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francesca
Paolo Gros
mp.rossini
7 partecipanti
oneri previdenziali amministratori e revisori
buonasera al gentile forum.
Dopo l'insediamento della nuova amministrazione, nella quale il sindaco e uno degli assessori sono professionisti iscritti ai relativi albi professionali, il Comune è tenuto a versare degli oneri previdenziali alle rispettive Casse di previdenza ? Si precisa che essi continuano a svolgere le loro professioni . E se si da quale base imponibile partire per calcolare tali oneri? i compensi corrisposti dall'ente , un minimo figurativo o bisogna richiedere una certificazione sui loro versamenti degli anni precedenti?
Per un revisore, invece, dipendente di azienda privata, ma regolarmente iscritto all'albo ovviamente, e con partita iva come ci si deve comportare? gestione separata INPS? Se continua a essere iscritto versa i contributi alla sua cassa, oppure avendo già una copertura previdenziale da dipendente non ha tale obbligo? E se pure versa già sia da dipendente che da professionista comunque l'ente deve provvedere alla gestione separata? grazie..
Dopo l'insediamento della nuova amministrazione, nella quale il sindaco e uno degli assessori sono professionisti iscritti ai relativi albi professionali, il Comune è tenuto a versare degli oneri previdenziali alle rispettive Casse di previdenza ? Si precisa che essi continuano a svolgere le loro professioni . E se si da quale base imponibile partire per calcolare tali oneri? i compensi corrisposti dall'ente , un minimo figurativo o bisogna richiedere una certificazione sui loro versamenti degli anni precedenti?
Per un revisore, invece, dipendente di azienda privata, ma regolarmente iscritto all'albo ovviamente, e con partita iva come ci si deve comportare? gestione separata INPS? Se continua a essere iscritto versa i contributi alla sua cassa, oppure avendo già una copertura previdenziale da dipendente non ha tale obbligo? E se pure versa già sia da dipendente che da professionista comunque l'ente deve provvedere alla gestione separata? grazie..
mp.rossini- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 18.07.11
Oneri
Nel caso di amministratori locali liberi professionisti l'ente non deve previdenzialmente versare nulla .
Un revisore dipendente di azienda privata deve essere iscritto alla gestione separata Inps e potra' fruire dell'aliquota ridotta poiche' gia' iscritto a forma previdenziale.( 17% per l'anno 2011- La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi )
Ricordo infine che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps e' in capo al revisore e non all'ente .
Un revisore dipendente di azienda privata deve essere iscritto alla gestione separata Inps e potra' fruire dell'aliquota ridotta poiche' gia' iscritto a forma previdenziale.( 17% per l'anno 2011- La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi )
Ricordo infine che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps e' in capo al revisore e non all'ente .
Re: oneri previdenziali amministratori e revisori
l'art 86 comma 2 del Tuel dice altro però e cioè che l'ente è tenuto al versamento. Per quanto riguarda il revisore ok i 2/3 Inps a carico suo ma l'ente ci dovrebbe mettere l'altro terso superati i 5000 euro. queste almeno sono le mie conoscenze..
mp.rossini- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 18.07.11
Revisore
Come detto nel post "17% per l'anno 2011- La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi "
L'iscrizione alla gestione separata non e' riferibile al limite del lavoro occasione dei 5.000 euro nel caso ovvero il revisore obbligatoriamente deve iscriversi a tale gestione separata poiche' l'incarico di un revisore che e' triennale e' del tutto evidente che nulla abbia a che vedere con l'occasionalita'.
A carico dell'ente vi saranno i 2/3 del 17% della gestione separata ed i 2/3 dell 'Inail a cui il revisore dovra' essere iscritto.
Contrariamente al lavoro dipendente in cui il premio Inail e' a carico del datore di lavoro nel caso di co.co.co. la quota Inail di 1/3 deve essere recuperata dal collaboratore revisore ( anche in unica soluzione annuale ) per la quota di 1/3 , introitata dall'ente che provvedera' in sede li liquidazione Inail annuale al pagamento totale del premio inswerendo gli emolumenti del revisore nel montante Inail annuale.
L'iscrizione alla gestione separata non e' riferibile al limite del lavoro occasione dei 5.000 euro nel caso ovvero il revisore obbligatoriamente deve iscriversi a tale gestione separata poiche' l'incarico di un revisore che e' triennale e' del tutto evidente che nulla abbia a che vedere con l'occasionalita'.
A carico dell'ente vi saranno i 2/3 del 17% della gestione separata ed i 2/3 dell 'Inail a cui il revisore dovra' essere iscritto.
Contrariamente al lavoro dipendente in cui il premio Inail e' a carico del datore di lavoro nel caso di co.co.co. la quota Inail di 1/3 deve essere recuperata dal collaboratore revisore ( anche in unica soluzione annuale ) per la quota di 1/3 , introitata dall'ente che provvedera' in sede li liquidazione Inail annuale al pagamento totale del premio inswerendo gli emolumenti del revisore nel montante Inail annuale.
quote forfetarie oneri previdenziali sindaco
Scusa Paolo, ma il D.M. 25 maggio 2001 (in G.U. 14/06/2011 n. 136) non è ancora in vigore? Per il Sindaco libero professionista iscritto a cassa previdenziale l'Ente dovrebbe versare le quote forfetarie previdenziali.
Art. 1 del D.M.:
Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di
sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunita'
montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di
assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei
consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei
casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo
decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche
consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi
pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da
pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le
quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere
iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in
riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i
criteri di cui all'art. 2.
Art. 1 del D.M.:
Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di
sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunita'
montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di
assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei
consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei
casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo
decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche
consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi
pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da
pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le
quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere
iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in
riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i
criteri di cui all'art. 2.
francesca- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 16.03.11
Quote forfetarie
Certo certo ma , come sempre, ero partito dalla gestione dei comuni piu' piccoli a cui tendo sempre a riferirmi ma come giustamente hai indicato per "comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, " la norma e' vigente.
INAIL Revisore iscritto all' O.D.C.E.C. e alla Cassa
Ovviamente quanto affermato da Paolo :
"....A carico dell'ente vi saranno i 2/3 del 17% della gestione separata ed i 2/3 dell 'Inail a cui il revisore dovra' essere iscritto.
Contrariamente al lavoro dipendente in cui il premio Inail e' a carico del datore di lavoro nel caso di co.co.co. la quota Inail di 1/3 deve essere recuperata dal collaboratore revisore ( anche in unica soluzione annuale ) per la quota di 1/3 , introitata dall'ente che provvedera' in sede li liquidazione Inail annuale al pagamento totale del premio inswerendo gli emolumenti del revisore nel montante Inail annuale."
Non rileva per il Revisore Iscritto al' O.D.C.E.C. e alla rispettiva Cassa ?
[i][b]
"....A carico dell'ente vi saranno i 2/3 del 17% della gestione separata ed i 2/3 dell 'Inail a cui il revisore dovra' essere iscritto.
Contrariamente al lavoro dipendente in cui il premio Inail e' a carico del datore di lavoro nel caso di co.co.co. la quota Inail di 1/3 deve essere recuperata dal collaboratore revisore ( anche in unica soluzione annuale ) per la quota di 1/3 , introitata dall'ente che provvedera' in sede li liquidazione Inail annuale al pagamento totale del premio inswerendo gli emolumenti del revisore nel montante Inail annuale."
Non rileva per il Revisore Iscritto al' O.D.C.E.C. e alla rispettiva Cassa ?
[i][b]
Re: oneri previdenziali amministratori e revisori
Paolo Gros ha scritto:Certo certo ma , come sempre, ero partito dalla gestione dei comuni piu' piccoli a cui tendo sempre a riferirmi ma come giustamente hai indicato per "comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, " la norma e' vigente.
Per la verità, sono un comune sotto i 5000 ab, e quando abbiamo verificato la norma, è stato inteso che i limiti della popolazione non riguardassero il primo capoverso (sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunita'
montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali), ma espressamente i successivi (assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti, ecc.ecc.).
Non condividi?
francesca- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 16.03.11
Forfait
Questa la norma:
Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i criteri di cui all'art. 2.
Ritengo che "dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti," si riferisca a tutte le figure anzidette ovvero ; "sindaci[/b], di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori "
non e' scritta benissimo ma quella a mio avviso e' la ratio ovvero esentare da tale incombenze i comuni e gli enti minori cosi' come limita a 50.000 nei comuni con presidente del consiglio etc etc .
Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i criteri di cui all'art. 2.
Ritengo che "dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti," si riferisca a tutte le figure anzidette ovvero ; "sindaci[/b], di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori "
non e' scritta benissimo ma quella a mio avviso e' la ratio ovvero esentare da tale incombenze i comuni e gli enti minori cosi' come limita a 50.000 nei comuni con presidente del consiglio etc etc .
Re: oneri previdenziali amministratori e revisori
in effetti avevo dimenticato di precisare che siamo un ente sopra i 10.000 abitanti..restano i miei dubbi su quale base imponibile calcolare tali oneri
mp.rossini- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 18.07.11
Re: oneri previdenziali amministratori e revisori
pare ch bisogna scrivere alle rispettive casse di appartenenza indicando le date di nomina a sindaco e assessore e provvedono loro a inviare i bollettini.
mp.rossini- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 18.07.11
Re: oneri previdenziali amministratori e revisori
Scusa Paolo se riesumo spesso vecchi post, ma ho visto la deliberazione n. 24/2011/PAR della Corte dei Conti Emilia-Romagna nella quale sostiene che visto che nel comma 2 dell'articolo 86 TUEL si dice "allo stesso titolo previsto dal comma 1", allora si deve ritenere che gli oneri previdenziali ed assistenziali debbano essere versati qualora l'amministratore non dipendente scelga di non svolgere attività lavorativa.
Noi non abbiamo mai preso in considerazione il fatto che l'Amministratore non dipendente continui o no a svolgere la propria attività lavorativa perchè non era scritto da nessuna parte e in più, secondo me, "allo stesso titolo previsto dal comma 1" vuol dire a titolo di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ma è una mia opinione.
Tu come ti stai comportando in merito?
Noi non abbiamo mai preso in considerazione il fatto che l'Amministratore non dipendente continui o no a svolgere la propria attività lavorativa perchè non era scritto da nessuna parte e in più, secondo me, "allo stesso titolo previsto dal comma 1" vuol dire a titolo di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ma è una mia opinione.
Tu come ti stai comportando in merito?
FEDEG78- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 20.04.11
Località : VENETO
Re: oneri previdenziali amministratori e revisori
dopo lunga ricerca sono arrivata a questo punto: bisogna scrivere alle rispettive casse centrali che verificata la posizone dell'iscritto quantificheranno l'onere figurativo da versare. presumo che la cassa saprà se il suo iscritto svolge l'attività e quantificherà di conseguenza..io ho scritto , attendo le risposte..
mp.rossini- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 18.07.11
Re: oneri previdenziali amministratori e revisori
Il mio ente è un Comune sotto i 5.000,00 ed abbiamo un Sindaco medico. Siamo tenuti a versare i relativi contributi forfettari mensili sulla base dei bollettivi inviatici dalla loro cassa pensioni. Non ricordo come venne attuata la cosa in prima istanza perché non ricoprivo questa carica e quindi non me n'ero occupata.
Monica- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 29.07.10
Località : Lombardia
anche secondo me...
Buongiorno a tutti da un nuovo iscritto.
Scusate se mi intrometto nella discussione, ma vorrei esprimere il mio punto di vista. Anche secondo me, quel "allo stesso titolo previsto dal comma 1" significa "a titolo di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi".
Tanto più che la formulazione del comma 2 non fa alcun riferimento all'attività lavorativa esercitata o meno dall'Amministratore, ma subordina l'obbligo della copertura contributiva alla semplice iscrizione dello stesso ad una cassa previdenziale.
Addirittura quel "era iscritto", sembrerebbe significare che i versamenti dovrebbero proseguire anche in caso di cessazione totale della sua attività (ergo, neo disoccupato).
Per quanto riguarda i versamenti, confermo che bisogna prendere contatto con la cassa previdenziale e comunicare la nomina, dopo di che si aspetterà che la cassa comunichi ammontare e modalità del versamento.
A carico dell'Amministrazione, comunque, sarà soltanto la quota contributiva minimale; la restante quota, misurata sulla base del reddito, sarà di competenza dell'Amministratore.
Ritengo che ciò sia dovuto alla differenza operativa fra il lavoratore dipendente e l'autonomo. Aspettativa o non aspettativa, per il dipendente significa astenersi completamente dall'attività lavorativa o proseguirla in toto; nel caso di un autonomo, è possibile che, pur proseguendo l'attività, egli abbia la possibilità materiale di affiancarla allo svolgimento della sua carica, dedicandole meno tempo. C'è anche la possibilità di farla svolgere completamente o parzialmente da altri (propri dipendenti, soci, collaboratori, ecc...).
Il ventaglio delle sfumature, in questi casi, è molto ampio.
Un saluto a tutti.
Comunalo
Scusate se mi intrometto nella discussione, ma vorrei esprimere il mio punto di vista. Anche secondo me, quel "allo stesso titolo previsto dal comma 1" significa "a titolo di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi".
Tanto più che la formulazione del comma 2 non fa alcun riferimento all'attività lavorativa esercitata o meno dall'Amministratore, ma subordina l'obbligo della copertura contributiva alla semplice iscrizione dello stesso ad una cassa previdenziale.
Addirittura quel "era iscritto", sembrerebbe significare che i versamenti dovrebbero proseguire anche in caso di cessazione totale della sua attività (ergo, neo disoccupato).
Per quanto riguarda i versamenti, confermo che bisogna prendere contatto con la cassa previdenziale e comunicare la nomina, dopo di che si aspetterà che la cassa comunichi ammontare e modalità del versamento.
A carico dell'Amministrazione, comunque, sarà soltanto la quota contributiva minimale; la restante quota, misurata sulla base del reddito, sarà di competenza dell'Amministratore.
Ritengo che ciò sia dovuto alla differenza operativa fra il lavoratore dipendente e l'autonomo. Aspettativa o non aspettativa, per il dipendente significa astenersi completamente dall'attività lavorativa o proseguirla in toto; nel caso di un autonomo, è possibile che, pur proseguendo l'attività, egli abbia la possibilità materiale di affiancarla allo svolgimento della sua carica, dedicandole meno tempo. C'è anche la possibilità di farla svolgere completamente o parzialmente da altri (propri dipendenti, soci, collaboratori, ecc...).
Il ventaglio delle sfumature, in questi casi, è molto ampio.
Un saluto a tutti.
Comunalo
Comunalo- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 19.10.11
Dimenticavo
Dimenticavo... un saluto a tutti e complimenti per l'atmosfera di serena collaborazione che si respira qui.
Comunalo.
Comunalo.
Comunalo- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 19.10.11
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