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COMPENSO PER SCAVALCO SEGRETARIO
VORREI SAPERE SE E' CORRETTO PRENDERE COME BASE PER IL CALCOLO DEL COMPENSO A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE LE SEGUENTI VOCI:
1- RETRIBUZIONE TABELLARE ( € 3.331,61)
2- R.I.A. ( € 85,53)
3- ASSEGNO PERSONALE ( € 113,59)
4- RETRIBUZIONE DI POS.NE ( € 1.430,19)
LA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NELLA MISURA DEL
40% PARI AD € 572,08 VA INSERITA?
LA RINGRAZIO
1- RETRIBUZIONE TABELLARE ( € 3.331,61)
2- R.I.A. ( € 85,53)
3- ASSEGNO PERSONALE ( € 113,59)
4- RETRIBUZIONE DI POS.NE ( € 1.430,19)
LA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NELLA MISURA DEL
40% PARI AD € 572,08 VA INSERITA?
LA RINGRAZIO
mary58- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 25.10.12
re
no
L’accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009 stabilisce che al segretario che svolge un incarico a scavalco “spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.”.
Si ritiene che tale ultima locuzione debba essere riferita a quanto disposto dal provvedimento con cui viene conferito l’incarico.
Se, infatti, nell’atto di conferimento non sono specificati i giorni di accesso, ma è fatto riferimento generico a un periodo di tempo determinato (un mese, due settimane, sessanta giorni, ecc.) il compenso in argomento deve essere riconosciuto per intero per il medesimo periodo.
Qualora, al contrario, il provvedimento di attribuzione preveda espressamente le giornate in cui il segretario dovrà svolgere l’incarico (ad esempio, per due mesi con accessi bisettimanali), dovrà essere computato, per gli stessi fini, il periodo di servizio effettivo espletato
Gli incarichi a scavalco, secondo quanto previsto dall’accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009, possono essere attribuiti “solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze”.
Trattasi, pertanto, di incarichi destinati a fronteggiare situazioni temporanee ed eccezionali.
Il suddetto contratto decentrato ha previsto, inoltre, che, per remunerare lo svolgimento degli incarichi in argomento, possa essere corrisposto esclusivamente un compenso percentuale calcolato sulla “retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.”.
Le parti negoziali, pertanto, hanno ritenuto di dover fissare in tal modo il compenso aggiuntivo che il segretario può percepire nel caso di espletamento di un incarico a scavalco, senza alcun riferimento a voci stipendiali specifiche, quale, per l’appunto, la retribuzione di risultato.
Soltanto nel caso in cui l’incarico a scavalco fosse ricoperto da un segretario in posizione di disponibilità, sussisterebbe per l’ente locale la facoltà di riconoscere l’erogazione dell’indennità di risultato, in virtù delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 389/2002 del C.d.A. Nazionale dell’Agenzia
Con circolare n.23581 del 08/07/2013 il Ministero dell’Interno interviene sulle sedi vacanti e reggenze a scavalco da parte dei Segretari Generali. Secondo tale circolare il Ministero dell’Interno precisa che a seguito della direttiva del 16/04/2013 registrata dalla Corte dei Conti in data 04/06/2013, secondo la quale per la copertura delle sedi vacanti debba farsi ricorso in via prioritaria ai segretari in disponibilità, mentre il ricorso alla procedura dello scavalco è attività residuale e temporanea, a cui è possibile ricorrere solo in via eccezionale. Pertanto, qualora non vi siano segretari in disponibilità, il ricorso agli incarichi di reggenza ad altri segretari titolari di sede, in considerazione dei nuovi compiti attribuiti dalla Legge 190/12 (anticorruzione) ed al fine di evitare soluzioni di continuità con gli incarichi, potrà avvenire per interi periodi di tempo (esempio 30 giorni) e non più per singola giornata. Nella circolare viene inoltre stabilito che gli incarichi a scavalco non potranno superare, per i segretari generali già titolari di sede, il numero massimo di 3.
Il Ministero dell'Interno, Albo Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Lombardia, in data 04.02.2013, prot. n. 58, ha trasmesso una nota specificando che al segretario a scavalco non compete il rimborso delle spese di viaggio, richiamando il Decreto dell'Unità di Missione n. 25402 del 17.05.2011
viceversa deve ritenersi attribuibile solo un indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro (]solo per i Segretari comunali che prestano servizio in convenzione")] -Circolare Agenzia Segretari n. 26877 del 26.5.2011.
L’accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009 stabilisce che al segretario che svolge un incarico a scavalco “spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.”.
Si ritiene che tale ultima locuzione debba essere riferita a quanto disposto dal provvedimento con cui viene conferito l’incarico.
Se, infatti, nell’atto di conferimento non sono specificati i giorni di accesso, ma è fatto riferimento generico a un periodo di tempo determinato (un mese, due settimane, sessanta giorni, ecc.) il compenso in argomento deve essere riconosciuto per intero per il medesimo periodo.
Qualora, al contrario, il provvedimento di attribuzione preveda espressamente le giornate in cui il segretario dovrà svolgere l’incarico (ad esempio, per due mesi con accessi bisettimanali), dovrà essere computato, per gli stessi fini, il periodo di servizio effettivo espletato
Gli incarichi a scavalco, secondo quanto previsto dall’accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009, possono essere attribuiti “solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze”.
Trattasi, pertanto, di incarichi destinati a fronteggiare situazioni temporanee ed eccezionali.
Il suddetto contratto decentrato ha previsto, inoltre, che, per remunerare lo svolgimento degli incarichi in argomento, possa essere corrisposto esclusivamente un compenso percentuale calcolato sulla “retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.”.
Le parti negoziali, pertanto, hanno ritenuto di dover fissare in tal modo il compenso aggiuntivo che il segretario può percepire nel caso di espletamento di un incarico a scavalco, senza alcun riferimento a voci stipendiali specifiche, quale, per l’appunto, la retribuzione di risultato.
Soltanto nel caso in cui l’incarico a scavalco fosse ricoperto da un segretario in posizione di disponibilità, sussisterebbe per l’ente locale la facoltà di riconoscere l’erogazione dell’indennità di risultato, in virtù delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 389/2002 del C.d.A. Nazionale dell’Agenzia
Con circolare n.23581 del 08/07/2013 il Ministero dell’Interno interviene sulle sedi vacanti e reggenze a scavalco da parte dei Segretari Generali. Secondo tale circolare il Ministero dell’Interno precisa che a seguito della direttiva del 16/04/2013 registrata dalla Corte dei Conti in data 04/06/2013, secondo la quale per la copertura delle sedi vacanti debba farsi ricorso in via prioritaria ai segretari in disponibilità, mentre il ricorso alla procedura dello scavalco è attività residuale e temporanea, a cui è possibile ricorrere solo in via eccezionale. Pertanto, qualora non vi siano segretari in disponibilità, il ricorso agli incarichi di reggenza ad altri segretari titolari di sede, in considerazione dei nuovi compiti attribuiti dalla Legge 190/12 (anticorruzione) ed al fine di evitare soluzioni di continuità con gli incarichi, potrà avvenire per interi periodi di tempo (esempio 30 giorni) e non più per singola giornata. Nella circolare viene inoltre stabilito che gli incarichi a scavalco non potranno superare, per i segretari generali già titolari di sede, il numero massimo di 3.
Il Ministero dell'Interno, Albo Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Lombardia, in data 04.02.2013, prot. n. 58, ha trasmesso una nota specificando che al segretario a scavalco non compete il rimborso delle spese di viaggio, richiamando il Decreto dell'Unità di Missione n. 25402 del 17.05.2011
viceversa deve ritenersi attribuibile solo un indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro (]solo per i Segretari comunali che prestano servizio in convenzione")] -Circolare Agenzia Segretari n. 26877 del 26.5.2011.
Re: COMPENSO PER SCAVALCO SEGRETARIO
CHIEDO SCUSA, è CORRETTO QUESTO CALCOLO
VOCI DA a) ALLA e) ANNUALI COMPRESA LA TREDICESIMA
AL TOTALE CALCOLO IL 25%
QUESTO IMPORTO (IL 25%) è IL COMPENSO PER UN MESE? ANNUALE? DEVO DIVIDERLO PER 12 E MOLTIPLICARLO PER I MESI PER IL QUALE E' AFFIDATO L'INCARICO?
COSA SI INTENDE PER "ragguagliata al periodo di incarico"?
SCUSATE MA NON HO MAI AVUTO UN SEGRETARIO A SCAVALCO!
AD ESEMPIO SE IL 25% VENISSE 3000 EURO, E IL PERIODO DI SCAVALCO è DUE MESI...
QUANT'è IL COMPENSO? 6000 O 500 (3000/12 * 2) ?
GRAZIE MILLE!
VOCI DA a) ALLA e) ANNUALI COMPRESA LA TREDICESIMA
AL TOTALE CALCOLO IL 25%
QUESTO IMPORTO (IL 25%) è IL COMPENSO PER UN MESE? ANNUALE? DEVO DIVIDERLO PER 12 E MOLTIPLICARLO PER I MESI PER IL QUALE E' AFFIDATO L'INCARICO?
COSA SI INTENDE PER "ragguagliata al periodo di incarico"?
SCUSATE MA NON HO MAI AVUTO UN SEGRETARIO A SCAVALCO!
AD ESEMPIO SE IL 25% VENISSE 3000 EURO, E IL PERIODO DI SCAVALCO è DUE MESI...
QUANT'è IL COMPENSO? 6000 O 500 (3000/12 * 2) ?
GRAZIE MILLE!
Dolci- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 14.02.12
Re: COMPENSO PER SCAVALCO SEGRETARIO
INOLTRE, GLI ONERI VANNO CALCOLATI? GRAZIE!!!!!!!!
Dolci- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 14.02.12
re
beh per avere l'importo mensile se metti a base di calcolo l'importo annuo delle voci compresa tredicesima devi dividere per 13 ovviamente ed avrai il mensile.
il mensile diviso 26 per il numero di fiorni di scavalco hai l'importo
il mensile diviso 26 per il numero di fiorni di scavalco hai l'importo
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