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FABBRICATI NON ULTIMATI
Secondo la sentenza della Cassazione n.24924 del 10/10/2008 su di un fabbricato, non ultimato accatastato in categoria F/3 l'ICI deve essere versata non come area edificabile, ma come immobile. Mi chiedo come questo sia possibile considerato che dalla visura catastale non appare alcuna rendita.
BOSISIO- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 06.12.10
Fabbricati non ultimati
Ho avuto nel recentissimo proprio un caso come il tuo.
Concordo con quanto asserisci ma ritengo anche che "l’applicazione dell’ICI trova il suo fondamento nel dato formale del classamento dell’immobile, attribuito all'atto della sua inclusione in catasto e conseguentemente all’avvenuta ultimazione dei lavori”; - essendo “il sistema improntato all’oggettività ed alla cristallizzazione”, “lo stato di fatto del bene, eventualmente divergente dai dati catastali, è da ritenersi una mera opzione soggettiva, del tutto irrilevante per l’applicazione dell’imposta”; - “ai sensi dell'art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 504/92, la condizione di non utilizzabilità del fabbricato può essere invocata solo al fine di usufruire della riduzione d’imposta non già per un’esenzione totale”; (Cassazione n.24924 del 10/10/2008 )
Ora , nel caso,ho utilizzato la rendita precedente al classamento F3 , ignorando il valore volumetrico potenziale dell'area stessa, ridotta al 50% per inagibilita'.
Mi e' parso piu' sensato dell'abbattimento rispetto ad edificio similare che mi pare artificioso.
Debbo dire con buona pace del contribuente.
Concordo con quanto asserisci ma ritengo anche che "l’applicazione dell’ICI trova il suo fondamento nel dato formale del classamento dell’immobile, attribuito all'atto della sua inclusione in catasto e conseguentemente all’avvenuta ultimazione dei lavori”; - essendo “il sistema improntato all’oggettività ed alla cristallizzazione”, “lo stato di fatto del bene, eventualmente divergente dai dati catastali, è da ritenersi una mera opzione soggettiva, del tutto irrilevante per l’applicazione dell’imposta”; - “ai sensi dell'art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 504/92, la condizione di non utilizzabilità del fabbricato può essere invocata solo al fine di usufruire della riduzione d’imposta non già per un’esenzione totale”; (Cassazione n.24924 del 10/10/2008 )
Ora , nel caso,ho utilizzato la rendita precedente al classamento F3 , ignorando il valore volumetrico potenziale dell'area stessa, ridotta al 50% per inagibilita'.
Mi e' parso piu' sensato dell'abbattimento rispetto ad edificio similare che mi pare artificioso.
Debbo dire con buona pace del contribuente.
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