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TARES SU IMMOBILI NON OCCUPATI

2 partecipanti

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TARES SU IMMOBILI NON OCCUPATI Empty TARES SU IMMOBILI NON OCCUPATI

Messaggio  pepegal Lun 23 Dic 2013 - 8:43

Si sottopone all'attenzione dei partecipanti al forum il quesito qui di seguito riportato.
Un contribuente, il cui nucleo familiare è composto da quattro componenti, è proprietario oltre all'immobile che costituisce la residenza, di altri due immobili nel Comune rispettivamente di categoria A/3 e C/2 non occupati.
Per il pagamento, riferito a questi ultimi, esiste un riferimento normativo che indichi quanti componenti si dovrebbero computare ai fini del calcolo?
Di seguito si riporta quanto previsto nel regolamento Comunale
"Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle
persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello
indicato dall’utente o, in mancanza, quello di una unità.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (non pertinenziali ad abitazioni) si considerano utenze domestiche condotte da un occupante."
cordiali saluti

pepegal

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TARES SU IMMOBILI NON OCCUPATI Empty re

Messaggio  Paolo Gros Lun 23 Dic 2013 - 23:20

rispondo in tal senso da un testo di Tributi.it

Mentre la TARES sta muovendo i primi passi con le incertezze che accompagnano quasi sempre l'introduzione di un nuovo tributo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8383 del 5 aprile 2013 è intervenuta in merito alla determinazione della tariffa relative alla TIA da applicare a un immobile utilizzato dal contribuente come seconda casa. ( si ricorda che nella determinazione delle tariffe Tares questo ente , come indicato nella deliberazione istitutiva, ha utilizzato il metodo ex lege previsto per la Tia )Nel caso deciso con la sentenza in commento, un contribuente aveva impugnato una fattura relativa alla TIA in quanto era stata parametrata a un numero di occupanti l'immobile superiore a cinque. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la decisione era stata poi riformata dalla CTR, che aveva ritenuto che il calcolo della TIA era stato effettuato sulla base di una parametrazione presuntiva conforme al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, decreto con il quale è stato approvato il regolamento recante "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". La CTR aveva, quindi, giustificato la modifica apportata dal comune al regolamento sulla base della considerazione che a una più ampia superficie dell'immobile corrisponde, di norma, la presenza di un maggior numero di persone e di una maggiore potenzialità produttiva di rifiuti. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo, al riguardo, che la determinazione, per le sole seconde case, di un numero di occupanti presunto, è illegittima in quanto il D. Lgs. n. 22 del 1997 non prevede alcuna distinzione tra le abitazioni di residenza e le seconde abitazioni e, quindi, non autorizza un diverso criterio impositivo. Anche il D.P.R. n. 158 del 1999 non autorizza, secondo il ricorrente, un diverso criterio impositivo, dal momento che il sistema presuntivo richiamato nell'art. 5 di tale decreto é riferito esclusivamente alla quantità dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, non anche al numero presunto di occupanti l'immobile. L'applicazione di un criterio impositivo fondato su un’irrazionale presunzione relativa al numero dei soggetti occupanti è immediatamente lesivo, poiché discriminante nei confronti dei proprietari di seconde case. La Corte di Cassazione, non ha condiviso le ragioni del ricorrente. Richiamando l'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997, la Suprema Corte si sofferma sulla circostanza che la tariffa è determinata dagli enti locali "anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio" con modulazioni intese ad assicurare "agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni" (a eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio). Pertanto, data la generale potestà attribuita agli enti locali, per le abitazioni dei non residenti la norma regolamentare del comune istituisce, nel caso di specie, soltanto un criterio presuntivo circa il numero degli occupanti, in alternativa al riferimento alla residenza. Tale criterio presuntivo incentrato su una proporzione tra il numero di occupanti rispetto alla superficie dell'immobile, non è, ad avviso dei giudici, né irrazionale né discriminatoria, come, invece, eccepito dal ricorrente. La Corte precisa anche che questo criterio non va inteso nella sua assolutezza, ma in relazione alla finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti, laddove questa informazione non sia ricavabile dalla residenza. In definitiva, l’utilizzo di questo metodo proporzionale in rapporto alla superficie del bene non è irragionevole, anche perché l'utilizzo non istituisce un criterio impositivo nuovo, rispetto alla norma primaria, ma è coerente col fine specifico dell'art. 49, commi 4 e 10 del D. Lgs. n. 22 del 1997, che è, si ricorda, quello di associare la tariffa anche alla quantità di rifiuti prodotti. Considerato che anche le tariffe della TARES devono essere determinate con i criteri stabiliti nel D.P.R. n. 158 del 1999, la sentenza in commento presenta una grande attualità ed e’ stata di indirizzo per gli enti locali nell'affrontare i casi di incertezza nella determinazione delle tariffe del nuovo tributo.
Paolo Gros
Paolo Gros
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