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http://www.irpef.info/URGENTE: parere revisore su bilancio di previsione 2013 e assenza convocazione consiglio
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URGENTE: parere revisore su bilancio di previsione 2013 e assenza convocazione consiglio
Buongiorno, oggi dovrebbe esserci il consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione 2013. Io, in quanto revisore, ancora non ho ricevuto la convocazione dell'assemblea ne alcun altro tipo di comunicazione (email, sms, telefonata, etc.) circa la effettiva tenuta dell'assemblea per questa sera. Ne sono a conoscenza soltanto perché il 18 novembre scorso, parlando con il responsabile del servizio finanziario, è venuto fuori l'argomento e mi ha consegnato due stampe provvisorie delle entrate e uscite per il 2013. Tra l'altro, mi è stata consegnata soltanto una parte della documentazione necessaria al rilascio del parere tramite email del 22 novembre scorso. Con questa documentazione non è possibile rendere un parere completo. Se non vado in consiglio stasera (ma non sono neanche sicuro che ci sia) rischio qualcosa? Il comune non approvando il bilancio cosa rischia? Sono costretto a rendere un parere effettivamente molto incompleto pur se non ho avuto tutta la documentazione e la convocazione?
Sono davvero in ansia...
Sono davvero in ansia...
Gianluca Romanelli- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 23.09.13
re
come revisore in questa paerticolare e strana situazione non hai alcuna colpa se non quella di non aver sollecitato il CC all'adozione del bilancio ed allatrasmissione degli atti nei tempi previsti dal regolamento.
Mi e' oscuro come sia possibile approvare un bilancio senza parere del revisore ( la partecipazione del revisore al CC non e' assolutamente prevista e meno che mai obbligatoria)
A bilancio approvato segnala ala corte il problema , il consiglio che scioglieranno e' il loro , cosi' come il problema
Mi e' oscuro come sia possibile approvare un bilancio senza parere del revisore ( la partecipazione del revisore al CC non e' assolutamente prevista e meno che mai obbligatoria)
A bilancio approvato segnala ala corte il problema , il consiglio che scioglieranno e' il loro , cosi' come il problema
Articolo interessante
L’art. 3, comma 1, lett. l), del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12, nel soggiungere all’art. 227 il comma 2-bis del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), ha equiparato per gli Enti Locali il rendiconto di gestione al bilancio di previsione quanto ad effetti in caso di sua mancata approvazione nei termini.
In virtù di tale assioma, una volta trascorsa la data entro cui rendicontare l’attività dei Comuni e delle Province, secondo le forme contabili previste, senza che il relativo documento sia stato approvato, viene ad azionarsi la procedura prevista dall’art. 141, comma 2, del Tuel, che a sua volta disciplina la fattispecie che può portare allo scioglimento del Consiglio comunale (o provinciale) qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato nel termine previsto; si aziona una diversa modalità a seconda che la Giunta abbia provveduto o meno a redigere lo schema del documento contabile nei termini di legge.
Nell’inerzia dell’Organo esecutivo, il Prefetto nomina un Commissario affinché predisponga d’ufficio il richiamato schema ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio comunale (o provinciale). Una volta che il Commissario ha adempiuto al suo compito, il massimo rappresentate del Ministero dell’Interno sul territorio assegna all’Organo deliberante, con lettera notificata ai singoli membri del Consesso assembleare, un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del bilancio (ovvero del rendiconto). Tale ultimo comportamento è assunto dal Prefetto anche nel caso in cui lo schema del documento contabile, pur approntato regolarmente dalla Giunta, non sia stato poi approvato dal Consiglio nei termini previsti dalla legge. Se i Consiglieri del Comune o della Provincia non rispettano le indicazioni contenute nella lettera loro notificata, il Prefetto esercita i suoi poteri sostitutivi e nomina un Commissario con l’incarico di approvare il bilancio (ovvero il rendiconto); contestualmente iniziando la procedura per lo scioglimento del Consiglio (art. 1, comma 2, Dl. n. 13/02 menzionato).
Ciò detto, occorre specificare che la nomina del ridetto Commissario, nei modi sopra esplicitati, trova vigenza solamente qualora lo Statuto degli Enti Locali non disciplini diversamente. Questo significa che il perno della procedura può non essere il Prefetto, potendo altro soggetto – per via dell’autonomia statutaria – assumere i compiti indicati nel comma 2 del Decreto appena citato[3]: scegliere ed incaricare il Commissario della predisposizione dello schema di bilancio (ovvero di rendiconto) e/o dell’approvazione del medesimo documento. Ciò, fermo restando che l’intero percorso previsto nello Statuto deve essere portato a termine al massimo entro 50 giorni dal termine previsto per l’approvazione del bilancio (ovvero del rendiconto) ex art. 1, comma 3, Dl. n. 13/02. Del provvedimento sostitutivo va comunque informato il Prefetto per l’avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio.
Pertanto, il relativo inadempimento delle Amministrazioni locali determina delle conseguenze che possono portare, nei casi più gravi, allo scioglimento dei Consigli comunali (o provinciali) e che sono rigidamente regolamentate nel citato art. 109-bis, che testualmente recita: “In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l’Assessore regionale per gli Enti Locali nomina, anche senza previa diffida, un Commissario per la predisposizione d’ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del Consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa. Il Commissario provvede, altresì, all’approvazione del bilancio in sostituzione del Consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma. Il Consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'art. 54 dell’Ordinamento amministrativo degli Enti Locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento. La sospensione del Consiglio di cui al precedente comma è decretata dall’Assessore regionale per gli Enti Locali, il quale, con lo stesso Decreto, nomina un Commissario per la provvisoria gestione del Comune”.
In virtù di tale assioma, una volta trascorsa la data entro cui rendicontare l’attività dei Comuni e delle Province, secondo le forme contabili previste, senza che il relativo documento sia stato approvato, viene ad azionarsi la procedura prevista dall’art. 141, comma 2, del Tuel, che a sua volta disciplina la fattispecie che può portare allo scioglimento del Consiglio comunale (o provinciale) qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato nel termine previsto; si aziona una diversa modalità a seconda che la Giunta abbia provveduto o meno a redigere lo schema del documento contabile nei termini di legge.
Nell’inerzia dell’Organo esecutivo, il Prefetto nomina un Commissario affinché predisponga d’ufficio il richiamato schema ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio comunale (o provinciale). Una volta che il Commissario ha adempiuto al suo compito, il massimo rappresentate del Ministero dell’Interno sul territorio assegna all’Organo deliberante, con lettera notificata ai singoli membri del Consesso assembleare, un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del bilancio (ovvero del rendiconto). Tale ultimo comportamento è assunto dal Prefetto anche nel caso in cui lo schema del documento contabile, pur approntato regolarmente dalla Giunta, non sia stato poi approvato dal Consiglio nei termini previsti dalla legge. Se i Consiglieri del Comune o della Provincia non rispettano le indicazioni contenute nella lettera loro notificata, il Prefetto esercita i suoi poteri sostitutivi e nomina un Commissario con l’incarico di approvare il bilancio (ovvero il rendiconto); contestualmente iniziando la procedura per lo scioglimento del Consiglio (art. 1, comma 2, Dl. n. 13/02 menzionato).
Ciò detto, occorre specificare che la nomina del ridetto Commissario, nei modi sopra esplicitati, trova vigenza solamente qualora lo Statuto degli Enti Locali non disciplini diversamente. Questo significa che il perno della procedura può non essere il Prefetto, potendo altro soggetto – per via dell’autonomia statutaria – assumere i compiti indicati nel comma 2 del Decreto appena citato[3]: scegliere ed incaricare il Commissario della predisposizione dello schema di bilancio (ovvero di rendiconto) e/o dell’approvazione del medesimo documento. Ciò, fermo restando che l’intero percorso previsto nello Statuto deve essere portato a termine al massimo entro 50 giorni dal termine previsto per l’approvazione del bilancio (ovvero del rendiconto) ex art. 1, comma 3, Dl. n. 13/02. Del provvedimento sostitutivo va comunque informato il Prefetto per l’avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio.
Pertanto, il relativo inadempimento delle Amministrazioni locali determina delle conseguenze che possono portare, nei casi più gravi, allo scioglimento dei Consigli comunali (o provinciali) e che sono rigidamente regolamentate nel citato art. 109-bis, che testualmente recita: “In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l’Assessore regionale per gli Enti Locali nomina, anche senza previa diffida, un Commissario per la predisposizione d’ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del Consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa. Il Commissario provvede, altresì, all’approvazione del bilancio in sostituzione del Consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma. Il Consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'art. 54 dell’Ordinamento amministrativo degli Enti Locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento. La sospensione del Consiglio di cui al precedente comma è decretata dall’Assessore regionale per gli Enti Locali, il quale, con lo stesso Decreto, nomina un Commissario per la provvisoria gestione del Comune”.
adelecz- Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 09.07.13
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