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http://www.irpef.info/IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
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IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
visto che negli altri post ognuno dice la sua, con il risultato che non si capisce nulla, mi permetto di aprire questo thread, basato su un'attenta lettura del D.L. 133/2013, della cui seguente interpretazione sono abbastanza convinto:
- i terreni di soggetti che non sono imprenditori agricoli o coltivatori diretti pagano solo l'importo della seconda rata (la prima resta sospesa) in base all'aliquota deliberata dal Comune (che sia il 0,76% o che sia l'1,06% non cambia nulla);
- i terreni, anche incolti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, non pagano nulla se l'aliquota deliberata dal Comune è rimasta quella base del 0,76%, mentre se il Comune l'ha aumentata, pagano entro il 16 gennaio il 40% della differenza fra l'importo dell'imposta calcolata con l'aliquota maggiorata deliberata dal Comune e l'importo dell'imposta calcolata con l'aliquota base del 0,76% (e tale calcolo va effettuato sull'intero anno).
- i terreni di soggetti che non sono imprenditori agricoli o coltivatori diretti pagano solo l'importo della seconda rata (la prima resta sospesa) in base all'aliquota deliberata dal Comune (che sia il 0,76% o che sia l'1,06% non cambia nulla);
- i terreni, anche incolti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, non pagano nulla se l'aliquota deliberata dal Comune è rimasta quella base del 0,76%, mentre se il Comune l'ha aumentata, pagano entro il 16 gennaio il 40% della differenza fra l'importo dell'imposta calcolata con l'aliquota maggiorata deliberata dal Comune e l'importo dell'imposta calcolata con l'aliquota base del 0,76% (e tale calcolo va effettuato sull'intero anno).
berlusca- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 21.09.12
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
se devo guardare gli accrediti che intendono dare come 2 rata per terreni agricoli non posso pensare ad una sola interpretazione i proprietari non coltivatori pagano integralmente la 2 rata ...nei comuni dove opero siamo in presenza rispetto alla 1 rata di ristoro per terreni agricoli ,di riduzioni che vanno dal 60 all' 80 per cento......
purtroppo stanno combinando solo guai....e obiettivamente sfornano norme incomprensibili......
purtroppo stanno combinando solo guai....e obiettivamente sfornano norme incomprensibili......
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
Ho ancora alcuni dubbi !
Esempio: soggetti non coltivatori diretti ed aliquota IMU 2013 per terreni agricoli = 8,8 per mille
1) pagare entro il 16 Dic 2013 la seconda rata IMU 2013 (secondo semestre) ad aliquota del 7,6 per mille;
2) pagare entro il 16 Gen 2014 il conguaglio (intero anno) pari al 40% del dovuto in base ad aliquota differenziale dell' 1,2 per mille.
Che ne dite ?
Esempio: soggetti non coltivatori diretti ed aliquota IMU 2013 per terreni agricoli = 8,8 per mille
1) pagare entro il 16 Dic 2013 la seconda rata IMU 2013 (secondo semestre) ad aliquota del 7,6 per mille;
2) pagare entro il 16 Gen 2014 il conguaglio (intero anno) pari al 40% del dovuto in base ad aliquota differenziale dell' 1,2 per mille.
Che ne dite ?
ZAGOR- Messaggi : 194
Data d'iscrizione : 16.05.12
terreni comuni montani
Il nostro è un comune montano dove l'IMU non è mai stata pagata sui terreni.
Ora cosa succede?
Grazie
Ora cosa succede?
Grazie
VINAI MARIAPAOLA- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 06.02.13
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
Comuni Montani TERRENI ESENTI (sia agricoli che incolti)
- Con il dl 54 /2013 e 102/2013 è stata sospesa poi abolita la prima rata per :
comma 5, art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
- Pertanto la prima rata viene abolita per tutti i terreni agricoli, sia se posseduti e condotti dai coltivatori diretti che non coltivatori
- Non godono dell’abolizione i terreni “incolti” (no set aside)
- Con il dl 133 è stata abolita la seconda rata per :
d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Pertanto la seconda rata viene abolita per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (il nonché quelli non coltivati, nel caso, si ritiene sia riferito ai terreni in set-aside)
- Non godono dell’abolizione i terreni “incolti” (no set aside)
- L’agevolazione per la seconda rata non si applica per i terreni agricoli che sono posseduti da soggetti non coltivatori
- Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria :
Fermo restando dovrebbe significare che “comunque” deve essere versato il 40% della differenza tra aliquota di base e aliquota comunale (qualora superiore ovviamente), per ciascuna tipologia di immobili, e quindi compresi i terreni agricoli, siano essi di coltivatori o non coltivatori
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
Pertanto
1) Per COLTIVATORI diretti :
a) Terreni Agricoli : 1^ e 2^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
c) Terreni “incolti” (non set aside) – 1^ e 2^ rata DOVUTA
2) Per NON coltivatori diretti :
a) Terreni Agricoli – 1^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli – 2^ rata DOVUTA ad aliquota 7,6
c) Terreni Agricoli : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
d) Terreni “incolti” – 1^ e 2^ rata DOVUTA
E’ peggio di un rebus ………………………. E' solamente una interpretazione personale che ognuno potrà valutare come meglio crede
- Con il dl 54 /2013 e 102/2013 è stata sospesa poi abolita la prima rata per :
comma 5, art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
- Pertanto la prima rata viene abolita per tutti i terreni agricoli, sia se posseduti e condotti dai coltivatori diretti che non coltivatori
- Non godono dell’abolizione i terreni “incolti” (no set aside)
- Con il dl 133 è stata abolita la seconda rata per :
d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Pertanto la seconda rata viene abolita per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (il nonché quelli non coltivati, nel caso, si ritiene sia riferito ai terreni in set-aside)
- Non godono dell’abolizione i terreni “incolti” (no set aside)
- L’agevolazione per la seconda rata non si applica per i terreni agricoli che sono posseduti da soggetti non coltivatori
- Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria :
Fermo restando dovrebbe significare che “comunque” deve essere versato il 40% della differenza tra aliquota di base e aliquota comunale (qualora superiore ovviamente), per ciascuna tipologia di immobili, e quindi compresi i terreni agricoli, siano essi di coltivatori o non coltivatori
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
Pertanto
1) Per COLTIVATORI diretti :
a) Terreni Agricoli : 1^ e 2^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
c) Terreni “incolti” (non set aside) – 1^ e 2^ rata DOVUTA
2) Per NON coltivatori diretti :
a) Terreni Agricoli – 1^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli – 2^ rata DOVUTA ad aliquota 7,6
c) Terreni Agricoli : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
d) Terreni “incolti” – 1^ e 2^ rata DOVUTA
E’ peggio di un rebus ………………………. E' solamente una interpretazione personale che ognuno potrà valutare come meglio crede
TERRENI COMUNI MONTANI
Quindi i terreni situati in comuni montani continuano ad essere esenti dall'IMU indipendentemente se siano coltivati o no in base al decreto legislativo 504, art 7?
Grazie mille
Grazie mille
VINAI MARIAPAOLA- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 06.02.13
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
rimango dell'opinione che i proprietari di terreni (esclusi quelli già esenti come quelli montani)non coltivatori o comunque non iscritti alla previdenza paghino la seconda rata secondo le aliquote di ciascun comune
invece i proprietari coltivatori o comunque iscritti alla previdenza agricola siano esenti
"Lo avevamo promesso e abbiamo mantenuto la parola data: la seconda rata Imu non verrà pagata per i fabbricati rurali e per i terreni agricoli degli imprenditori agricoli professionali. Allo stesso tempo abbiamo dimezzato l'onere dell'Imu per i terreni agricoli posseduti da non agricoltori. Lo dovevamo a tutti gli agricoltori italiani, che lo scorso anno avevano subito questa tassa, ingiusta due volte, perché colpisce un bene produttivo come la terra". Questo il commento del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, alla decisione da parte del Consiglio dei Ministri di abolire la seconda rata dell'Imu sui terreni e fabbricati rurali.(Ministro agricoltura de gerolamo)
invece i proprietari coltivatori o comunque iscritti alla previdenza agricola siano esenti
"Lo avevamo promesso e abbiamo mantenuto la parola data: la seconda rata Imu non verrà pagata per i fabbricati rurali e per i terreni agricoli degli imprenditori agricoli professionali. Allo stesso tempo abbiamo dimezzato l'onere dell'Imu per i terreni agricoli posseduti da non agricoltori. Lo dovevamo a tutti gli agricoltori italiani, che lo scorso anno avevano subito questa tassa, ingiusta due volte, perché colpisce un bene produttivo come la terra". Questo il commento del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, alla decisione da parte del Consiglio dei Ministri di abolire la seconda rata dell'Imu sui terreni e fabbricati rurali.(Ministro agricoltura de gerolamo)
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
anche la seconda rata dell'abitazione principale è abolita (sulla carta)
ma è "istituita" la rata suppletiva (mini-imu) del 40% al 16.01.2014
cmq vedremo come predisporranno i programmi di calcolo i sito specializzati
ma è "istituita" la rata suppletiva (mini-imu) del 40% al 16.01.2014
cmq vedremo come predisporranno i programmi di calcolo i sito specializzati
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
forse è meglio che intervengano a livello legislativo....e subito....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
Per puntualizzare meglio:VINAI MARIAPAOLA ha scritto:Quindi i terreni situati in comuni montani continuano ad essere esenti dall'IMU indipendentemente se siano coltivati o no in base al decreto legislativo 504, art 7?
Grazie mille
i terreni agricoli, che normalmente pagano l'IMU, nei comuni montani sono ESENTI dall'IMU 2013;
i terreni "non agricoli" (cioè quelli che non sono di coltivatori) sono ESCLUSI dall'IMU 2013 (perché ancora IMU "sperimentale"... quando si andrà a regime dalla lettura della norma direi che dovrà essere pagata)
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
come + volte scritto sul forum, e poi ribadito dal ministero anche nelle istruzioni dichiarazione imu, ritengo proprio di no
però non riapriamo una lunghissima serie di ma, forse, potrebbe
l'argomento è stato dibattuto oltre il dovuto ed ognuno avrà fatto le sue considerazioni
però non riapriamo una lunghissima serie di ma, forse, potrebbe
l'argomento è stato dibattuto oltre il dovuto ed ognuno avrà fatto le sue considerazioni
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
Lucio Guerra ha scritto:Comuni Montani TERRENI ESENTI (sia agricoli che incolti)
- Con il dl 54 /2013 e 102/2013 è stata sospesa poi abolita la prima rata per :
comma 5, art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
- Pertanto la prima rata viene abolita per tutti i terreni agricoli, sia se posseduti e condotti dai coltivatori diretti che non coltivatori
- Non godono dell’abolizione i terreni “incolti” (no set aside)
- Con il dl 133 è stata abolita la seconda rata per :
d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Pertanto la seconda rata viene abolita per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (il nonché quelli non coltivati, nel caso, si ritiene sia riferito ai terreni in set-aside)
- Non godono dell’abolizione i terreni “incolti” (no set aside)
- L’agevolazione per la seconda rata non si applica per i terreni agricoli che sono posseduti da soggetti non coltivatori
- Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria :
Fermo restando dovrebbe significare che “comunque” deve essere versato il 40% della differenza tra aliquota di base e aliquota comunale (qualora superiore ovviamente), per ciascuna tipologia di immobili, e quindi compresi i terreni agricoli, siano essi di coltivatori o non coltivatori
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
Pertanto
1) Per COLTIVATORI diretti :
a) Terreni Agricoli : 1^ e 2^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
c) Terreni “incolti” (non set aside) – 1^ e 2^ rata DOVUTA
2) Per NON coltivatori diretti :
a) Terreni Agricoli – 1^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli – 2^ rata DOVUTA ad aliquota 7,6
c) Terreni Agricoli : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
d) Terreni “incolti” – 1^ e 2^ rata DOVUTA
E’ peggio di un rebus ………………………. E' solamente una interpretazione personale che ognuno potrà valutare come meglio crede
Lucio, scusami non ho capito solo la parte in grassetto
ciao
francescaco- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 09.11.12
Sono perplesso
Buongiorno, chiedo scusa dell'intromissione.
ho un dubbio, mio padre possiede un'azienda agricola (proprietario) dal 2000 è in pensione come coltivatore diretto, io ho preso in affitto da lui l'azienda. Quindi sono un coltivatore diretto (partita iva e previdenza agricola), mio padre però è ancora iscritto nella previdenza agricola (versa parte dei contributi, ha 70 anni.) e risulta esere mio coadiuvante (dal prospetto della previdenza), quindi collabora nella conduzione dell'azienda.
Alla luce di questo la seconda rata imu la devo pagare o no? Se si devo usare i coeficenti agevolati per gli agricoltori o no (quelli di rivalutazione del reddito domenicale).
francesco.
ho un dubbio, mio padre possiede un'azienda agricola (proprietario) dal 2000 è in pensione come coltivatore diretto, io ho preso in affitto da lui l'azienda. Quindi sono un coltivatore diretto (partita iva e previdenza agricola), mio padre però è ancora iscritto nella previdenza agricola (versa parte dei contributi, ha 70 anni.) e risulta esere mio coadiuvante (dal prospetto della previdenza), quindi collabora nella conduzione dell'azienda.
Alla luce di questo la seconda rata imu la devo pagare o no? Se si devo usare i coeficenti agevolati per gli agricoltori o no (quelli di rivalutazione del reddito domenicale).
francesco.
francesco1966- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 05.12.13
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.francescaco ha scritto:Lucio, scusami non ho capito solo la parte in grassettoLucio Guerra ha scritto:Comuni Montani TERRENI ESENTI (sia agricoli che incolti)
- Con il dl 54 /2013 e 102/2013 è stata sospesa poi abolita la prima rata per :
comma 5, art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
- Pertanto la prima rata viene abolita per tutti i terreni agricoli, sia se posseduti e condotti dai coltivatori diretti che non coltivatori
- Non godono dell’abolizione i terreni “incolti” (no set aside)
- Con il dl 133 è stata abolita la seconda rata per :
d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Pertanto la seconda rata viene abolita per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (il nonché quelli non coltivati, nel caso, si ritiene sia riferito ai terreni in set-aside)
- Non godono dell’abolizione i terreni “incolti” (no set aside)
- L’agevolazione per la seconda rata non si applica per i terreni agricoli che sono posseduti da soggetti non coltivatori
- Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria :
Fermo restando dovrebbe significare che “comunque” deve essere versato il 40% della differenza tra aliquota di base e aliquota comunale (qualora superiore ovviamente), per ciascuna tipologia di immobili, e quindi compresi i terreni agricoli, siano essi di coltivatori o non coltivatori
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
Pertanto
1) Per COLTIVATORI diretti :
a) Terreni Agricoli : 1^ e 2^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
c) Terreni “incolti” (non set aside) – 1^ e 2^ rata DOVUTA
2) Per NON coltivatori diretti :
a) Terreni Agricoli – 1^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli – 2^ rata DOVUTA ad aliquota 7,6
c) Terreni Agricoli : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
d) Terreni “incolti” – 1^ e 2^ rata DOVUTA
E’ peggio di un rebus ………………………. E' solamente una interpretazione personale che ognuno potrà valutare come meglio crede
ciao
tra le tipologie di immobili di cui al comma 1 rientrano i terreni agricoli, senza specificare, sempre al comma 5, se di coltivatori o non coltivatori
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
trattandosi di terreno in affitto non è rispettato il requisito "posseduti e condotti" (ritengo sia riferito al fatto che debbano essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto) e pertanto non ritengo applicabile l'agevolazionefrancesco1966 ha scritto:Buongiorno, chiedo scusa dell'intromissione.
ho un dubbio, mio padre possiede un'azienda agricola (proprietario) dal 2000 è in pensione come coltivatore diretto, io ho preso in affitto da lui l'azienda. Quindi sono un coltivatore diretto (partita iva e previdenza agricola), mio padre però è ancora iscritto nella previdenza agricola (versa parte dei contributi, ha 70 anni.) e risulta esere mio coadiuvante (dal prospetto della previdenza), quindi collabora nella conduzione dell'azienda.
Alla luce di questo la seconda rata imu la devo pagare o no? Se si devo usare i coeficenti agevolati per gli agricoltori o no (quelli di rivalutazione del reddito domenicale).
francesco.
d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto‐legge n. 201 del 2011.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.
Re: IMU 2013 sui terreni agricoli: facciamo chiarezza una volta per tutte.
Terreni agricoli. L'esenzione della seconda rata dell'Imu è stata estesa anche ai terreni agricoli. Ma coloro che possiedono terreni dichiarati agricoli, ma non hanno i requisiti come coltivatori o imprenditori, hanno comunque l'obbligo di pagare la seconda rata entro il 16 dicembre prossimo, sulla base dell'aliquota stabilita dal comune per il 2013. Il decreto non detta altre indicazioni, per cui allo stato attuale è dovuta solo la seconda rata, quindi l'importo calcolato solo su sei mesi di possesso. Lo stesso decreto non esenta dal pagamento, invece, i fabbricati a meno che non siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'agricoltore.
economia e finanza di la Repubblica
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