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4 partecipanti
ANNULAMENTO RIDUZIONE 10% INDENNITA' AMMINISTRATORI
Ciao
Saluti tutti in quanto nuovo utente di questo forum.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito l'annullamento della riduzione del 10% sull'indennita' degli amministratori e sui gettoni di presenza dei consiglieri, riduzione dovuta all'art. 1 commma 54 Legge n. 266 del 23/12/2005 (finanziaria 2006) abrogato dalla Corte dei Conti a decorrere dal 01/01/2008.
Ora supponiamo che una giunta di un comune di 11000 abitanti deliberi a giugno 2011 quest'annullamento della riduzione,a questo punto gli amministratori e consiglieri possono anche ricevere rimborso per quel 10% di indennita' mensile che non hanno ricevuto dal 01/2008 a 06/2011?
Oppure non avendo deliberato l'annullamento nel 2008 nulla a loro e' piu' dovuto?
Grazie a tutti per il chiarimento...
Saluti tutti in quanto nuovo utente di questo forum.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito l'annullamento della riduzione del 10% sull'indennita' degli amministratori e sui gettoni di presenza dei consiglieri, riduzione dovuta all'art. 1 commma 54 Legge n. 266 del 23/12/2005 (finanziaria 2006) abrogato dalla Corte dei Conti a decorrere dal 01/01/2008.
Ora supponiamo che una giunta di un comune di 11000 abitanti deliberi a giugno 2011 quest'annullamento della riduzione,a questo punto gli amministratori e consiglieri possono anche ricevere rimborso per quel 10% di indennita' mensile che non hanno ricevuto dal 01/2008 a 06/2011?
Oppure non avendo deliberato l'annullamento nel 2008 nulla a loro e' piu' dovuto?
Grazie a tutti per il chiarimento...
f.bianco- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 10.09.11
Amministratori
La legge finanziaria 23/12/2005 n. 266, art. 1, comma 54, ha rideterminato, sulla base delprincipio del contenimento della spesa pubblica, le indennità di funzione spettanti al
sindaco, ai presidenti delle Regioni, Province e Comunità montane, ai presidenti dei
Consigli comunali, provinciali, regionali e circoscrizionali ed ai componenti delle rispettive Giunte, nonché i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri degli enti citati, applicando una riduzione del 10% alla data del 30/09/2005 e stabilendo, al comma 59 che tali importi, ridotti del 10%, non possono essere aumentati per 3 anni a decorrere dal 01/01/2006
LA CORTE DEI CONTI Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 21 dicembre 2009
Deliberazione n. 6/SEZAUT/2010/QMIG conclude :
L’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che
prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori
locali, deve ritenersi non più vigente.
L'articolo come detto non poteva essere abrogato ( la corte non ha questo potere) ma titenuto non piu' vigente.
Valutando che in materia di indennita' occorre , sia in aumento che in diminuzione , provvedervi attraverso specifico atto deliberativo ritengo che la valenza di tale atto non possa comunque essere ex tunc ma ex nunc .
Lìamministrazione qualora avese voluto aderire all'interpretazione della Corte avrebbe dovuto farlo espressamente nel 2008 per l'anno 2008 e per gli anni successivi .
La manovra finanziaria varata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, all'art. 5, comma 7, che con decreto del ministro dell'interno (da emanarsi ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, di concerto con il ministero dell'economia e delle Finanze) siano rideterminati in riduzione gli importi delle indennità di funzione degli amministratori comunali e provinciali già previsti nel decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, nonché gli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni. Il successivo art. 6, comma 3, del citato decreto-legge, statuisce che «fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma». Pertanto, essendo stata dettata una specifica disciplina in materia di indennità da corrispondere agli amministratori locali e nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, non può trovare applicazione nessuna nuova disposizione dettata con riferimento a ipotesi diverse.
sindaco, ai presidenti delle Regioni, Province e Comunità montane, ai presidenti dei
Consigli comunali, provinciali, regionali e circoscrizionali ed ai componenti delle rispettive Giunte, nonché i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri degli enti citati, applicando una riduzione del 10% alla data del 30/09/2005 e stabilendo, al comma 59 che tali importi, ridotti del 10%, non possono essere aumentati per 3 anni a decorrere dal 01/01/2006
LA CORTE DEI CONTI Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 21 dicembre 2009
Deliberazione n. 6/SEZAUT/2010/QMIG conclude :
L’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che
prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori
locali, deve ritenersi non più vigente.
L'articolo come detto non poteva essere abrogato ( la corte non ha questo potere) ma titenuto non piu' vigente.
Valutando che in materia di indennita' occorre , sia in aumento che in diminuzione , provvedervi attraverso specifico atto deliberativo ritengo che la valenza di tale atto non possa comunque essere ex tunc ma ex nunc .
Lìamministrazione qualora avese voluto aderire all'interpretazione della Corte avrebbe dovuto farlo espressamente nel 2008 per l'anno 2008 e per gli anni successivi .
La manovra finanziaria varata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, all'art. 5, comma 7, che con decreto del ministro dell'interno (da emanarsi ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, di concerto con il ministero dell'economia e delle Finanze) siano rideterminati in riduzione gli importi delle indennità di funzione degli amministratori comunali e provinciali già previsti nel decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, nonché gli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni. Il successivo art. 6, comma 3, del citato decreto-legge, statuisce che «fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma». Pertanto, essendo stata dettata una specifica disciplina in materia di indennità da corrispondere agli amministratori locali e nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, non può trovare applicazione nessuna nuova disposizione dettata con riferimento a ipotesi diverse.
Re: ANNULAMENTO RIDUZIONE 10% INDENNITA' AMMINISTRATORI
Vediamo se ho capito bene...
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , definisce le indennità degli amministratori.
La legge finanziaria 23/12/2005 n. 266, art. 1, comma 54, detemina il taglio del 10%.
La corte dei conti il 21 dicembre 2009 sentenzia che la riduzione non e' piu' vigente.
Per poter effettivamente annullare la riduzione in un qualsiasi comune deve essere fatta delibera, che non ha valore retroattivo.
Pero' nel frattempo la legge del 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 5 comma 7 prevede per un comune di 11000 abitanti una riduzione del 3% rispetto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Mentre la stessa legge all'art. 6, comma 3 prevede una riduzione del 10% delle indennita' rispetto agli importi risultanti alla ata del 30 aprile 2010.
Dunque se un comune entro la data del 30 aprile 2010 non ha deliberato l'annullamento della riduzione del 10% previsto dalla finanziria 2006, oggi dovendo rispettare la legge n. 122 del 30 luglio 2011, si e' costretti a ridurre ulteriormente del 10% le indennita' rispetto al 2010.
Grazie per i chiarimenti, ma come avrai capito non msono un esperto in merito e vorrei avere chiara in testa la situazione!
ciao
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , definisce le indennità degli amministratori.
La legge finanziaria 23/12/2005 n. 266, art. 1, comma 54, detemina il taglio del 10%.
La corte dei conti il 21 dicembre 2009 sentenzia che la riduzione non e' piu' vigente.
Per poter effettivamente annullare la riduzione in un qualsiasi comune deve essere fatta delibera, che non ha valore retroattivo.
Pero' nel frattempo la legge del 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 5 comma 7 prevede per un comune di 11000 abitanti una riduzione del 3% rispetto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Mentre la stessa legge all'art. 6, comma 3 prevede una riduzione del 10% delle indennita' rispetto agli importi risultanti alla ata del 30 aprile 2010.
Dunque se un comune entro la data del 30 aprile 2010 non ha deliberato l'annullamento della riduzione del 10% previsto dalla finanziria 2006, oggi dovendo rispettare la legge n. 122 del 30 luglio 2011, si e' costretti a ridurre ulteriormente del 10% le indennita' rispetto al 2010.
Grazie per i chiarimenti, ma come avrai capito non msono un esperto in merito e vorrei avere chiara in testa la situazione!
ciao
f.bianco- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 10.09.11
Re: ANNULAMENTO RIDUZIONE 10% INDENNITA' AMMINISTRATORI
Nuovamente ciao a tutti...
Ho ancora dei dubbi sulla retroattivita' della delibera che annulla la riduzione del 10% delle indennita degli amministratori locali...
Ci sono comuni in cui gli amministratori hanno recuperato importi degli anni passati:
http://www.ilmascalzone.it/2011/08/barbizzi-%E2%80%9Cmonteprandone-di-nuovo-fuori-patto-di-stabilita%E2%80%9D/
e altri che si vantano di non averli presi:
http://www.pagina.to.it/index.php?method=section&action=zoom&id=9819
Come si fa quindi a capire se effettivamente in questo caso la delibera di variazione indennizzi agli amministratori puo' essere retroattiva o no?
Grazie e ciao
Ho ancora dei dubbi sulla retroattivita' della delibera che annulla la riduzione del 10% delle indennita degli amministratori locali...
Ci sono comuni in cui gli amministratori hanno recuperato importi degli anni passati:
http://www.ilmascalzone.it/2011/08/barbizzi-%E2%80%9Cmonteprandone-di-nuovo-fuori-patto-di-stabilita%E2%80%9D/
e altri che si vantano di non averli presi:
http://www.pagina.to.it/index.php?method=section&action=zoom&id=9819
Come si fa quindi a capire se effettivamente in questo caso la delibera di variazione indennizzi agli amministratori puo' essere retroattiva o no?
Grazie e ciao
f.bianco- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 10.09.11
Indennita'
lo dice la Corte :
Pertanto, essendo stata dettata una specifica disciplina in materia di indennità da corrispondere agli amministratori locali e nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, non può trovare applicazione nessuna nuova disposizione dettata con riferimento a ipotesi diverse
e quelle indicate sono "ipotesi diverse ".
Pertanto, essendo stata dettata una specifica disciplina in materia di indennità da corrispondere agli amministratori locali e nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, non può trovare applicazione nessuna nuova disposizione dettata con riferimento a ipotesi diverse
e quelle indicate sono "ipotesi diverse ".
Re: ANNULAMENTO RIDUZIONE 10% INDENNITA' AMMINISTRATORI
scusami ma c'e' una delibera della corte in merito?
f.bianco- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 10.09.11
Re: ANNULAMENTO RIDUZIONE 10% INDENNITA' AMMINISTRATORI
f.bianco ha scritto:Vediamo se ho capito bene...
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , definisce le indennità degli amministratori.
La legge finanziaria 23/12/2005 n. 266, art. 1, comma 54, detemina il taglio del 10%.
La corte dei conti il 21 dicembre 2009 sentenzia che la riduzione non e' piu' vigente.
Per poter effettivamente annullare la riduzione in un qualsiasi comune deve essere fatta delibera, che non ha valore retroattivo.
Pero' nel frattempo la legge del 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 5 comma 7 prevede per un comune di 11000 abitanti una riduzione del 3% rispetto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Mentre la stessa legge all'art. 6, comma 3 prevede una riduzione del 10% delle indennita' rispetto agli importi risultanti alla ata del 30 aprile 2010.
Dunque se un comune entro la data del 30 aprile 2010 non ha deliberato l'annullamento della riduzione del 10% previsto dalla finanziria 2006, oggi dovendo rispettare la legge n. 122 del 30 luglio 2011, si e' costretti a ridurre ulteriormente del 10% le indennita' rispetto al 2010.
Grazie per i chiarimenti, ma come avrai capito non msono un esperto in merito e vorrei avere chiara in testa la situazione!
ciao
una precisazione. il comma 7 dell' art. 5 della L. 122/2010 si applica agli organi di governo. invece il comma 3 dell' art. 6 della L. 122/2010 si applica ad altre fattispecie infatti l'art. 6 è rubricato £riduzione dei costi degli apparati amministrativi" e detta finalità diverse.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
corregetemi se sbaglio
bek- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 02.01.12
Re: ANNULAMENTO RIDUZIONE 10% INDENNITA' AMMINISTRATORI
...sino al 31/12/2013...
quindi da quest'anno il secondo taglio del 10% cessa d essere obbligatorio e pertanto il consiglio potrebbe - con decorrenza 01/01/14 - deliberare di non applicarlo più agli emolumenti degli amministratori?
grazie
quindi da quest'anno il secondo taglio del 10% cessa d essere obbligatorio e pertanto il consiglio potrebbe - con decorrenza 01/01/14 - deliberare di non applicarlo più agli emolumenti degli amministratori?
grazie
Rag.- Messaggi : 467
Data d'iscrizione : 30.10.13
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