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ICI E COMODATO GRATUITO
Due coniugi, uno residente ed uno non residente, sono comproprietari al 50% di due unità immobiliari (una ad uso abitativo e l’altra ad uso pertinenziale). A seguito della notifica di un accertamento ICI per l’anno 2008 per omesso pagamento dell’imposta dovuta al coniuge non residente è stato presentato un contratto di comodato gratuito, datato genericamente gennaio 2007 e non registrato, con il quale il contribuente sanzionato, concedeva in comodato le due unità immobiliari oggetto di accertamento al coniuge residente. Contestualmente alla presentazione del suddetto contratto è stato chiesto l’annullamento del provvedimento ICI sostenendo che le due unità immobiliari, in quanto oggetto di comodato gratuito, sono equiparabili all’abitazione principale e pertanto sulle stesse non è dovuta l’imposta comunale sugli immobili.
Nel regolamento comunale di applicazione dell’I.C.I. si è stabilito che “ si considera abitazione principale, con le relative pertinenze l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado (genitori e figli) a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente.”
In considerazione del fatto che nel Regolamento si parla di parenti di 1° grado (genitori e figli) e non di coniugi e del fatto che il contratto di comodato gratuito non risulta essere stato registrato presso i competenti uffici è corretto respingere la richiesta di annullamento del provvedimento emesso non ricorrendo i presupposti per equiparare le unità immobiliari oggetto di accertamento all’abitazione principale?
Si segnala inoltre che non è mai stata presentata alcuna dichiarazione I.C.I. nella quale sia stato denunciata la cessione in comodato gratuito dell’immobile.
Nel regolamento comunale di applicazione dell’I.C.I. si è stabilito che “ si considera abitazione principale, con le relative pertinenze l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado (genitori e figli) a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente.”
In considerazione del fatto che nel Regolamento si parla di parenti di 1° grado (genitori e figli) e non di coniugi e del fatto che il contratto di comodato gratuito non risulta essere stato registrato presso i competenti uffici è corretto respingere la richiesta di annullamento del provvedimento emesso non ricorrendo i presupposti per equiparare le unità immobiliari oggetto di accertamento all’abitazione principale?
Si segnala inoltre che non è mai stata presentata alcuna dichiarazione I.C.I. nella quale sia stato denunciata la cessione in comodato gratuito dell’immobile.
Giuseppina NEGRO- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 21.11.13
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