanere con un sistema di tassazione vecchio di 20 anni

condivido
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  Roberto79 Mar 22 Ott 2013 - 3:51

Paolo Gros ha scritto:chi ritorna in TARSU lo fa perchè non ha chiaro come funziona la TARES è preferisci evitare di cambiare modalità operativa pur di rimanere con un sistema di tassazione vecchio di 20 anni

condivido
...condivido in pieno la tua opinione, nonostante lotti come un leone per difenderla, purtroppo devo fare i conti con amministratori cechi e sordi. Detto questo, una delle tante domande che mi è stata posta è questa: "rimanendo in regime TaRSU per il 2013, tornerebbero anche l'addizionale ECA e il MECA?". Nell'emendamento in discussione in parlamento non è chiara la risposta. Come la interpretate? Grazie
Roberto79
Roberto79

Messaggi : 338
Data d'iscrizione : 10.05.12
Età : 45

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  giovanni2 Mar 22 Ott 2013 - 4:22

rimamendo a Tarsu ritorna l'addizionale Eca del 10%, poichè si va in deroga al comma 46 (che sopprime la Tarsu)

giovanni2

Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  francescaco Mar 22 Ott 2013 - 7:28

Anche io penso che era piu' giusta la TARES della TRSU. Detto ciò, ci dobbiamo adeguare

francescaco

Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 09.11.12

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  oliviero.tidu Mar 22 Ott 2013 - 7:57

Senza voler fare alcuna polemica con colleghi che stimo molto, non credo che puntualizzare quale sia la distinzione dei ruoli tra parte politica e parte tecnica equivalga a giustificare la mala politica. Neanche a me fa piacere buttare a mare il lavoro di qualche mese per introdurre la Tares e, in più, rimettere mano ad un bilancio approvato a fine giugno. Neanche a me piace dover lavorare in questa confusione normativa. Anch'io vorrei che il mio lavarare sembrasse meno un girare in tondo. Però tutti i giorni cerco di tenere il punto sulle mie competenze anche quando applicarle mi pone in attrito con la parte politica, allo stesso modo non pretendo di assumere un ruolo che la legge, non importa che mi piacia o no, attribuisce ad altri. Inoltre, francamente, mi sembra difficile sostenere che importo e impatto sociale della Tares e della Tarsu siano uguali, cosa sia preferibile, come ho detto, non spetta a me (noi) deciderlo.

oliviero.tidu

Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 19.08.10
Età : 67

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  Lucio Guerra Mar 22 Ott 2013 - 12:43

da giorgi.bruno cazzu cazzu iu iu... cetto la qualunque

Ciò detto, ripeto che non riesco a trovarmi d'accordo con coloro che vedono nell'ennesima insensata decisione politica, su cui tutti siamo d'accordo, di consentire il ritorno alla TARSU come una buona notizia.
I commenti che ho letto sono opinioni che contengono delle palesi contraddizioni in termini.
Contraddizioni che nascono dal fatto che non si riesce a collegare la volontà di trovare delle soluzioni (da tutti condivisa) con le capacità da mettere in campo per consentire alla volontà di esplicarsi adeguatamente.
Da un lato infatti si riflette (giustamente) sulla mala politica dall'altro però, di fatto, la si giustifica (probabilmente senza volerlo).

La normativa sulla TARES era fissata da oltre un anno era chiara e non ha subito stravolgimenti (se non nelle scadenze) e noi (volenti o nolenti) dovevamo e potevamo applicarla, stop.
Non si trovino scuse con la cattiva politica, semmai la si ringrazi in quanto ha consentito a coloro di noi che non avevano inteso applicare la normativa (ripeto chiara e non soggetta a stravolgimento alcuno) in materia di TARES di salvarsi in calcio d'angolo.

La modifica introdotta ha consentito a qualche politicuccio di borgata di scappare al bar per bere aperitivi con i propri cittadini (facendoselo magari offrire) spiegando che nel loro comune si resta in TARSU (cazzu cazzu iu iu) senza però spiegare al barista (che non dubito che sarà contento di vendere qualche birra ...) che probabilmente pagherà di più ...
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Tarsu-Tares. che fare? Empty Re: Tarsu-Tares. che fare?

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Pagina 1 di 2 1, 2  Successivo

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.