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http://www.irpef.info/in arrivo ancora proroga EQUITALIA fino 31.12.2014
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in arrivo ancora proroga EQUITALIA fino 31.12.2014
Ddl Stabilita':Legnini, in arrivo proroga 1 anno concessioni Comuni-Equitalia -3-
11/22/2013 - 20:08
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 nov - La proroga e' dal dicembre 2013 al dicembre 2014
A questa misura, l'emendamento che il Governo sta per depositare in commissione Bilancio del Senato ne affianca altre per potenziare l'efficienza dell'amministrazione finanziaria in materia di riscossione, in particolare sulla mediazione tributaria.
11/22/2013 - 20:08
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 nov - La proroga e' dal dicembre 2013 al dicembre 2014
A questa misura, l'emendamento che il Governo sta per depositare in commissione Bilancio del Senato ne affianca altre per potenziare l'efficienza dell'amministrazione finanziaria in materia di riscossione, in particolare sulla mediazione tributaria.
Re: in arrivo ancora proroga EQUITALIA fino 31.12.2014
AGGIUNTO IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013
2‐ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il31 dicembre 2013 31 dicembre 2014
18.1000
IL GOVERNO
All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: ''31 dicembre 2013'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''.
24-ter. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:
a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.'';
2) al comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi'';
3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: ''Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali'';
4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
''9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2.'';
b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente articolo;
c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportatele seguenti modifiche:
1) al comma 533, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
''c) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate.'';
2) dopo il comma 533 è introdotto il seguente:
''533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti'';
d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è sostituito dal seguente:
''Art. 17
(Controlli sull'attività di riscossione)
1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolta dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.
3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.''
e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A allegata al decreto ministeriale del 21 novembre 2000 con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;
f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;
g) all'articolo 6, comma 21-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''Per il triennio 2011-2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per il quinquennio 2011-2015'';
h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la fàcoltà di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate».
2‐ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il
18.1000
IL GOVERNO
All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: ''31 dicembre 2013'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''.
24-ter. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:
a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.'';
2) al comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi'';
3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: ''Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali'';
4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
''9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2.'';
b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente articolo;
c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportatele seguenti modifiche:
1) al comma 533, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
''c) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate.'';
2) dopo il comma 533 è introdotto il seguente:
''533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti'';
d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è sostituito dal seguente:
''Art. 17
(Controlli sull'attività di riscossione)
1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolta dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.
3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.''
e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A allegata al decreto ministeriale del 21 novembre 2000 con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;
f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;
g) all'articolo 6, comma 21-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''Per il triennio 2011-2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per il quinquennio 2011-2015'';
h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la fàcoltà di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate».
Re: in arrivo ancora proroga EQUITALIA fino 31.12.2014
sono del parere che in un settore cosi delicato una società pubblica debba sempre essere presente dotandosi però di sistemi operativi che non assicurino una maggiore certezza e celerità nella riscossione....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: in arrivo ancora proroga EQUITALIA fino 31.12.2014
Comma 610 legge stabilità:
610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Proroga Equitalia
Ciao Paolo e colleghi,
sono una principiante in materia di tributi e avrei bisogno di una Vs. preziosa consulenza.
Considerata l'ennesima proroga di Equitalia fino al 31.12.2014 come mi devo comportare con l'imposta sulla pubblicità che è affidata ad una società in house e scade il 31/12/2013?
Posso prorogare la convenzione ancora per un anno?
Nel caso in cui ciò fosse possibile la mia amministrazione vorrebbe gestire diversamente il pagamento dell'imposta rispetto a quanto avvenuto fin'ora: vorrebbe cioè far versare i contribuenti direttamente nelle casse del comune (su c/c postale o direttamente presso la tesoreria).
Ma questo mi sembra che contrasti con quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 507/1993.
???? Help!!!!!
sono una principiante in materia di tributi e avrei bisogno di una Vs. preziosa consulenza.
Considerata l'ennesima proroga di Equitalia fino al 31.12.2014 come mi devo comportare con l'imposta sulla pubblicità che è affidata ad una società in house e scade il 31/12/2013?
Posso prorogare la convenzione ancora per un anno?
Nel caso in cui ciò fosse possibile la mia amministrazione vorrebbe gestire diversamente il pagamento dell'imposta rispetto a quanto avvenuto fin'ora: vorrebbe cioè far versare i contribuenti direttamente nelle casse del comune (su c/c postale o direttamente presso la tesoreria).
Ma questo mi sembra che contrasti con quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 507/1993.
???? Help!!!!!
Soelfa- Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 14.12.11
re
e' possibile la proroga poiche sarebbe tecnica ad esdaurimento delle imposte
legge di stabilità 2014 ( legge 27.12.2013 n.147)
art.1 comma 714
714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».
legge di stabilità 2014 ( legge 27.12.2013 n.147)
art.1 comma 714
714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».
Proroga Equitalia
Grazie Paolo per la risposta.
Potresti dirmi se è fattibile la volontà dell'amministrazione di incassare direttamente l'imposta lasciando alla società in house solo l'attività di liquidazione e accertamento?
Se modifico le attuali condizioni contrattuali si può sempre parlare di proroga?
E per ultimo: la competenza è della Giunta o del Consiglio?
Ti ringrazio
Potresti dirmi se è fattibile la volontà dell'amministrazione di incassare direttamente l'imposta lasciando alla società in house solo l'attività di liquidazione e accertamento?
Se modifico le attuali condizioni contrattuali si può sempre parlare di proroga?
E per ultimo: la competenza è della Giunta o del Consiglio?
Ti ringrazio
Soelfa- Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 14.12.11
re
prorogare significa portare oltre il termine naturale lo stesso contratto senza nulla variare ed e' sempre provvedimento di carattere tecnico e la competenza e' della GC
Re: in arrivo ancora proroga EQUITALIA fino 31.12.2014
il mio comune decise dal 2011 di non rinnovare la concessione ad Equitalia (anche prchè era scaduta il 31.12.2010)
Abbiamo attivato la gara per affidare ad altro soggetto iscritto all'albo.
dire se la scelta fu opportuna o meno, onestamente non lo so, visto che i problemi (per quanto mi riguarda) sono aumentati.
ho la sensazione che per la riscossione coattiva dell'ICI e della TARSU saranno dolori ....
Abbiamo attivato la gara per affidare ad altro soggetto iscritto all'albo.
dire se la scelta fu opportuna o meno, onestamente non lo so, visto che i problemi (per quanto mi riguarda) sono aumentati.
ho la sensazione che per la riscossione coattiva dell'ICI e della TARSU saranno dolori ....
mafalda.rossi- Messaggi : 265
Data d'iscrizione : 14.03.13
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