Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
ICI E COMODATO GRATUITO EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

ICI E COMODATO GRATUITO

2 partecipanti

Andare in basso

ICI E COMODATO GRATUITO Empty ICI E COMODATO GRATUITO

Messaggio  Giuseppina NEGRO Gio 21 Nov 2013 - 1:49

Due coniugi, uno residente ed uno non residente, sono comproprietari al 50% di due unità immobiliari (una ad uso abitativo e l’altra ad uso pertinenziale). A seguito della notifica di un accertamento ICI per l’anno 2008 per omesso pagamento dell’imposta dovuta al coniuge non residente è stato presentato un contratto di comodato gratuito, datato genericamente gennaio 2007 e non registrato, con il quale il contribuente sanzionato, concedeva in comodato le due unità immobiliari oggetto di accertamento al coniuge residente. Contestualmente alla presentazione del suddetto contratto è stato chiesto l’annullamento del provvedimento ICI sostenendo che le due unità immobiliari, in quanto oggetto di comodato gratuito, sono equiparabili all’abitazione principale e pertanto sulle stesse non è dovuta l’imposta comunale sugli immobili.  
Nel regolamento comunale di applicazione dell’I.C.I.  si è stabilito che “ si considera abitazione principale, con le relative pertinenze l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado (genitori e figli) a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente.”
In considerazione del fatto che nel Regolamento si parla di parenti di 1° grado (genitori e figli) e non di coniugi e del fatto che il contratto di comodato gratuito non risulta essere stato registrato presso i competenti uffici è corretto respingere la richiesta di annullamento del provvedimento emesso non ricorrendo i presupposti per equiparare le unità immobiliari oggetto di accertamento all’abitazione principale?
Si segnala inoltre che non è mai stata presentata alcuna dichiarazione I.C.I. nella quale sia stato denunciata la cessione in comodato gratuito dell’immobile.

Giuseppina NEGRO

Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 21.11.13

Torna in alto Andare in basso

ICI E COMODATO GRATUITO Empty re

Messaggio  Paolo Gros Gio 21 Nov 2013 - 1:52

non vi e' dubbio alcuno che l'equiparazione non spetti in assoluto
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.