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Tarsu-Tares. che fare?
Vi espongo un quesito
il mio comune ha approvato in CC per l'anno 2013 il numero di rate e delle scadenze del tributo comunale sui rifiuti e servizi in questa maniera:
- Prima rata in acconto commisurata al 40% dell'importo della Tarsu versata nel 2012:
scadenza il 30 luglio 2013;
- Seconda rata in acconto commisurata al 40% dell'importo della Tarsu versata nel 2012:
scadenza il 30 settembre 2013;
- Terza rata a saldo della Tares 2013: scadenza il 20 dicembre 2013
ad oggi non è stato approvato il regolamento tares.
Con la TARSU veniva coperto circa l'80% del servizio rifiuti.
Quali opzioni abbiamo adesso? Se si decidesse ri rimanere a TARSU le tariffe a mq dovrebbero essere modificate per coprire il 100% dei costi del servizio?
il mio comune ha approvato in CC per l'anno 2013 il numero di rate e delle scadenze del tributo comunale sui rifiuti e servizi in questa maniera:
- Prima rata in acconto commisurata al 40% dell'importo della Tarsu versata nel 2012:
scadenza il 30 luglio 2013;
- Seconda rata in acconto commisurata al 40% dell'importo della Tarsu versata nel 2012:
scadenza il 30 settembre 2013;
- Terza rata a saldo della Tares 2013: scadenza il 20 dicembre 2013
ad oggi non è stato approvato il regolamento tares.
Con la TARSU veniva coperto circa l'80% del servizio rifiuti.
Quali opzioni abbiamo adesso? Se si decidesse ri rimanere a TARSU le tariffe a mq dovrebbero essere modificate per coprire il 100% dei costi del servizio?
balestratese- Messaggi : 33
Data d'iscrizione : 21.08.11
Re: Tarsu-Tares. che fare?
Se resti a tarsu :
_revochi l'atto di istituzione Tares
_determini nuove tariffe o lasci le vecchie , comprese le addizionali
_se vuoi lasciare la copertura percentuale 2012 finanzierai la differenza con altre entrate di bilancio
_revochi l'atto di istituzione Tares
_determini nuove tariffe o lasci le vecchie , comprese le addizionali
_se vuoi lasciare la copertura percentuale 2012 finanzierai la differenza con altre entrate di bilancio
kicerog- Messaggi : 257
Data d'iscrizione : 16.03.11
Località : lazio
Re: Tarsu-Tares. che fare?
Onestamente ritengo corretto predisporre il tutto per il passaggio a TARES... anche perché i coefficienti di ripartizione (malgrado tutte le critiche) penso siano più corretti ed equi di come erano calcolate le vecchie tariffe TARSU.
Sicuramente avrai aumenti un po' ovunque ma la copertura dell'80% era bassina... e questo non è colpa della TARES
Sicuramente avrai aumenti un po' ovunque ma la copertura dell'80% era bassina... e questo non è colpa della TARES
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
Re: Tarsu-Tares. che fare?
concordo con daniele
per chi ha deciso di disciplinare ed applicare la tares (sicuramente + equa) non ritengo sia affatto tempo perso
regolamento rivisto dopo tanti anni, pulizia e aggiornamento delle banche dati, già copertura integrale dei costi, flessibilità delle tariffe oltre la rigidità del dpr 158 per quelle attività che avrebbero avuto i maggiori aumenti, definitiva chiarezza non applicazione iva e abolizione eca e meca
il risultato porta che per le utenze domestiche non ci sono aumenti o perlomeno sono limitati, ed in alcuni casi ci sono delle riduzioni, e per le non domestiche, usando la flessibilità concessa dal dl 102, una ripartizione senza impatti eccessivi
riscossione e rendicontazione con f/24 comoda come per imu
la tari 2014 è una copia della tares e quindi, almeno per quello che ci è dato sapere ora, il lavoro per la componente tari sarà pronto per buona parte
il problema, a mio avviso, si presenta, dove le amministrazioni vogliono andare avanti e indietro, creando un caos superiore a quello che ha creato il governo
sempre e solo opinione personale
per chi ha deciso di disciplinare ed applicare la tares (sicuramente + equa) non ritengo sia affatto tempo perso
regolamento rivisto dopo tanti anni, pulizia e aggiornamento delle banche dati, già copertura integrale dei costi, flessibilità delle tariffe oltre la rigidità del dpr 158 per quelle attività che avrebbero avuto i maggiori aumenti, definitiva chiarezza non applicazione iva e abolizione eca e meca
il risultato porta che per le utenze domestiche non ci sono aumenti o perlomeno sono limitati, ed in alcuni casi ci sono delle riduzioni, e per le non domestiche, usando la flessibilità concessa dal dl 102, una ripartizione senza impatti eccessivi
riscossione e rendicontazione con f/24 comoda come per imu
la tari 2014 è una copia della tares e quindi, almeno per quello che ci è dato sapere ora, il lavoro per la componente tari sarà pronto per buona parte
il problema, a mio avviso, si presenta, dove le amministrazioni vogliono andare avanti e indietro, creando un caos superiore a quello che ha creato il governo
sempre e solo opinione personale
Re: Tarsu-Tares. che fare?
il buonsenso dice quello che dici tu, il problema è che a fronte di aumenti generalizzati della tares rispetto alla tarsu (nel mio comune parliamo di quasi totalità di utenze domestiche, pochi esercizi commerciali, pochissime attività artigianali) è chiaro che aumenta la tares per le utenze domestiche pur avendo la ragguardevole copertura del 95% con la tarsu .....e i politici non ci vogliono sentire da quell'orecchio..... in più la tari al momento è commisurata alla superficie calpestabile (quindi una riedizione tarsu) e di tarip (tariffa puntuale) se ne riparlerà .... in mezzo a questo casino (scusa il termine) loro (politici) vogliono solo rinviare il problema esattamente come sta avvenendo a livello nazionale e a noi non spetta assumere decisioni nè possiamo forzarli in alcun modo per l' applicazione da subito della tares....lucio guerra ha scritto:concordo con daniele
per chi ha deciso di disciplinare ed applicare la tares (sicuramente + equa) non ritengo sia affatto tempo perso
regolamento rivisto dopo tanti anni, pulizia e aggiornamento delle banche dati, già copertura integrale dei costi, flessibilità delle tariffe oltre la rigidità del dpr 158 per quelle attività che avrebbero avuto i maggiori aumenti, definitiva chiarezza non applicazione iva e abolizione eca e meca
il risultato porta che per le utenze domestiche non ci sono aumenti o perlomeno sono limitati, ed in alcuni casi ci sono delle riduzioni, e per le non domestiche, usando la flessibilità concessa dal dl 102, una ripartizione senza impatti eccessivi
riscossione e rendicontazione con f/24 comoda come per imu
la tari 2014 è una copia della tares e quindi, almeno per quello che ci è dato sapere ora, il lavoro per la componente tari sarà pronto per buona parte
il problema, a mio avviso, si presenta, dove le amministrazioni vogliono andare avanti e indietro, creando un caos superiore a quello che ha creato il governo
sempre e solo opinione personale
non riesco a vedere una via d'uscita.. aggiungo altresì che ogni volta che si aumenta un tributo diminuisce sensibilmente l'utenza che paga e con la riscossione coattiva è un dramma perchè nenanche l'agente ormai riscuote più
ragioniere di campagna- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 26.09.12
Re: Tarsu-Tares. che fare?
La strada tracciata da Daniele e da Lucio e condivisa anche da Paolo mi pare la più corretta...Tanto più che leggendo qua è la il lavoro fatto per TARES sarà utile anche per gli altri acronimi...Paolo Gros ha scritto:concordo con Daniele e Lucio
Ciao
dadada- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 13.06.12
Re: Tarsu-Tares. che fare?
Buongiorno a tutti è già un pò che non scrivo ma vi leggo molto...
Il mio Comune (7000 abitanti) è uscito TARES con rate 16/10 e 16/12. Le utenze domestiche hanno avuto un aumento medio di 90 euro rispetto a TARSU.
Le attività commerciali appartenenti alle categorie che tutti noi conosciamo hanno fatto un bel salto, ma con la flessibilità del il 102...insomma...ne siamo usciti...
Probabilmente, come qualche collega ha scritto, noi abbiamo pagato di più lo scotto del passaggio TARSU-TARES per il delta matematico del tasso di copertura TARSU ed il 100% TARES.
Penso cmq che il lavoro fatto non vada tutto nel bidone...anzi ci sarà utile per le altre tasse/imposte e o acronimi che ci imporranno da Roma...o almeno per parte di essi..
Un caro saluto a tutti...
Roberto.
Il mio Comune (7000 abitanti) è uscito TARES con rate 16/10 e 16/12. Le utenze domestiche hanno avuto un aumento medio di 90 euro rispetto a TARSU.
Le attività commerciali appartenenti alle categorie che tutti noi conosciamo hanno fatto un bel salto, ma con la flessibilità del il 102...insomma...ne siamo usciti...
Probabilmente, come qualche collega ha scritto, noi abbiamo pagato di più lo scotto del passaggio TARSU-TARES per il delta matematico del tasso di copertura TARSU ed il 100% TARES.
Penso cmq che il lavoro fatto non vada tutto nel bidone...anzi ci sarà utile per le altre tasse/imposte e o acronimi che ci imporranno da Roma...o almeno per parte di essi..
Un caro saluto a tutti...
Roberto.
tamburia- Messaggi : 95
Data d'iscrizione : 04.01.12
Età : 49
Località : Genova
Re: Tarsu-Tares. che fare?
E' normale che a questo punto ed allo stato dell'opera attuale è brutto fare dietro front, però visto che la norma parla di applicazione del vecchio regime Tarsu che consentiva la no totale copertura della spesa e, soprattutto, se non sbaglio i costi cosiddetti amministrativi (CARC) non erano da includere io direi di innestare la retromarcia e di incrementare il gettito fino a copertura del 100 oltre ai 0,30 di competenza dello stato.
In un momento come questo se il comune è sano ed ha la possibilità di non infierire ancora di più sui contribuenti è giusto che colga l'occasione.
In un momento come questo se il comune è sano ed ha la possibilità di non infierire ancora di più sui contribuenti è giusto che colga l'occasione.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Tarsu-Tares. che fare?
tamburia ha scritto:Buongiorno a tutti è già un pò che non scrivo ma vi leggo molto...
Il mio Comune (7000 abitanti) è uscito TARES con rate 16/10 e 16/12. Le utenze domestiche hanno avuto un aumento medio di 90 euro rispetto a TARSU.
Le attività commerciali appartenenti alle categorie che tutti noi conosciamo hanno fatto un bel salto, ma con la flessibilità del il 102...insomma...ne siamo usciti...
Probabilmente, come qualche collega ha scritto, noi abbiamo pagato di più lo scotto del passaggio TARSU-TARES per il delta matematico del tasso di copertura TARSU ed il 100% TARES.
Penso cmq che il lavoro fatto non vada tutto nel bidone...anzi ci sarà utile per le altre tasse/imposte e o acronimi che ci imporranno da Roma...o almeno per parte di essi..
Un caro saluto a tutti...
Roberto.
....Le utenze domestiche hanno avuto un aumento medio di 90 euro rispetto a TARSU.
Scusate ma a me contribuente, in un periodo di vacche magre, 90 eurini di aumento (di media) farebbero girare un po' le balle.
Ospite- Ospite
Re: Tarsu-Tares. che fare?
Non mi è chiara una cosa: se il comune decide di rimanere a Tarsu, il "provvedimento" da adottare entro il 30/11/2013, previsto dal comm 4-quater dell'art. 5 D.L. 102/2013, deve essere di natura regolamentare?
In particolare, è necessario approvare un apposito regolamento che disciplini il regime particolare, oppure è sufficiente adottare una semplice delibera tariffaria?
In particolare, è necessario approvare un apposito regolamento che disciplini il regime particolare, oppure è sufficiente adottare una semplice delibera tariffaria?
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: Tarsu-Tares. che fare?
Testo di legge
comma 4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (soppressione precedenti prelievi), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 (copertura integrale dei costi) del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013) del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
Servizio studi senato
Il nuovo comma 4-quater, inserito dalla Camera, consente ai comuni di determinare (ritengo con delibera Consiliare Tariffaria) i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, derogando al comma 46 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che aveva abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.
Conclusione
Ritengo pertanto si tratti di Delibera Consiliare con la quale si approva piano finanziario e tariffe 2013, confermando i criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
Sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.
Note : L’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (“tariffa integrata ambientale” o Tia2) che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Contemporaneamente all’istituzione della Tia2, l'art. 238 ha disposto l'abrogazione della Tia1, vale a dire la precedente "tariffa Ronchi" (“tariffa d’igiene ambientale”, istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997). L'attuazione della Tia2 è stata tuttavia differita fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Nelle more è stata fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata.
Alcuni comuni, poi, applicano ancora la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (Tarsu, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), soppressa dall’art. 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini. Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi.
E’ fatta salva la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (comma 13 dell'articolo 14) ed il comune è tenuto a predisporre e inviare ai contribuenti il relativo modello di pagamento.
Si ricorda al riguardo che per il solo 2013, tale maggiorazione – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale (articolo 10 del decreto legge n.35 del 2012).
Qualora il comune continui ad applicare per l’anno 2013 la Tarsu in vigore nell’anno 2012 la copertura dei costi eventualmente non coperti dal gettito è assicurata dalla fiscalità generale del comune stesso.
Al riguardo, potrebbe ritenersi da valutare la compatibilità di tale disposizione con il principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, citata anche nell’articolo in commento.
comma 4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (soppressione precedenti prelievi), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 (copertura integrale dei costi) del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013) del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
Servizio studi senato
Il nuovo comma 4-quater, inserito dalla Camera, consente ai comuni di determinare (ritengo con delibera Consiliare Tariffaria) i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, derogando al comma 46 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che aveva abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.
Conclusione
Ritengo pertanto si tratti di Delibera Consiliare con la quale si approva piano finanziario e tariffe 2013, confermando i criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
Sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.
Note : L’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (“tariffa integrata ambientale” o Tia2) che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Contemporaneamente all’istituzione della Tia2, l'art. 238 ha disposto l'abrogazione della Tia1, vale a dire la precedente "tariffa Ronchi" (“tariffa d’igiene ambientale”, istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997). L'attuazione della Tia2 è stata tuttavia differita fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Nelle more è stata fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata.
Alcuni comuni, poi, applicano ancora la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (Tarsu, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), soppressa dall’art. 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini. Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi.
E’ fatta salva la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (comma 13 dell'articolo 14) ed il comune è tenuto a predisporre e inviare ai contribuenti il relativo modello di pagamento.
Si ricorda al riguardo che per il solo 2013, tale maggiorazione – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale (articolo 10 del decreto legge n.35 del 2012).
Qualora il comune continui ad applicare per l’anno 2013 la Tarsu in vigore nell’anno 2012 la copertura dei costi eventualmente non coperti dal gettito è assicurata dalla fiscalità generale del comune stesso.
Al riguardo, potrebbe ritenersi da valutare la compatibilità di tale disposizione con il principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, citata anche nell’articolo in commento.
Re: Tarsu-Tares. che fare?
Scusate ma se abbiamo approvato ogni anno le tariffe TARSU con delibera di giunta, perche' quest'anno le dovremmo approvare in consiglio comunale?
francescaco- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 09.11.12
Re: Tarsu-Tares. che fare?
a parte il fatto che non siamo in "normale" regime tarsu, ma nella necessità di adottare un provvedimento in deroga
cmq se lo ritieni opportuno puoi fare anche un provvedimento del sindaco come fanno in regione sicilia
inoltre ricordo
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, 15 giugno 2010, Sent. n. 14376/2010
TARSU - Il Consiglio comunale è competente in via esclusiva non solo per l’istituzione, ma anche per l’adeguamento delle tariffe
(Omissis)
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Torino, accogliendo il ricorso proposto YYY avverso la cartella di pagamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2000, notificatagli dal Comune di XXX il 17 marzo 2004 tramite il concessionario per la riscossione, annullava l’atto impositivo sul rilievo che esso era basato su una delibera di approvazione delle tariffe della tassa della Giunta comunale, laddove la materia rientrava nella competenza del Consiglio comunale.
La Commissione regionale tributaria del Piemonte confermava la decisione ritenendo, nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 16870 del 2003 e n. 21310 del 2004, che la competenza a deliberare sulla determinazione e l’adeguamento della tassa, attribuita genericamente al comune dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, andava riconosciuta al consiglio comunale, in quanto con la locuzione "istituzione e ordinamento dei tributi" di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), il legislatore aveva inteso riferirsi alla regolamentazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, compresa la determinazione della sua misura, del quantum della prestazione.
Ciò trovava conferma nella disciplina dettata nel nuovo testo unico dell’ordinamento degli enti locali, approvato col D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che all’art. 42, comma 2, lett. f), assegna al consiglio comunale e provinciale la "competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ..f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote".
Nei confronti della decisione il Comune di XXXX propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Col primo motivo l’ente ricorrente, denunciando "omessa e contraddittoria motivazione in punto di conferma della sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di XXX relativamente a Tarsu 2000 per incompetenza della Giunta a variare le tariffe", censura la pronuncia, in quanto si sarebbe limitata a ritenere corretta l’interpretazione della sentenza di questa Corte n. 16870 del 2003, richiamandone in sintesi il contenuto e facendolo proprio, "senza motivare perchè l’interpretazione dei giudici di primo grado dovrebbe ritenersi corretta in rapporto alla fattispecie concreta oggetto del giudizio". Nel caso in esame la tariffa sarebbe stata legittimamente istituita con delibera del Consiglio comunale del 1997, mentre la Delib. Giunta 7 febbraio 2000, oggetto di disapplicazione si sarebbe limitata al mero adeguamento della tariffa.
Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 – L. n. 142 del 1990, artt. 32 e 35 (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 42 e 48) in punto conferma della sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Casalborgone relativamente a Tarsu 2000 per incompetenza della Giunta comunale a variare le tariffe", assume che, in conformità delle disposizioni indicate, la Giunta comunale sarebbe competente a variare le tariffe t.a.r.s.u. già istituite con pregressa delibera del Consiglio comunale.
Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., in quanto essa non reca nell’intestazione l’indicazione della Uniriscossioni spa, parte del giudizio ancorchè non costituita nè in primo nè in secondo grado.
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che "in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32, lett. g), demandava alla competenza dei consigli comunali "l’istituzione e l’ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all’adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale e va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7, comma 5, con consequenziale travolgimento dell’atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della L. n. 142 del 1990, su cui risulti basato l’atto impositivo impugnato dall’interessato" (ex multis, Cass. n. 23836 del 2009 e n. 16870 del 2003). Ed ha in particolare chiarito come il Consiglio comunale sia "competente in via esclusiva non solo per l’istituzione, ma anche per l’adeguamento delle tariffe, sia perché l’enunciato normativo non consente codesta discriminazione sia in quanto anche l’adeguamento implica l’esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all’organo comunale rappresentativo, altro non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur, sicchè non ha natura diversa dall’atto istitutivo della prestazione patrimoniale" Cass. n. 16870 del 2003 cit., in motivazione).
Nè è dato riscontrare il vizio di motivazione denunciato nella sentenza impugnata, perchè in essa sono indicati chiaramente il periodo d’imposta in relazione al quale si controverte, il 2000, e la fonte della disciplina ritenuta applicabile, individuata nel D.Lgs. 8 giugno 1990, n. 142.
Il terzo motivo del ricorso è del pari infondato, ove si consideri che "nel processo tributario, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l’ipotesi di errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass. n. 933 del 2009). In particolare, questa Corte ha affermato che "la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il suo difetto di legittimazione" (Cass. n. 10580 del 2007).
Il ricorso va pertanto rigettato.
In considerazione della peculiarità della fattispecie si ritiene di dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
cmq se lo ritieni opportuno puoi fare anche un provvedimento del sindaco come fanno in regione sicilia
inoltre ricordo
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, 15 giugno 2010, Sent. n. 14376/2010
TARSU - Il Consiglio comunale è competente in via esclusiva non solo per l’istituzione, ma anche per l’adeguamento delle tariffe
(Omissis)
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Torino, accogliendo il ricorso proposto YYY avverso la cartella di pagamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2000, notificatagli dal Comune di XXX il 17 marzo 2004 tramite il concessionario per la riscossione, annullava l’atto impositivo sul rilievo che esso era basato su una delibera di approvazione delle tariffe della tassa della Giunta comunale, laddove la materia rientrava nella competenza del Consiglio comunale.
La Commissione regionale tributaria del Piemonte confermava la decisione ritenendo, nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 16870 del 2003 e n. 21310 del 2004, che la competenza a deliberare sulla determinazione e l’adeguamento della tassa, attribuita genericamente al comune dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, andava riconosciuta al consiglio comunale, in quanto con la locuzione "istituzione e ordinamento dei tributi" di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), il legislatore aveva inteso riferirsi alla regolamentazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, compresa la determinazione della sua misura, del quantum della prestazione.
Ciò trovava conferma nella disciplina dettata nel nuovo testo unico dell’ordinamento degli enti locali, approvato col D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che all’art. 42, comma 2, lett. f), assegna al consiglio comunale e provinciale la "competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ..f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote".
Nei confronti della decisione il Comune di XXXX propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Col primo motivo l’ente ricorrente, denunciando "omessa e contraddittoria motivazione in punto di conferma della sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di XXX relativamente a Tarsu 2000 per incompetenza della Giunta a variare le tariffe", censura la pronuncia, in quanto si sarebbe limitata a ritenere corretta l’interpretazione della sentenza di questa Corte n. 16870 del 2003, richiamandone in sintesi il contenuto e facendolo proprio, "senza motivare perchè l’interpretazione dei giudici di primo grado dovrebbe ritenersi corretta in rapporto alla fattispecie concreta oggetto del giudizio". Nel caso in esame la tariffa sarebbe stata legittimamente istituita con delibera del Consiglio comunale del 1997, mentre la Delib. Giunta 7 febbraio 2000, oggetto di disapplicazione si sarebbe limitata al mero adeguamento della tariffa.
Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 – L. n. 142 del 1990, artt. 32 e 35 (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 42 e 48) in punto conferma della sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Casalborgone relativamente a Tarsu 2000 per incompetenza della Giunta comunale a variare le tariffe", assume che, in conformità delle disposizioni indicate, la Giunta comunale sarebbe competente a variare le tariffe t.a.r.s.u. già istituite con pregressa delibera del Consiglio comunale.
Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., in quanto essa non reca nell’intestazione l’indicazione della Uniriscossioni spa, parte del giudizio ancorchè non costituita nè in primo nè in secondo grado.
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che "in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32, lett. g), demandava alla competenza dei consigli comunali "l’istituzione e l’ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all’adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale e va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7, comma 5, con consequenziale travolgimento dell’atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della L. n. 142 del 1990, su cui risulti basato l’atto impositivo impugnato dall’interessato" (ex multis, Cass. n. 23836 del 2009 e n. 16870 del 2003). Ed ha in particolare chiarito come il Consiglio comunale sia "competente in via esclusiva non solo per l’istituzione, ma anche per l’adeguamento delle tariffe, sia perché l’enunciato normativo non consente codesta discriminazione sia in quanto anche l’adeguamento implica l’esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all’organo comunale rappresentativo, altro non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur, sicchè non ha natura diversa dall’atto istitutivo della prestazione patrimoniale" Cass. n. 16870 del 2003 cit., in motivazione).
Nè è dato riscontrare il vizio di motivazione denunciato nella sentenza impugnata, perchè in essa sono indicati chiaramente il periodo d’imposta in relazione al quale si controverte, il 2000, e la fonte della disciplina ritenuta applicabile, individuata nel D.Lgs. 8 giugno 1990, n. 142.
Il terzo motivo del ricorso è del pari infondato, ove si consideri che "nel processo tributario, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l’ipotesi di errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass. n. 933 del 2009). In particolare, questa Corte ha affermato che "la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il suo difetto di legittimazione" (Cass. n. 10580 del 2007).
Il ricorso va pertanto rigettato.
In considerazione della peculiarità della fattispecie si ritiene di dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Re: Tarsu-Tares. che fare?
lucio guerra ha scritto:a parte il fatto che non siamo in "normale" regime tarsu, ma nella necessità di adottare un provvedimento in deroga
cmq se lo ritieni opportuno puoi fare anche un provvedimento del sindaco come fanno in regione sicilia
inoltre ricordo
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, 15 giugno 2010, Sent. n. 14376/2010
TARSU - Il Consiglio comunale è competente in via esclusiva non solo per l’istituzione, ma anche per l’adeguamento delle tariffe
(Omissis)
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Torino, accogliendo il ricorso proposto YYY avverso la cartella di pagamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2000, notificatagli dal Comune di XXX il 17 marzo 2004 tramite il concessionario per la riscossione, annullava l’atto impositivo sul rilievo che esso era basato su una delibera di approvazione delle tariffe della tassa della Giunta comunale, laddove la materia rientrava nella competenza del Consiglio comunale.
La Commissione regionale tributaria del Piemonte confermava la decisione ritenendo, nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 16870 del 2003 e n. 21310 del 2004, che la competenza a deliberare sulla determinazione e l’adeguamento della tassa, attribuita genericamente al comune dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, andava riconosciuta al consiglio comunale, in quanto con la locuzione "istituzione e ordinamento dei tributi" di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), il legislatore aveva inteso riferirsi alla regolamentazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, compresa la determinazione della sua misura, del quantum della prestazione.
Ciò trovava conferma nella disciplina dettata nel nuovo testo unico dell’ordinamento degli enti locali, approvato col D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che all’art. 42, comma 2, lett. f), assegna al consiglio comunale e provinciale la "competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ..f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote".
Nei confronti della decisione il Comune di XXXX propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Col primo motivo l’ente ricorrente, denunciando "omessa e contraddittoria motivazione in punto di conferma della sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di XXX relativamente a Tarsu 2000 per incompetenza della Giunta a variare le tariffe", censura la pronuncia, in quanto si sarebbe limitata a ritenere corretta l’interpretazione della sentenza di questa Corte n. 16870 del 2003, richiamandone in sintesi il contenuto e facendolo proprio, "senza motivare perchè l’interpretazione dei giudici di primo grado dovrebbe ritenersi corretta in rapporto alla fattispecie concreta oggetto del giudizio". Nel caso in esame la tariffa sarebbe stata legittimamente istituita con delibera del Consiglio comunale del 1997, mentre la Delib. Giunta 7 febbraio 2000, oggetto di disapplicazione si sarebbe limitata al mero adeguamento della tariffa.
Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 – L. n. 142 del 1990, artt. 32 e 35 (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 42 e 48) in punto conferma della sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Casalborgone relativamente a Tarsu 2000 per incompetenza della Giunta comunale a variare le tariffe", assume che, in conformità delle disposizioni indicate, la Giunta comunale sarebbe competente a variare le tariffe t.a.r.s.u. già istituite con pregressa delibera del Consiglio comunale.
Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., in quanto essa non reca nell’intestazione l’indicazione della Uniriscossioni spa, parte del giudizio ancorchè non costituita nè in primo nè in secondo grado.
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che "in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32, lett. g), demandava alla competenza dei consigli comunali "l’istituzione e l’ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all’adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale e va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7, comma 5, con consequenziale travolgimento dell’atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della L. n. 142 del 1990, su cui risulti basato l’atto impositivo impugnato dall’interessato" (ex multis, Cass. n. 23836 del 2009 e n. 16870 del 2003). Ed ha in particolare chiarito come il Consiglio comunale sia "competente in via esclusiva non solo per l’istituzione, ma anche per l’adeguamento delle tariffe, sia perché l’enunciato normativo non consente codesta discriminazione sia in quanto anche l’adeguamento implica l’esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all’organo comunale rappresentativo, altro non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur, sicchè non ha natura diversa dall’atto istitutivo della prestazione patrimoniale" Cass. n. 16870 del 2003 cit., in motivazione).
Nè è dato riscontrare il vizio di motivazione denunciato nella sentenza impugnata, perchè in essa sono indicati chiaramente il periodo d’imposta in relazione al quale si controverte, il 2000, e la fonte della disciplina ritenuta applicabile, individuata nel D.Lgs. 8 giugno 1990, n. 142.
Il terzo motivo del ricorso è del pari infondato, ove si consideri che "nel processo tributario, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l’ipotesi di errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass. n. 933 del 2009). In particolare, questa Corte ha affermato che "la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il suo difetto di legittimazione" (Cass. n. 10580 del 2007).
Il ricorso va pertanto rigettato.
In considerazione della peculiarità della fattispecie si ritiene di dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Posso essere d'accordo con te sul fatto che non siamo in un regime normale TARSU e che necessita un provvedimento per rimanere in TARSU anche per il 2013 (che secondo me può essere tranquillamente inserito nella delibera del bilancio di previsione che è di consiglio), riguardo alla sentenza che hai postato, guarda che si riferisce ad una TARSU 2000 in vigenza della legge 142/90 e prima del D.Lgs 18 agosto 2000 n267, infatti la delibera del comune è del 7 febbraio 2000, prima dell'entrata in vigore del 267/2000. A parere mio, ma anche di tantissimi altri, le delibere tariffe TARSU dopo il Dlgs. 267/2000 sono di competenza di giunta.
francescaco- Messaggi : 59
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Re: Tarsu-Tares. che fare?
nulla da eccepire ......... ognuno opera come meglio crede ... ci mancherebbe
Re: Tarsu-Tares. che fare?
Nel caso si decidesse di tornare alla Tarsu va anche valutato se intervenire nel regolamento per modificare le modalità di riscossione, questo nel caso per la Tarsu fosse prevista solo la riscossione tramite ruolo. Per il resto posso concordare sul possibile mancato rispetto del principio "chi inquina paga" dettato dalla normativa europea, ma francamente in una situazione di confusione simile non mi pare il caso di valutare se una legge nazionale (sempre che sia approvata con l'emendamento in discussione) sia o meno in contrasto con la normativa europea. Peraltro, in presenza di una legge che consente una scelta, quello che guida è la volontà politica, questo al di là di qualsisi valutazione personale di noi tecnici.
oliviero.tidu- Messaggi : 131
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Re: Tarsu-Tares. che fare?
Messaggio giorgi.bruno Ieri a 8:01
Ma che ragionamento è mai questo !
Mi spiegate per la TARSU qual'è il vantaggio che avranno i cittadini rispetto alla TARES perchè io non l'ho proprio capito. Quello che prelevavo con TARSU (più ECA-MECA) è di fatto uguale a quanto preleverei con la TARES.
Forse vi riferite al fatto che con la TARSU alcuni cittadini ci guadagnano ed altri ci perdono mentre con la TARES, grazie alla logica del chi inquina paga, questa disomogeneità viene in parte corretta, i cittadini di Serie B avevano la possibilità di salire in serie A e la tassazione sarebbe stata un pò di più equamente redistribuita ?
Secondo me chi ritorna in TARSU lo fa perchè non ha chiaro come funziona la TARES è preferisci evitare di cambiare modalità operativa pur di rimanere con un sistema di tassazione vecchio di 20 anni.
E non si venga a ripetere che lo si fa per i cittadini perchè questo non è vero e soprattutto non compete ai tecnici del Comune ma semmai ai politici, ovvero coloro che hanno e stanno provocando lo scempio amministrativo e legislativo, coloro che si ripagano anche lo scontrino del caffè al bar (magari il loro e quello degli amici) mentre voi (noi) tecnici, giustificatori dell'ultima ora della malapolitica, avete bloccato lo stipendio dal 2008.
Messaggio lucio guerra Ieri a 9:34
mi sembra che giorgi.bruno abbia fatto la migliore analisi che ho letto finora, che condivido pienamente come argomentato in altri post
complimenti
Ma che ragionamento è mai questo !
Mi spiegate per la TARSU qual'è il vantaggio che avranno i cittadini rispetto alla TARES perchè io non l'ho proprio capito. Quello che prelevavo con TARSU (più ECA-MECA) è di fatto uguale a quanto preleverei con la TARES.
Forse vi riferite al fatto che con la TARSU alcuni cittadini ci guadagnano ed altri ci perdono mentre con la TARES, grazie alla logica del chi inquina paga, questa disomogeneità viene in parte corretta, i cittadini di Serie B avevano la possibilità di salire in serie A e la tassazione sarebbe stata un pò di più equamente redistribuita ?
Secondo me chi ritorna in TARSU lo fa perchè non ha chiaro come funziona la TARES è preferisci evitare di cambiare modalità operativa pur di rimanere con un sistema di tassazione vecchio di 20 anni.
E non si venga a ripetere che lo si fa per i cittadini perchè questo non è vero e soprattutto non compete ai tecnici del Comune ma semmai ai politici, ovvero coloro che hanno e stanno provocando lo scempio amministrativo e legislativo, coloro che si ripagano anche lo scontrino del caffè al bar (magari il loro e quello degli amici) mentre voi (noi) tecnici, giustificatori dell'ultima ora della malapolitica, avete bloccato lo stipendio dal 2008.
Messaggio lucio guerra Ieri a 9:34
mi sembra che giorgi.bruno abbia fatto la migliore analisi che ho letto finora, che condivido pienamente come argomentato in altri post
complimenti
Tares
chi ritorna in TARSU lo fa perchè non ha chiaro come funziona la TARES è preferisci evitare di cambiare modalità operativa pur di rimanere con un sistema di tassazione vecchio di 20 anni
condivido
condivido
Re: Tarsu-Tares. che fare?
...condivido in pieno la tua opinione, nonostante lotti come un leone per difenderla, purtroppo devo fare i conti con amministratori cechi e sordi. Detto questo, una delle tante domande che mi è stata posta è questa: "rimanendo in regime TaRSU per il 2013, tornerebbero anche l'addizionale ECA e il MECA?". Nell'emendamento in discussione in parlamento non è chiara la risposta. Come la interpretate? GraziePaolo Gros ha scritto:chi ritorna in TARSU lo fa perchè non ha chiaro come funziona la TARES è preferisci evitare di cambiare modalità operativa pur di rimanere con un sistema di tassazione vecchio di 20 anni
condivido
Roberto79- Messaggi : 338
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Età : 45
Re: Tarsu-Tares. che fare?
rimamendo a Tarsu ritorna l'addizionale Eca del 10%, poichè si va in deroga al comma 46 (che sopprime la Tarsu)
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: Tarsu-Tares. che fare?
Anche io penso che era piu' giusta la TARES della TRSU. Detto ciò, ci dobbiamo adeguare
francescaco- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 09.11.12
Re: Tarsu-Tares. che fare?
Senza voler fare alcuna polemica con colleghi che stimo molto, non credo che puntualizzare quale sia la distinzione dei ruoli tra parte politica e parte tecnica equivalga a giustificare la mala politica. Neanche a me fa piacere buttare a mare il lavoro di qualche mese per introdurre la Tares e, in più, rimettere mano ad un bilancio approvato a fine giugno. Neanche a me piace dover lavorare in questa confusione normativa. Anch'io vorrei che il mio lavarare sembrasse meno un girare in tondo. Però tutti i giorni cerco di tenere il punto sulle mie competenze anche quando applicarle mi pone in attrito con la parte politica, allo stesso modo non pretendo di assumere un ruolo che la legge, non importa che mi piacia o no, attribuisce ad altri. Inoltre, francamente, mi sembra difficile sostenere che importo e impatto sociale della Tares e della Tarsu siano uguali, cosa sia preferibile, come ho detto, non spetta a me (noi) deciderlo.
oliviero.tidu- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 19.08.10
Età : 67
Re: Tarsu-Tares. che fare?
da giorgi.bruno cazzu cazzu iu iu... cetto la qualunque
Ciò detto, ripeto che non riesco a trovarmi d'accordo con coloro che vedono nell'ennesima insensata decisione politica, su cui tutti siamo d'accordo, di consentire il ritorno alla TARSU come una buona notizia.
I commenti che ho letto sono opinioni che contengono delle palesi contraddizioni in termini.
Contraddizioni che nascono dal fatto che non si riesce a collegare la volontà di trovare delle soluzioni (da tutti condivisa) con le capacità da mettere in campo per consentire alla volontà di esplicarsi adeguatamente.
Da un lato infatti si riflette (giustamente) sulla mala politica dall'altro però, di fatto, la si giustifica (probabilmente senza volerlo).
La normativa sulla TARES era fissata da oltre un anno era chiara e non ha subito stravolgimenti (se non nelle scadenze) e noi (volenti o nolenti) dovevamo e potevamo applicarla, stop.
Non si trovino scuse con la cattiva politica, semmai la si ringrazi in quanto ha consentito a coloro di noi che non avevano inteso applicare la normativa (ripeto chiara e non soggetta a stravolgimento alcuno) in materia di TARES di salvarsi in calcio d'angolo.
La modifica introdotta ha consentito a qualche politicuccio di borgata di scappare al bar per bere aperitivi con i propri cittadini (facendoselo magari offrire) spiegando che nel loro comune si resta in TARSU (cazzu cazzu iu iu) senza però spiegare al barista (che non dubito che sarà contento di vendere qualche birra ...) che probabilmente pagherà di più ...
Ciò detto, ripeto che non riesco a trovarmi d'accordo con coloro che vedono nell'ennesima insensata decisione politica, su cui tutti siamo d'accordo, di consentire il ritorno alla TARSU come una buona notizia.
I commenti che ho letto sono opinioni che contengono delle palesi contraddizioni in termini.
Contraddizioni che nascono dal fatto che non si riesce a collegare la volontà di trovare delle soluzioni (da tutti condivisa) con le capacità da mettere in campo per consentire alla volontà di esplicarsi adeguatamente.
Da un lato infatti si riflette (giustamente) sulla mala politica dall'altro però, di fatto, la si giustifica (probabilmente senza volerlo).
La normativa sulla TARES era fissata da oltre un anno era chiara e non ha subito stravolgimenti (se non nelle scadenze) e noi (volenti o nolenti) dovevamo e potevamo applicarla, stop.
Non si trovino scuse con la cattiva politica, semmai la si ringrazi in quanto ha consentito a coloro di noi che non avevano inteso applicare la normativa (ripeto chiara e non soggetta a stravolgimento alcuno) in materia di TARES di salvarsi in calcio d'angolo.
La modifica introdotta ha consentito a qualche politicuccio di borgata di scappare al bar per bere aperitivi con i propri cittadini (facendoselo magari offrire) spiegando che nel loro comune si resta in TARSU (cazzu cazzu iu iu) senza però spiegare al barista (che non dubito che sarà contento di vendere qualche birra ...) che probabilmente pagherà di più ...
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