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Aumento posizione , calcolo su base o post galleggiamento

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Messaggio  Paolo Gros Lun 29 Ago 2011 - 4:47

Ancora sulla “maggiorazione della retribuzione di posizione e clausola di galleggiamento”.
Ragioneria Generale dello Stato meno intransigente.
di Carmelo Carlino e Vito Continella

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, a conclusione della verifica ispettiva effettuata presso un Comune, ha recentemente ammesso che:
a) “la maggioranza degli enti locali, sulla base degli indirizzi in tal senso forniti dall’Agenzia dei Segretari comunali e provinciali, ha sostenuto ed applicato la tesi secondo cui sia applicabile prima “ la clausola del galleggiamento” e, solo successivamente, in forza del contratto decentrato
del 22.12.2003, l’incremento fino al 50% della retribuzione di posizione”;
b) “la giurisprudenza di merito, discostandosi dagli indirizzi interpretativi espressi dall’IGOP e dall’ARAN, ha adottato l’interpretazione più estensiva” (e, cioè, quella dell’AGES, ndr);
c) i giudici del lavoro hanno, perciò, “ribaltato completamente il criterio di successione temporale dei due istituti (maggiorazione della retribuzione di posizione e galleggiamento)”.
Al riguardo la RGS richiama 3 (Tribunale di PISTOIA, n. 98/2010, Tribunale di LA SPEZIA, n. 654/2010 e Tribunale di RIMINI, n. 246/2010) delle 6 sentenze dei Giudici del Lavoro favorevoli alla detta tesi dell’AGES (e delle OO.SS.).
Le tre decisioni non segnalate dalla stessa RGS sono quelle del Tribunale di PISTOIA, n. 459/2009, del Tribunale dell’AQUILA, n. 164/2011, e del Tribunale di MANTOVA, n. 96/2011.
La relazione conclusiva della predetta verifica ispettiva non fa, inoltre, menzione del provvedimento della Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Liguria che ha, recentemente, archiviato le presunte anomalie riscontrate dal Servizio Ispettivo della Ragioneria Generale dello Stato presso il Comune di RAPALLO, tra le quali quella relativa all’applicazione al Segretario Generale della clausola del “galleggiamento”, come si evince dalla nota dello stesso Ispettorato prot. n. 96492 S.I. 2164 del dicembre 2010.
La medesima RGS prende, poi, atto che i giudici del lavoro sostengono la tesi secondo cui “il beneficio
retributivo della maggiorazione di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16.5.2001 debba assumere come parametro di riferimento la retribuzione di posizione complessiva al lordo del galleggiamento”, facendo tuttavia osservare che:
- l’esegesi proposta dai giudici di merito presenta un’evidente incongruenza con la normativa contrattuale di livello nazionale”, prevedendo il comma 4 dell’art. 41 del CCNL 16.5.1001 che “Gli Enti…possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3”, che individua la retribuzione di posizione base;
- pertanto, “al massimo, la maggiorazione della posizione, pur applicandosi in ultima istanza, potrebbe assumere come riferimento la retribuzione di posizione base, senza il galleggiamento”.
Indubbiamente, il MEF – Dipartimento della RGS, sotto la spinta delle decisioni inequivocabili dei Giudici del Lavoro, ha reso meno intransigente la propria posizione sul punto, continuando però ad errare, allorquando sostiene la sussistenza di un contrasto tra il contratto decentrato di livello nazionale del 22.12.2003 (facente riferimento alla “retribuzione di posizione in godimento”) ed il CCNL 16.5.2001 (il cui comma 4 dell’art. 41 assume, come parametro di riferimento per il calcolo della maggiorazione, la retribuzione di posizione base di cui al comma 3 dello stesso articolo).
In realtà, tra i due Contratti Nazionali di Lavoro non esiste alcun conflitto.
Infatti, il rinvio (da parte del citato comma 4) al comma 3 dell’art. 41 del CCNL riguarda tutti gli Enti
locali, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni per l’applicazione del comma 5 dello stesso articolo.
Ove, però, esistono i presupposti del comma 5 (disciplinante il c.d. “galleggiamento”), l’applicazione di quest’ultimo “corregge” l’importo della retribuzione di posizione di cui al comma 3, così che la retribuzione di posizione conseguente al “galleggiamento” costituisce la retribuzione di posizione base (corretta) dovuta al Segretario per le funzioni “generali” o “necessarie”.
Legittimamente, pertanto, il contratto decentrato di livello nazionale del 22.12.2003 considera quest’ultima la “retribuzione di posizione in godimento”, su cui si applica la maggiorazione per funzioni “aggiuntive”.
Un’ultima annotazione.
In base ad una recente elaborazione dei dati forniti dalla RGS, il numero dei casi di applicazione della
maggiorazione ex comma 4 dell’art. 41 CCNL secondo l’orientamento dell’AGES e delle OO.SS., nel periodo dal 2004 al 2009, è stato quantificato in:
124 nel 2004;
150 nel 2005;
166 nel 2006;
134 nel 2007;
147 nel 2008;
100 nel 2009,
per un totale di 821, mentre il numero degli enti interessati è di 322 (la differenza tra il numero dei “casi” ed il numero degli “enti” si giustifica col fatto che un alto numero di enti ha erogato per più anni la detta maggiorazione calcolata sulla “retribuzione di posizione in godimento” comprensiva del “galleggiamento”).
Occorre, però, precisare che la RGS non è stata in grado di fornire i dati riferiti alle retribuzioni di posizione dei dirigenti di centinaia di Comuni, sicchè non è stato possibile effettuare il necessario raffronto con la retribuzione di posizione percepita dai segretari negli stessi enti.
E’ da ritenere, pertanto, che il numero dei casi in cui è stata applicata la maggiorazione (ex comma 4 dell’art. 41 CCNL) sulla retribuzione di posizione (comprensiva del “galleggiamento” ex comma 5 dello stesso articolo) sia di gran lunga superiore ad 821, oltrepassando abbondantemente le 1000 unità, mentre il numero degli enti interessati molto verosimilmente supera le 400 unità, se non addirittura le 500.
Si tenga presente che il numero degli enti (quale emerge dalla succitata rilevazione) che ha applicato la
maggiorazione sulla “retribuzione di posizione in godimento” (costituita dalla retribuzione base come modificata dal galleggiamento) è elevatissimo, se si pensa che occorrono 3 condizioni (da realizzarsi contestualmente) affinchè il Comune o la Provincia venga a trovarsi nella situazione di poter applicare contemporaneamente quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 41 del CCNL (secondo gli orientamenti dell’AGES e delle OO.SS.):
a) che l’ente abbia dirigenti in servizio;
b) che almeno un dirigente percepisca una retribuzione di posizione più elevata rispetto a quella base spettante al segretario;
c) che l’ente abbia attribuito al segretario funzioni aggiuntive.
L’interpretazione, perciò, dell’AGES e delle OO.SS. è stata fatta propria non dalla “maggioranza” (come afferma la RGS) ma dalla “stragrande maggioranza” degli enti venutisi a trovare nelle condizioni previste dai commi 4 e 5 del citato art. 41 CCNL, tenendo così un comportamento che ha inequivocabilmente dimostrato quale fosse la reale intenzione delle parti che hanno sottoscritto il CCNL del 16.5.2001 e l’accordo decentrato nazionale del 22.12.2003.
Si auspica, pertanto, che la Ragioneria Generale dello Stato superi le residue resistenze, ponendo fine ad una querelle che si protrae ormai da circa sei anni, causata da un’interpretazione (quella dell’ARAN e dell’IGOP) delle disposizioni contrattuali apertamente in contrasto con l’art. 36 della Costituzione.

Fonte:Segretarientilocali.it
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