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PO e straordinario elettorale
n caso di elezioni amministrative i titolari di posizione organizzativa non possono percepire lo straordinario
elettorale, salvo quello effettuato la domenica o durante il giorno di riposo settimanale, a differenza di quanto
avviene per tutte le altre elezioni e per i referendum statali e regionali.
È questa l'indicazione fornita dal l'Aran (l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni) nel parere 12527/2013. A prima vista siamo in presenza di una lettura restrittiva, invece
essa è pienamente coerente con il dettato contrattuale.
La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 39 del contratto collettivo di lavoro firmato il 14 settembre del
2000, per come integrato dal l'articolo 16 del contratto datato 15 ottobre 2001. Essa prevede che «gli enti
provvedono a calcolare e acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali
o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative».
Nel caso di elezioni esclusivamente amministrative gli oneri sono interamente a carico del Comune, il che
impedisce la possibilità di erogare questo compenso.
Per cui, il diritto dei titolari di posizione organizzativa a percepire lo straordinario elettorale non è pieno, ma è
sottoposto alla condizione che le relative risorse non provengano dal bilancio del Comune.
Questo principio per l'Aran «conosce una sola eccezione», peraltro espressamente prevista dal comma 3
dello stesso articolo 39 delle cosiddette "code contrattuali": i titolari di posizione organizzativa, che svolgono
straordinario elettorale nel giorno di riposo settimanale. Questi ultimi hanno, infatti, diritto a sommare il riposo
compensativo e il lavoro straordinario.
In questo caso vi è, secondo quanto si legge sempre nel parere dell'Agenzia, una «diversa formulazione
della clausola contrattuale», per cui tali compensi vanno - è ancora il parere dell'Aran - «corrisposti, anche nei
casi nei quali tutte o anche solo parte delle risorse debbano essere apprestate direttamente dall'ente».
Il parere ci ricorda anche che lo straordinario elettorale ai titolari di posizione organizzativa deve essere
erogato «in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato», anche se, naturalmente, non è soggetto
a valutazione
IL SOle 24 ore
elettorale, salvo quello effettuato la domenica o durante il giorno di riposo settimanale, a differenza di quanto
avviene per tutte le altre elezioni e per i referendum statali e regionali.
È questa l'indicazione fornita dal l'Aran (l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni) nel parere 12527/2013. A prima vista siamo in presenza di una lettura restrittiva, invece
essa è pienamente coerente con il dettato contrattuale.
La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 39 del contratto collettivo di lavoro firmato il 14 settembre del
2000, per come integrato dal l'articolo 16 del contratto datato 15 ottobre 2001. Essa prevede che «gli enti
provvedono a calcolare e acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali
o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative».
Nel caso di elezioni esclusivamente amministrative gli oneri sono interamente a carico del Comune, il che
impedisce la possibilità di erogare questo compenso.
Per cui, il diritto dei titolari di posizione organizzativa a percepire lo straordinario elettorale non è pieno, ma è
sottoposto alla condizione che le relative risorse non provengano dal bilancio del Comune.
Questo principio per l'Aran «conosce una sola eccezione», peraltro espressamente prevista dal comma 3
dello stesso articolo 39 delle cosiddette "code contrattuali": i titolari di posizione organizzativa, che svolgono
straordinario elettorale nel giorno di riposo settimanale. Questi ultimi hanno, infatti, diritto a sommare il riposo
compensativo e il lavoro straordinario.
In questo caso vi è, secondo quanto si legge sempre nel parere dell'Agenzia, una «diversa formulazione
della clausola contrattuale», per cui tali compensi vanno - è ancora il parere dell'Aran - «corrisposti, anche nei
casi nei quali tutte o anche solo parte delle risorse debbano essere apprestate direttamente dall'ente».
Il parere ci ricorda anche che lo straordinario elettorale ai titolari di posizione organizzativa deve essere
erogato «in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato», anche se, naturalmente, non è soggetto
a valutazione
IL SOle 24 ore
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