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http://www.irpef.info/TARES: Determinazione occupanti utenze domestiche non residenti ... nelle more
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TARES: Determinazione occupanti utenze domestiche non residenti ... nelle more
Sono un contribuente e vi chiedo gentilmente un aiuto.
Per le utenze domestiche non residenti (a disposizione) il regolamento TARES prevede che, in assenza di dichiarazioni, il nr. degli occupanti possa essere presunto con una tabella in funzione della superficie.
Per il solo 2013 non trova però applicazione tale tabella presuntiva e vengono imposti 2 componenti fissi (il comune poteva scegliere a sua discrezione anche 6); il motivo di questa deroga è che l'Ufficio Tributi si trova "nelle more dell'acquisizione dei dati necessari".
Premesso che:
- la mia utenza a disposizione è di dimensioni modestissime (29 mq, 2 vani catastali, 80 € di rendita) ... per la tabella di cui sopra verrebbe presunto, anche per vincoli igienici-sanitari, 1 occupante
- ho a disposizione elementi oggettivi per dimostrare il suo utilizzo praticamente nullo (zero consumi annui di acqua e luce; gas non allacciato; niente riscaldamento) ... in base a ciò è già inverosimile immaginare l'utilizzo di 1 occupante, figuriamoci di 2
- agli atti comunali sono cmq gia presenti (fin dal 1998) tutti i dati necessari validi (vista l'ultrattività delle denuncie) per il calcolo TARES [mq (29) e nr. occupanti (1)] ... non vi è quindi assenza di dichiarazioni da parte mia (e quindi, a ragione, la tabella presuntiva sarebbe pure inutile)
- ho già provveduto a segnalare subito all'Ufficio Tributi la sussistenza di tutti questi dati ... quindi loro non sono più nelle more di acquisizione dei dati (li hanno!) ma fanno finta di niente
- ho già fatto, per completezza, pure la dichiarazione sostitutiva che l'utenza non è locata, concessa in comodato e che non è usata come deposito ... mi han concesso una riduzione del 5%
- per la mia utenza di residenza (250 mq) pago la TARES calcolata per 2 componenti, io e mia figlia che però, abitando stabilmente in affitto (per un periodo di durata superiore a 6 mesi) in un altro comune per motivi di studio, paga già il tributo al posto del proprietario locatore
è lecito che il comune continui a pretendere senza discussione, minacciando sanzioni, un importo TARES calcolato su 2 componenti (di cui uno è un fantasma) ?
E' possibile che non è fatto salvo il diritto del contribuente di dimostrare il contrario in base ad elementi oggettivi (sup. modesta, dichiarazioni fatte, consumi, etc. ) ?
Aggiungo che ho già richiesto più volte, argomentando con quanto sopra, dei chiarimenti circostanziati in merito ma il funzionario ha sempre evitato di rispondermi punto per punto ... la motivazione è che ho torto semplicemente perchè hanno deciso così (con grande piacere dei contribuenti delle utenze con nr. occupanti maggiore o uguale a 3 che, a mio scapito, ringraziano per lo sconto fatto).
Per me ciò è ingiusto e lo considero, scusatemi, come un "furto una tantum" per il 2013; il 16 dicembre sono tentato di fare un versamento inferiore alla loro pretesa (calcolato con le tariffe di 1 occupante) ma non so se sia la strada giusta; d'altra parte sò già che non mi rimborseranno nel 2014 quando ci sarà la IUC.
Qualunque risposta, commento o consiglio in proposito mi sarebbe davvero assai gradito.
Con tanto rispetto,
Max
Per le utenze domestiche non residenti (a disposizione) il regolamento TARES prevede che, in assenza di dichiarazioni, il nr. degli occupanti possa essere presunto con una tabella in funzione della superficie.
Per il solo 2013 non trova però applicazione tale tabella presuntiva e vengono imposti 2 componenti fissi (il comune poteva scegliere a sua discrezione anche 6); il motivo di questa deroga è che l'Ufficio Tributi si trova "nelle more dell'acquisizione dei dati necessari".
Premesso che:
- la mia utenza a disposizione è di dimensioni modestissime (29 mq, 2 vani catastali, 80 € di rendita) ... per la tabella di cui sopra verrebbe presunto, anche per vincoli igienici-sanitari, 1 occupante
- ho a disposizione elementi oggettivi per dimostrare il suo utilizzo praticamente nullo (zero consumi annui di acqua e luce; gas non allacciato; niente riscaldamento) ... in base a ciò è già inverosimile immaginare l'utilizzo di 1 occupante, figuriamoci di 2
- agli atti comunali sono cmq gia presenti (fin dal 1998) tutti i dati necessari validi (vista l'ultrattività delle denuncie) per il calcolo TARES [mq (29) e nr. occupanti (1)] ... non vi è quindi assenza di dichiarazioni da parte mia (e quindi, a ragione, la tabella presuntiva sarebbe pure inutile)
- ho già provveduto a segnalare subito all'Ufficio Tributi la sussistenza di tutti questi dati ... quindi loro non sono più nelle more di acquisizione dei dati (li hanno!) ma fanno finta di niente
- ho già fatto, per completezza, pure la dichiarazione sostitutiva che l'utenza non è locata, concessa in comodato e che non è usata come deposito ... mi han concesso una riduzione del 5%
- per la mia utenza di residenza (250 mq) pago la TARES calcolata per 2 componenti, io e mia figlia che però, abitando stabilmente in affitto (per un periodo di durata superiore a 6 mesi) in un altro comune per motivi di studio, paga già il tributo al posto del proprietario locatore
è lecito che il comune continui a pretendere senza discussione, minacciando sanzioni, un importo TARES calcolato su 2 componenti (di cui uno è un fantasma) ?
E' possibile che non è fatto salvo il diritto del contribuente di dimostrare il contrario in base ad elementi oggettivi (sup. modesta, dichiarazioni fatte, consumi, etc. ) ?
Aggiungo che ho già richiesto più volte, argomentando con quanto sopra, dei chiarimenti circostanziati in merito ma il funzionario ha sempre evitato di rispondermi punto per punto ... la motivazione è che ho torto semplicemente perchè hanno deciso così (con grande piacere dei contribuenti delle utenze con nr. occupanti maggiore o uguale a 3 che, a mio scapito, ringraziano per lo sconto fatto).
Per me ciò è ingiusto e lo considero, scusatemi, come un "furto una tantum" per il 2013; il 16 dicembre sono tentato di fare un versamento inferiore alla loro pretesa (calcolato con le tariffe di 1 occupante) ma non so se sia la strada giusta; d'altra parte sò già che non mi rimborseranno nel 2014 quando ci sarà la IUC.
Qualunque risposta, commento o consiglio in proposito mi sarebbe davvero assai gradito.
Con tanto rispetto,
Max
MASSIMO60- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.12.13
Re: TARES: Determinazione occupanti utenze domestiche non residenti ... nelle more
Preciso che la tabella presuntiva nel regolamento TARES prevede:
- 1 occupante per superfici fino a 45 mq
- 2 occupanti per superfici fino a 60 mq
- 1 occupante per superfici fino a 45 mq
- 2 occupanti per superfici fino a 60 mq
MASSIMO60- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.12.13
re
i contribuenti dovrebbero ben comprendere che le anagrafi degli oltre 8.000 comuni non sono tra esse collegate e che ogni comune non dispone dei dati dei nuclei familiari non residenti se non richiedendoli espressamente a ciascun contribuente e peraltro...quante volte in un anno valutando che il nucleo familiare puo' evidentemente variare .....
La questione poi e' vecchia e datata e gia' in materia di Tia nacque anaklogo problema che dal punto di vista giurisprudenziale e' stato atteso nel 2013 dalla suprema corte di Cassazione...
da Tributi.it
Mentre la TARES sta muovendo i primi passi con le incertezze che accompagnano quasi sempre l'introduzione di un nuovo tributo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8383 del 5 aprile 2013 è intervenuta in merito alla determinazione della tariffa relative alla TIA da applicare a un immobile utilizzato dal contribuente come seconda casa. ( si ricorda che nella determinazione delle tariffe Tares questo ente , come indicato nella deliberazione istitutiva, ha utilizzato il metodo ex lege previsto per la Tia )Nel caso deciso con la sentenza in commento, un contribuente aveva impugnato una fattura relativa alla TIA in quanto era stata parametrata a un numero di occupanti l'immobile superiore a cinque. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la decisione era stata poi riformata dalla CTR, che aveva ritenuto che il calcolo della TIA era stato effettuato sulla base di una parametrazione presuntiva conforme al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, decreto con il quale è stato approvato il regolamento recante "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". La CTR aveva, quindi, giustificato la modifica apportata dal comune al regolamento sulla base della considerazione che a una più ampia superficie dell'immobile corrisponde, di norma, la presenza di un maggior numero di persone e di una maggiore potenzialità produttiva di rifiuti. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo, al riguardo, che la determinazione, per le sole seconde case, di un numero di occupanti presunto, è illegittima in quanto il D. Lgs. n. 22 del 1997 non prevede alcuna distinzione tra le abitazioni di residenza e le seconde abitazioni e, quindi, non autorizza un diverso criterio impositivo. Anche il D.P.R. n. 158 del 1999 non autorizza, secondo il ricorrente, un diverso criterio impositivo, dal momento che il sistema presuntivo richiamato nell'art. 5 di tale decreto é riferito esclusivamente alla quantità dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, non anche al numero presunto di occupanti l'immobile. L'applicazione di un criterio impositivo fondato su un’irrazionale presunzione relativa al numero dei soggetti occupanti è immediatamente lesivo, poiché discriminante nei confronti dei proprietari di seconde case. La Corte di Cassazione, non ha condiviso le ragioni del ricorrente. Richiamando l'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997, la Suprema Corte si sofferma sulla circostanza che la tariffa è determinata dagli enti locali "anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio" con modulazioni intese ad assicurare "agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni" (a eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio). Pertanto, data la generale potestà attribuita agli enti locali, per le abitazioni dei non residenti la norma regolamentare del comune istituisce, nel caso di specie, soltanto un criterio presuntivo circa il numero degli occupanti, in alternativa al riferimento alla residenza. Tale criterio presuntivo incentrato su una proporzione tra il numero di occupanti rispetto alla superficie dell'immobile, non è, ad avviso dei giudici, né irrazionale né discriminatoria, come, invece, eccepito dal ricorrente. La Corte precisa anche che questo criterio non va inteso nella sua assolutezza, ma in relazione alla finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti, laddove questa informazione non sia ricavabile dalla residenza. In definitiva, l’utilizzo di questo metodo proporzionale in rapporto alla superficie del bene non è irragionevole, anche perché l'utilizzo non istituisce un criterio impositivo nuovo, rispetto alla norma primaria, ma è coerente col fine specifico dell'art. 49, commi 4 e 10 del D. Lgs. n. 22 del 1997, che è, si ricorda, quello di associare la tariffa anche alla quantità di rifiuti prodotti. Considerato che anche le tariffe della TARES devono essere determinate con i criteri stabiliti nel D.P.R. n. 158 del 1999, la sentenza in commento presenta una grande attualità ed e’ stata di indirizzo per gli enti locali nell'affrontare i casi di incertezza nella determinazione delle tariffe del nuovo tributo.
La questione poi e' vecchia e datata e gia' in materia di Tia nacque anaklogo problema che dal punto di vista giurisprudenziale e' stato atteso nel 2013 dalla suprema corte di Cassazione...
da Tributi.it
Mentre la TARES sta muovendo i primi passi con le incertezze che accompagnano quasi sempre l'introduzione di un nuovo tributo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8383 del 5 aprile 2013 è intervenuta in merito alla determinazione della tariffa relative alla TIA da applicare a un immobile utilizzato dal contribuente come seconda casa. ( si ricorda che nella determinazione delle tariffe Tares questo ente , come indicato nella deliberazione istitutiva, ha utilizzato il metodo ex lege previsto per la Tia )Nel caso deciso con la sentenza in commento, un contribuente aveva impugnato una fattura relativa alla TIA in quanto era stata parametrata a un numero di occupanti l'immobile superiore a cinque. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la decisione era stata poi riformata dalla CTR, che aveva ritenuto che il calcolo della TIA era stato effettuato sulla base di una parametrazione presuntiva conforme al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, decreto con il quale è stato approvato il regolamento recante "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". La CTR aveva, quindi, giustificato la modifica apportata dal comune al regolamento sulla base della considerazione che a una più ampia superficie dell'immobile corrisponde, di norma, la presenza di un maggior numero di persone e di una maggiore potenzialità produttiva di rifiuti. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo, al riguardo, che la determinazione, per le sole seconde case, di un numero di occupanti presunto, è illegittima in quanto il D. Lgs. n. 22 del 1997 non prevede alcuna distinzione tra le abitazioni di residenza e le seconde abitazioni e, quindi, non autorizza un diverso criterio impositivo. Anche il D.P.R. n. 158 del 1999 non autorizza, secondo il ricorrente, un diverso criterio impositivo, dal momento che il sistema presuntivo richiamato nell'art. 5 di tale decreto é riferito esclusivamente alla quantità dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, non anche al numero presunto di occupanti l'immobile. L'applicazione di un criterio impositivo fondato su un’irrazionale presunzione relativa al numero dei soggetti occupanti è immediatamente lesivo, poiché discriminante nei confronti dei proprietari di seconde case. La Corte di Cassazione, non ha condiviso le ragioni del ricorrente. Richiamando l'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997, la Suprema Corte si sofferma sulla circostanza che la tariffa è determinata dagli enti locali "anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio" con modulazioni intese ad assicurare "agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni" (a eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio). Pertanto, data la generale potestà attribuita agli enti locali, per le abitazioni dei non residenti la norma regolamentare del comune istituisce, nel caso di specie, soltanto un criterio presuntivo circa il numero degli occupanti, in alternativa al riferimento alla residenza. Tale criterio presuntivo incentrato su una proporzione tra il numero di occupanti rispetto alla superficie dell'immobile, non è, ad avviso dei giudici, né irrazionale né discriminatoria, come, invece, eccepito dal ricorrente. La Corte precisa anche che questo criterio non va inteso nella sua assolutezza, ma in relazione alla finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti, laddove questa informazione non sia ricavabile dalla residenza. In definitiva, l’utilizzo di questo metodo proporzionale in rapporto alla superficie del bene non è irragionevole, anche perché l'utilizzo non istituisce un criterio impositivo nuovo, rispetto alla norma primaria, ma è coerente col fine specifico dell'art. 49, commi 4 e 10 del D. Lgs. n. 22 del 1997, che è, si ricorda, quello di associare la tariffa anche alla quantità di rifiuti prodotti. Considerato che anche le tariffe della TARES devono essere determinate con i criteri stabiliti nel D.P.R. n. 158 del 1999, la sentenza in commento presenta una grande attualità ed e’ stata di indirizzo per gli enti locali nell'affrontare i casi di incertezza nella determinazione delle tariffe del nuovo tributo.
Re: TARES: Determinazione occupanti utenze domestiche non residenti ... nelle more
La ringrazio tanto Sig. Paolo per la risposta.
Sì, leggendo i vari post e scaricando vari documenti, ho compreso che il modo più equo, ragionevole ed oggettivo per valutare il nr. degli occupanti delle utenze non residenti è quello di analizzare anche la superficie.
Il grosso problema è che questo comune ha recepito ed accettato in pieno tale principio però lo ha posticipato al prossimo anno ... chissà perché, non penso per problemi applicativi visto che superfici sono già note. In sostanza per il 2013 hanno contemplato l'[alternativa 1] dell'art 17, c. 3, del regolamento MEF e per il 2014 l'[alternativa 2]. Alquanto atipico e discutibile questo "mistone".
Il mio mini-appartamento non è a disposizione per uso turistico (è ubicato in un comune confinante con quello ove ho la residenza); ne son divenuto proprietario, assieme a mia figlia per eredità, a seguito del decesso di mia moglie nel 1998. All'epoca feci le necessarie denuncie (cessazione e variazione) e da allora agli atti dell'uff. Tributi risultano, nero su bianco, i dati:
- sulla superficie (29 mq)
- sul nr. di occupanti (1)
- sulla non residenza
Pertanto, nel 2013, il comune non deve presumere proprio un bel niente (con tabelle in funzione della superficie o con assegnazione di un nr. forfettario, in questo caso 2) riguardo al nr. di occupanti in quanto tale dato è già stato dichiarato ed è ancora valido visto che non sono intervenute modifiche da allora (ultrattività dichiarazioni).
Affermo ciò anche alla luce, sia del sopra richiamato art 17, c. 3, del regolamento MEF ("si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, ..."), sia della logica (la presunzione ha senso solo nei casi di impossibilità di risalire al dato), sia del regolamento adottato da questo comune ("il nr. degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla tabella, salvo presentazione dell'apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo" - ps: tale comma però è stato posticipato al 2014 ... ergo viene pure negato al contribuente il diritto di dimostrare il contrario nel 2013).
Oltretutto, e nel mio caso suona come beffa, questo regolamento nelle norme transitorie recita: "Per l'applicazione della TARES si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione alla TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo predetto. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti." ... gli elementi ci sono tutti, perciò a quale titolo il nr. di occupanti viene incrementato a 2 ?
Capisco la potestà regolamentare, ma vi chiedo ... è legittimo questo modo di fare ? Perchè l'Ufficio Tributi fa lo gnorri e non verifica la mia documentazione (che gli ho pure subito trasmesso, anche se, per lo statuto del contribuente, non ero tenuto) ?
A parte le sentenze, quello che mi intresserebbe sapere è solo questo ... possono trascurare le dichiarazioni che ho già fatto ? Non è omissione d'atti d'ufficio ?
Nessuno finora, compreso il funzionario responsabile, mi ha dato una spiegazione ma voi siete esperti e ci spero ancora.
MAX
PS: segnalo questo bel sito: http://www.celva.it/datapagec.asp?id=566
qui
http://www.celva.it/download.asp?file=/elementi/www2012/2013/consulenza/responsio/tributi/risposte_tributi_2013_(aggiornato_mese_novembre).pdf
si analizza anche la problematica connessa alla regola "nr. occupanti degli immobili a disposizione = nr. occupanti degli immobili di residenza"
Sì, leggendo i vari post e scaricando vari documenti, ho compreso che il modo più equo, ragionevole ed oggettivo per valutare il nr. degli occupanti delle utenze non residenti è quello di analizzare anche la superficie.
Il grosso problema è che questo comune ha recepito ed accettato in pieno tale principio però lo ha posticipato al prossimo anno ... chissà perché, non penso per problemi applicativi visto che superfici sono già note. In sostanza per il 2013 hanno contemplato l'[alternativa 1] dell'art 17, c. 3, del regolamento MEF e per il 2014 l'[alternativa 2]. Alquanto atipico e discutibile questo "mistone".
Il mio mini-appartamento non è a disposizione per uso turistico (è ubicato in un comune confinante con quello ove ho la residenza); ne son divenuto proprietario, assieme a mia figlia per eredità, a seguito del decesso di mia moglie nel 1998. All'epoca feci le necessarie denuncie (cessazione e variazione) e da allora agli atti dell'uff. Tributi risultano, nero su bianco, i dati:
- sulla superficie (29 mq)
- sul nr. di occupanti (1)
- sulla non residenza
Pertanto, nel 2013, il comune non deve presumere proprio un bel niente (con tabelle in funzione della superficie o con assegnazione di un nr. forfettario, in questo caso 2) riguardo al nr. di occupanti in quanto tale dato è già stato dichiarato ed è ancora valido visto che non sono intervenute modifiche da allora (ultrattività dichiarazioni).
Affermo ciò anche alla luce, sia del sopra richiamato art 17, c. 3, del regolamento MEF ("si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, ..."), sia della logica (la presunzione ha senso solo nei casi di impossibilità di risalire al dato), sia del regolamento adottato da questo comune ("il nr. degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla tabella, salvo presentazione dell'apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo" - ps: tale comma però è stato posticipato al 2014 ... ergo viene pure negato al contribuente il diritto di dimostrare il contrario nel 2013).
Oltretutto, e nel mio caso suona come beffa, questo regolamento nelle norme transitorie recita: "Per l'applicazione della TARES si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione alla TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo predetto. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti." ... gli elementi ci sono tutti, perciò a quale titolo il nr. di occupanti viene incrementato a 2 ?
Capisco la potestà regolamentare, ma vi chiedo ... è legittimo questo modo di fare ? Perchè l'Ufficio Tributi fa lo gnorri e non verifica la mia documentazione (che gli ho pure subito trasmesso, anche se, per lo statuto del contribuente, non ero tenuto) ?
A parte le sentenze, quello che mi intresserebbe sapere è solo questo ... possono trascurare le dichiarazioni che ho già fatto ? Non è omissione d'atti d'ufficio ?
Nessuno finora, compreso il funzionario responsabile, mi ha dato una spiegazione ma voi siete esperti e ci spero ancora.
MAX
PS: segnalo questo bel sito: http://www.celva.it/datapagec.asp?id=566
qui
http://www.celva.it/download.asp?file=/elementi/www2012/2013/consulenza/responsio/tributi/risposte_tributi_2013_(aggiornato_mese_novembre).pdf
si analizza anche la problematica connessa alla regola "nr. occupanti degli immobili a disposizione = nr. occupanti degli immobili di residenza"
MASSIMO60- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.12.13
re
...visto che non sono intervenute modifiche da allora (ultrattività dichiarazioni...
ma questo, in caso di soggetti non residenti non e' possibile verificarlo se non richiedendo alla moltitudine uno stato di famiglia alla data del...data inserita nel regolamernto Tares..
ma questo, in caso di soggetti non residenti non e' possibile verificarlo se non richiedendo alla moltitudine uno stato di famiglia alla data del...data inserita nel regolamernto Tares..
Re: TARES: Determinazione occupanti utenze domestiche non residenti ... nelle more
Grazie Sig. Paolo .... allora, se serve, trasmetterò questo stato di famigilia all Ufficio Tributi.
Cmq se Lei si riferisce alla regola "nr. occupanti degli immobili a disposizione = nr. occupanti degli immobili di residenza" questa presenta delle grosse criticità come potrà constatare in un paio di risposte di questo consulente specializzato in materia tributaria nel pdf che ho linkato. (nucleo residente numeroso (es. 4) -> utenza non residente di piccola superficie (es. 30 mq ); nucleo residente piccolo (es. 1)-> utenza non residente di grande superficie(es. 100 mq ))
Segnalo ... da regolamento TARES dell'ANCI Emilia Romagna
Le UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. PER TALI UTENZE È PREVISTA L’APPLICAZIONE DELLO SCHEMA TARIFFARIO DETERMINATO PER LE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI, CONSIDERANDO UN NUMERO FISSO DI OCCUPANTI PARI A 2 NELLA GENERALITÀ DEI CASI. ANCHE NEL CASO IN CUI L'UTENZA DOMESTICA non residente SIA COSTITUITA DA UN'ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE DA UN SOGGETTO RESIDENTE NEL COMUNE, IL NUMERO DEGLI OCCUPANTI VIENE PRESUNTO IN 2 UNITÀ.
Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
(Nota: per le abitazioni a disposizione si è utilizzato un criterio presuntivo non gravoso. Alcuni regolamenti prevedono il calcolo del numero di componenti in base alla superficie dell’abitazione. Tale criterio è stato ritenuto illegittimo dal TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 31 maggio 2012, n. 551)
Non è il mio caso cmq vedo che prevedono che i residenti single (rilevati all anagrafe) pagano per 2 se hanno una seconda casa nel comune di residenza ... fantastico ... pure i fantasmi producono rifiuti.
No comment ... alzo le mani.
La TARES sulle seconde case (dei residenti e non) più che un tributo commisurato all'effettiva produzione di rifiuti mi sembra come l'IRPEF sulle medesime (ove si aumenta di 1/3 la rendita).
E' un tributo sulla ricchezza
Cmq se Lei si riferisce alla regola "nr. occupanti degli immobili a disposizione = nr. occupanti degli immobili di residenza" questa presenta delle grosse criticità come potrà constatare in un paio di risposte di questo consulente specializzato in materia tributaria nel pdf che ho linkato. (nucleo residente numeroso (es. 4) -> utenza non residente di piccola superficie (es. 30 mq ); nucleo residente piccolo (es. 1)-> utenza non residente di grande superficie(es. 100 mq ))
Segnalo ... da regolamento TARES dell'ANCI Emilia Romagna
Le UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. PER TALI UTENZE È PREVISTA L’APPLICAZIONE DELLO SCHEMA TARIFFARIO DETERMINATO PER LE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI, CONSIDERANDO UN NUMERO FISSO DI OCCUPANTI PARI A 2 NELLA GENERALITÀ DEI CASI. ANCHE NEL CASO IN CUI L'UTENZA DOMESTICA non residente SIA COSTITUITA DA UN'ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE DA UN SOGGETTO RESIDENTE NEL COMUNE, IL NUMERO DEGLI OCCUPANTI VIENE PRESUNTO IN 2 UNITÀ.
Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
(Nota: per le abitazioni a disposizione si è utilizzato un criterio presuntivo non gravoso. Alcuni regolamenti prevedono il calcolo del numero di componenti in base alla superficie dell’abitazione. Tale criterio è stato ritenuto illegittimo dal TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 31 maggio 2012, n. 551)
Non è il mio caso cmq vedo che prevedono che i residenti single (rilevati all anagrafe) pagano per 2 se hanno una seconda casa nel comune di residenza ... fantastico ... pure i fantasmi producono rifiuti.
No comment ... alzo le mani.
La TARES sulle seconde case (dei residenti e non) più che un tributo commisurato all'effettiva produzione di rifiuti mi sembra come l'IRPEF sulle medesime (ove si aumenta di 1/3 la rendita).
E' un tributo sulla ricchezza
MASSIMO60- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.12.13
re
guarda il rpoblema e' molto diffuso e ne ho il caso specifico poiche' il mio ebnte ha una proporzione di 9 nin residenti 1 residente.
Se per assurdo richiedessimo a tutti lo stato di famiglia ( e sarebbe un bel problema essendo un comyune turistico con le proprozioni anzidette ) non aVREBBE SENSO ALCUNO POICHE' NULLA VIETA CHE VI SIANO INSERITE ANCHE PERSONE CHE NON UTILIZZANO LA CASA VACANZA ( ESEMPIO maggiordoo, camerieri o altre persone di servizio )
a contrario ho notato che i contribuenti seconde case , oltre al solito pressing mediatico in cui si passa dal "pressapochismo" a "fantasie tributarie" ed agli insulti telefonici ed allo sportello , tendono a denunciare al massimno due componenti ma.....
in tal modo.
1- le tonnellate di rifiuti prodotti e smaltiti darebbero torto in quanto ascrivendo il tutto ai residenti sarebbero davvero degli....sporcaccioni
2-se tutti al massimo fossero in due allora e' tutto come prima ed anche peggio poiche' si dovrebbe rivedere la tariffa e quella che prima era per tre occupanti lo diventa per due e cosi' via poiche' la copertura e' al 100
credetemi, ognuno vede il proprio problema particolare ma quando nota che in famiglia sono in 4 ed in base alla presunzione l'ente assoggetta a tre coimponeti in base alla superficie....non protestano....chissa' perche'
ONESTA' INTELLETTUALE ...questa sconosciuta
Se per assurdo richiedessimo a tutti lo stato di famiglia ( e sarebbe un bel problema essendo un comyune turistico con le proprozioni anzidette ) non aVREBBE SENSO ALCUNO POICHE' NULLA VIETA CHE VI SIANO INSERITE ANCHE PERSONE CHE NON UTILIZZANO LA CASA VACANZA ( ESEMPIO maggiordoo, camerieri o altre persone di servizio )
a contrario ho notato che i contribuenti seconde case , oltre al solito pressing mediatico in cui si passa dal "pressapochismo" a "fantasie tributarie" ed agli insulti telefonici ed allo sportello , tendono a denunciare al massimno due componenti ma.....
in tal modo.
1- le tonnellate di rifiuti prodotti e smaltiti darebbero torto in quanto ascrivendo il tutto ai residenti sarebbero davvero degli....sporcaccioni
2-se tutti al massimo fossero in due allora e' tutto come prima ed anche peggio poiche' si dovrebbe rivedere la tariffa e quella che prima era per tre occupanti lo diventa per due e cosi' via poiche' la copertura e' al 100
credetemi, ognuno vede il proprio problema particolare ma quando nota che in famiglia sono in 4 ed in base alla presunzione l'ente assoggetta a tre coimponeti in base alla superficie....non protestano....chissa' perche'
ONESTA' INTELLETTUALE ...questa sconosciuta
Tares e casa a disposizione
Ho un problema analogo: ho una casa a disposizione fuori del comune e, pur essendo 1 sola persona nello stato di famiglia, mi e' stato presentato un conto che presenta ben 4 persone che vivono a tempo pieno nell'appartamento a disposizione.
qui le mie considerazioni che mi portano a fare ricorso:
1- il comune assume per residenti nel comune stesso con una casa a disposizione il numero di persone che fanno parte dello stato di famiglia e permette loro di dichiarare un numero diverso
2- per soggetti nella stessa situazione ma residenti in comuni diversi da quello della casa a disposizione impone una tares basata sul calcolo di persone in base ai Mq senza possibilita' di modifica
3- questo significa che i cittadini sono trattati in maniera diversa se sono residenti nel comune o meno e questo e' contrario a quanto stabilito nella nostra costituzione
4 - ulteriore considerazione e' che la legge fa obbligo ai residenti di stare per almeno 6 mesi + 1 giorno nel comune di loro residenza: ne consegue che nel comune della seconda casa a rigore non si puo' stazionare per piu' di 6 mesi. Quindi l'assumere un numero di persone uguale allo stato di famiglia e' piu' che conservativo nei confronti del comune della casa a disposizione.
In conclusione quindi ritengo che l'approccio che deve avere un comune e' quello di molti tipo Milano o Pavia, dove il comune fa una ipotesi di calcolo (MIlano per esempio assume 2 persone indipendentemente dai Mq) ma poi accetta la dichiarazione del proprietario che puo' essere a mio avviso una autocertificazione (e' ammessa dalla legge, con ogni conseguenza legale se falsa) o, a discrezione del contribuente (e io faro cosi') presentando lo stato di famiglia del comune di residenza.
Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Cassazione credo che la frase (se ben capisco) ... ne' dalla sentenza risulta - o altrimenti si apprezza in base al ricorso per cassazione- che il ricorrente abbia dedotto, nel giudizio tributario, elementi di prova intesi a superare la presunzione involta dalla norma regolamentare dica che le ragioni portate per il ricorso non erano sufficienti.
E' cosi'?
Grazie per l'attenzione
qui le mie considerazioni che mi portano a fare ricorso:
1- il comune assume per residenti nel comune stesso con una casa a disposizione il numero di persone che fanno parte dello stato di famiglia e permette loro di dichiarare un numero diverso
2- per soggetti nella stessa situazione ma residenti in comuni diversi da quello della casa a disposizione impone una tares basata sul calcolo di persone in base ai Mq senza possibilita' di modifica
3- questo significa che i cittadini sono trattati in maniera diversa se sono residenti nel comune o meno e questo e' contrario a quanto stabilito nella nostra costituzione
4 - ulteriore considerazione e' che la legge fa obbligo ai residenti di stare per almeno 6 mesi + 1 giorno nel comune di loro residenza: ne consegue che nel comune della seconda casa a rigore non si puo' stazionare per piu' di 6 mesi. Quindi l'assumere un numero di persone uguale allo stato di famiglia e' piu' che conservativo nei confronti del comune della casa a disposizione.
In conclusione quindi ritengo che l'approccio che deve avere un comune e' quello di molti tipo Milano o Pavia, dove il comune fa una ipotesi di calcolo (MIlano per esempio assume 2 persone indipendentemente dai Mq) ma poi accetta la dichiarazione del proprietario che puo' essere a mio avviso una autocertificazione (e' ammessa dalla legge, con ogni conseguenza legale se falsa) o, a discrezione del contribuente (e io faro cosi') presentando lo stato di famiglia del comune di residenza.
Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Cassazione credo che la frase (se ben capisco) ... ne' dalla sentenza risulta - o altrimenti si apprezza in base al ricorso per cassazione- che il ricorrente abbia dedotto, nel giudizio tributario, elementi di prova intesi a superare la presunzione involta dalla norma regolamentare dica che le ragioni portate per il ricorso non erano sufficienti.
E' cosi'?
Grazie per l'attenzione
enrica vitale- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 21.12.13
re
e' cosi' ed ad ogni altro cittadino indignato spetta portare fino alla cassazione ulteriori motivazioni.....
ovvero riempire i quotidiani nazionali di articoli denigranti gli enti locali, come e' avvenuto ...anche se non ha portato da nessuna parte
ovvero riempire i quotidiani nazionali di articoli denigranti gli enti locali, come e' avvenuto ...anche se non ha portato da nessuna parte
Re: TARES: Determinazione occupanti utenze domestiche non residenti ... nelle more
Grazie per la risposta. La decisione del comune e' decisamente anticostituzionale perche' discrimina cittadini non residenti dai residenri. Forse il ricorso fatto dalla persona di Fiorenzuola per vie normali non vale per giudicare la costituzionalità e per questo la cassazione (che e' stata chiamata a giudicare vizi di forma del giudizio precedente) ha trovato accettabile il calcolo basato sui mq.
Oggi mando una lettera al sindaco (ho gia' parlato con la signora dei tributi che si e' fatta forte della sentenza della cassazione ma non ha saputo rispondere alle mie obiezioni di costituzionalità) e, se neanche il sindaco accetta i commenti, procedero' nel senso di cercare come si fa ad avere un giudizio di costituzionalità. Puo' darmi delle indicazioni? Grazie
Oggi mando una lettera al sindaco (ho gia' parlato con la signora dei tributi che si e' fatta forte della sentenza della cassazione ma non ha saputo rispondere alle mie obiezioni di costituzionalità) e, se neanche il sindaco accetta i commenti, procedero' nel senso di cercare come si fa ad avere un giudizio di costituzionalità. Puo' darmi delle indicazioni? Grazie
enrica vitale- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 21.12.13
re
commissione tributaria provinciale, regionale e poi cassazione.
Il privato cvittadino non puo' ricorrere alla corte costituzionale.
NB:Buona fortuna poiche' la Cassazione difficilemente si esprimera'in misura contraria a quanto gia' sentenziato.
ancorche'...cassazione ma non ha saputo rispondere alle mie obiezioni di costituzionalità...
e troopo difficile una cosa del genere per le mie limitate facolta' intellettuali , lascio ad altri valutare la costituzionalita'
Il privato cvittadino non puo' ricorrere alla corte costituzionale.
NB:Buona fortuna poiche' la Cassazione difficilemente si esprimera'in misura contraria a quanto gia' sentenziato.
ancorche'...cassazione ma non ha saputo rispondere alle mie obiezioni di costituzionalità...
e troopo difficile una cosa del genere per le mie limitate facolta' intellettuali , lascio ad altri valutare la costituzionalita'
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