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METODO CALCOLO TARIFFE TARI.

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Messaggio  Stoccò Gio 2 Gen 2014 - 2:14

Volevo chiedere se per calcolare le tariffe TARI si fà riferimento solo ed esclusivamente al DPR 158/99 (ex TARES rigida) oppure le tante "finestrelle" aperte alla fine del 2013 (escluso il discorso TARSU) possono essere riutilizzate? Grazie

Stoccò

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Messaggio  Paolo Gros Gio 2 Gen 2014 - 2:30

direi sia ora di smetterla con le buffonate e calcora con serieta' in base al 158.
Non ci sono piu' "finestrelle"
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Messaggio  SilviaC Gio 2 Gen 2014 - 2:54

...ma l'articolo 652 non dice che: "il comune, in alternativa (al DPR 158/99) e nel rispetto del principio "chi inquina paga" ..... può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie...." ossia quanto è stato già detto dal DL 102 art 5 (convertito in Legge 102/2013)?
Quindi parrebbe che l'alternativa al normalizzato c'è...sbaglio?

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 2 Gen 2014 - 3:00

paolo non ha mica detto che non c'è l'alternativa

ma mi sembra un accorato consiglio, che condivido ...........direi sia ora di smetterla con le buffonate e calcora con serieta' in base al 158, salvo piccoli aggiustamenti progressivi per uniformarsi nel medio periodo per chi aveva optato per la tares "inventata" ciò ex tarsu
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Messaggio  SilviaC Gio 2 Gen 2014 - 3:17

Capisco lo sfogo di Paolo e lo condivido pienamente...in effetti è tutta una buffonata e stiamo lavorando malissimo...tuttavia l'applicazione del normalizzato così come è oggi ha creato non pochi problemi nei comuni della riviera ligure dove io lavoro (ci sono state vere e proprie manifestazioni di protesta sotto gli uffici comunali sullo stile di quella di Torino per intenderci) e poter "calmierare" le tariffe con un compromesso purtroppo ci permette di evitare aumenti del 300% o più a carico solo di alcuni utenti...è il sistema che andava rivisto in toto con serietà secondo me...ma a bocce ferme io non vedo alternative e mi troverò ad applicare anche nel 2014 una tassa "ibrida" ne normalizzato ne tarsu.... Neutral

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Messaggio  Lucio Guerra Sab 4 Gen 2014 - 9:14

Come già indicato + volte in materia tares, ritengo possibile una "deroga" parziale ai coefficenti del dpr 158 ed applicare una adeguata flessibilità per quelle utenze, domestiche e non domestiche, che con il passaggio al normalizzato sono maggiormente penalizzate

tale flessibilità rende possibile accompagnare, soprattutto per i comuni ex tarsu, un percorso sostenibile di equità (chi inquina paga) nella determinazione delle tariffe e l'introduzione della tariffa binomia, avendo comunque alla base i criteri matematici del dpr 158, garantendo la integrale copertura dei costi, una adeguata ripartizione degli stessi tra domestiche e non domestiche ed anche all'interno delle categorie di appartenenza

un percorso che potrà così garantire una graduale e sostenibile ricaduta dei costi sui contribuenti, nonchè la predisposizione ed elaborazione di criteri che possano essere "recuperati" ed applicati per la componente "tari" della nuova Imposta Unica Comunale (iuc)

(questo scrissi qualche mese fa)
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METODO CALCOLO TARIFFE TARI. Empty metodo normalizzato soft 2014?

Messaggio  t&t Mer 8 Gen 2014 - 5:29

In che modo è possibile secondo voi applicare il metodo normalizzato ma allo stesso tempo farlo in modo più soft secondo il principio di chi inquina paga, dove non si è ancora in grado di quantificare in maniera puntuale la produzione dei rifiuti di ogni singola famiglia o impresa? Dalla conversazione in corso mi è sembrato di capire che già qualcuno l'ha fatto nel 2013 ma forte delle variazioni normative in corso d'anno, in che modo è possibile adottarne alcune anche per il 2014 (fermo restando il metodo normalizzato)?Grazie

t&t

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Messaggio  SilviaC Lun 13 Gen 2014 - 1:26

Secondo me il normalizzato è talmente "rigido" che per quanto uno cerchi di calmierarlo non si riesce a non essere sperequativi verso qualche categoria di utenti...in my opinion ovviamente... Rolling Eyes 

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 13 Gen 2014 - 1:27

a questo punto per restare in tema del grande antonio razzi ..... fatti un metodo tuo
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Messaggio  francodan Lun 13 Gen 2014 - 2:08

il metodo mio sarà quello di riproporre la tares 2013 ....andare a rispiegare alla gente criteri e metodi è logorante .....gli uffici ,con personale al minimo,lavorano solo per questo e stiamo parlando anche di situazioni dove gli aumenti sono stati molto contenuti....l'unico dubbio sarà se ricaricare o meno lo zero trenta ex statale....dipenderà da eventuali aumenti tariffari o esigenze di bilancio
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Messaggio  francodan Lun 13 Gen 2014 - 2:08

(riproporre tares nel senso di usare criteri e coefficienti tares già usati nel 2013...)
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Messaggio  SilviaC Lun 13 Gen 2014 - 4:28

Anch'io proverò a non destabilizzare ulteriormente i miei concittadini con ulteriori novità...già cambiando nome si creerà un putiferio, poi se gli metto sotto il naso anche nuove regole...si salvi chi può...il "mio" metodo non sarà altro che quello che la legge mi consentirà di applicare e se nulla cambia sarà il chi più inquina paga che poi non è altro che la vecchia tarsu che forse era l'unica ancora in grado di funzionare...dovrò solo rivedere le tariffe ovviamente alla luce del nuovo piano economico finanziario, che nel mio caso quest'anno sarà più "salato" (ahimè) per via di un cambio nel fornitore del servizio...spero di non dovermi aspettare altro...

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Messaggio  Lios Mar 25 Mar 2014 - 8:52

Lucio Guerra ha scritto:Come già indicato + volte in materia tares, ritengo possibile una "deroga" parziale ai coefficenti del dpr 158 ed applicare una adeguata flessibilità per quelle utenze, domestiche e non domestiche, che con il passaggio al normalizzato sono maggiormente penalizzate

tale flessibilità rende possibile accompagnare, soprattutto per i comuni ex tarsu, un percorso sostenibile di equità (chi inquina paga) nella determinazione delle tariffe e l'introduzione della tariffa binomia, avendo comunque alla base i criteri matematici del dpr 158, garantendo la integrale copertura dei costi, una adeguata ripartizione degli stessi tra domestiche e non domestiche ed anche all'interno delle categorie di appartenenza

un percorso che potrà così garantire una graduale e sostenibile ricaduta dei costi sui contribuenti, nonchè la predisposizione ed elaborazione di criteri che possano essere "recuperati" ed applicati per la componente "tari" della nuova Imposta Unica Comunale (iuc)

(questo scrissi qualche mese fa)



Lucio, premetto che sono pienamente d'accordo con te su un eventuale applicazione di coefficienti non rientranti nel range del D.P.R. 158, sostanzialmente quanto previsto e consentito dal D.L. 102, ma quello che ti chiedo è un confronto su come poterlo giustificare alla luce dei due commi 651-652 della Legge di Stabilità 2014?
Infatti il primo sembrerebbe vincolare ad un'applicazione rigida del Metodo Normalizzato, mentre il secondo allude a ulteriori "fantomatici" metodi di calcolo.
Ritieni una forzatura interpretare il primo comma come un vincolo al sistema di calcolo del D.P.R. 158, potendo, alla luce del comma successivo, individuare metodi alternativi, e quindi coefficienti alternativi? Se si, quale dicitura riterresti più idonea da inserire nel Regolamento Tari, nella sezione dedicata alla Determinazione della tariffe?

Grazie sin da ora per la disponibilità.

Lios

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Messaggio  Stoccò Mer 26 Mar 2014 - 5:26

Essendo anche io interessato alla risposta aspettiamo "sentenza".  Smile 

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 26 Mar 2014 - 6:43

nessuno può darvi una risposta certa e nessuno può darvi una sentenza

tale flessibilità veniva già applicata anche nei comuni TIA senza pretendere di scrivere particolari indicazione nel regolamento

si tratta quindi di una flessibilità che possiamo definire "di fatto" e non "per sempre"

tale flessibilità rende possibile accompagnare, soprattutto per i comuni ex tarsu, un percorso sostenibile di equità (chi inquina paga) nella determinazione delle tariffe e l'introduzione della tariffa binomia, avendo comunque alla base i criteri matematici del dpr 158, garantendo la integrale copertura dei costi, una adeguata ripartizione degli stessi tra domestiche e non domestiche ed anche all'interno delle categorie di appartenenza
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Messaggio  Ospite Mer 26 Mar 2014 - 6:59

Rivoglio l'ICI, la TARSU, la compartecipazione IVA etc. etc.
Anzi torno pure amanuense come trenta e passa anni fa, ma basta con queste baggianate.
Io ne ho piene le palle.
La Madia parla di prepensionamenti per far posto ai giovani. Bene..che si sbrighi. Altrimenti  cherry


Il grande Jannacci cantava..." ciapistess ciapistess....son sciupat...son sciupat...son sciupat...sono scoppiato..

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Messaggio  Carlo Saletta Mer 26 Mar 2014 - 12:38

Lucio Guerra ha scritto:nessuno può darvi una risposta certa e nessuno può darvi una sentenza

tale flessibilità veniva già applicata anche nei comuni TIA senza pretendere di scrivere particolari indicazione nel regolamento

si tratta quindi di una flessibilità che possiamo definire "di fatto" e non "per sempre"

tale flessibilità rende possibile accompagnare, soprattutto per i comuni ex tarsu, un percorso sostenibile di equità (chi inquina paga) nella determinazione delle tariffe e l'introduzione della tariffa binomia, avendo comunque alla base i criteri matematici del dpr 158, garantendo la integrale copertura dei costi, una adeguata ripartizione degli stessi tra domestiche e non domestiche ed anche all'interno delle categorie di appartenenza

Lucio, provo a dare un quadro delle opportunità.

Il 651 prevede di applicare i criteri del 158/99 e non il 158 integralmente in quanto alcune previsioni non sono più attuali. Questo però non vuol dire che si deve entrare nell'anarchia, sarebbe un errore gravissimo, non vi sarebbe più alcuna regola, sbagliando per l'ennesima volta il tipo di approccio.
Quindi si applica il 158/99 con i suoi sistemi di calcolo. Mentre si possono rivedere in forma moderata i coefficienti, che per una serie di motivi non sono più attuali. I coefficienti non si possono però rivedere in forma puntuale, o meglio si può fare se avete a disposizione dati puntuali e precisi di produzione dei rifiuti per ogni categoria.

Anche questi adattamenti, diciamo di carattere generale, richiedono comunque di essere giustificati ed inseriti nel regolamento. Quella sotto è una proposta base da inserire in regolamento accompagnata con le tabelle dei coeficienti aggiornati.

LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99
Il DPR 158/1999 contiene coefficienti di produttività per la determinazione delle tariffe desunti da studi effettuati negli anni precedenti all’anno della sua approvazione (1999) che sono pertanto da considerare obsoleti. Sono infatti intervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti correlabili in particolare al progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle maggiori superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta (nella norma si auspicava l’avvento della raccolta differenziata, modello che oggi è sempre più una realtà).
In questa ottica i coefficienti Kb sono stati revisionati anche per rettificare distonie presenti nella tabella originale (ad es., il coefficiente relativo a una famiglia con due componenti recava un coefficiente di produzione minimo superiore al doppio del coefficiente relativo a una famiglia con un componente).
Per meglio adattare i coefficiente alla effettiva realtà, in attesa di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento, fermi restando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1 commi 651 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, i coefficienti di produttività saranno corretti nel rispetto dei seguenti principi.

Regola base per Il Kb: il coefficiente Kb, espresso in Kg/Utenza/Die, costituisce l’indicatore della produzione media di rifiuti di una utenza in funzione del numero di componenti; nella determinazione di tale coefficiente si deve tener conto del fatto che, al crescere delle persone, decresce la produzione procapite per effetto del contenimento delle produzioni comuni e per la presenza di produzioni di rifiuto indipendenti o relativamente indipendenti dalla composizione del nucleo familiare.
Kb minimo: la determinazione del coefficiente Kb minimo avviene sommando al valore di 0,6, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,5 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
Kb massimo: la determinazione del coefficiente Kb massimo avviene sommando al valore di 1, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,7 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare fino a 4 componenti, e un valore di 0,6 per ogni ulteriore componente.
Kc e Kd minimi: sono ridotti del 35% rispetto al valore stabilito nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 in modo di ampliare il range della produzione specifica anche per tener conto della minor produttività di rifiuti connessa ai fattori sopra indicati.
Valori di Kb e Kd assegnati: si devono calibrare i valori di tali coefficienti - tenendo conto che Kb è espresso in Kg/utenza/giorno mentre Kd è espresso in Kg/mq/anno - in modo che la quantità stimata sulla base di tali coefficienti si rapporti alla quantità globale di rifiuti conferiti nell’anno precedente;
Per determinare i valori delle produzioni specifiche per metro quadrato, si procederà nel tempo e per le categorie di utenza più significative, a effettuare opportune rilevazioni a campione delle produzioni medie in rapporto alle superfici effettivamente riscontrate.


Come vedete si tende a equilibrare alcune distonie presenti nel DPR 158/99 e si giustifica la sistemazione dei Kb e l'allargamento del range dei Kd, riducendo il minimo e non modificando il massimo. In automatico si modifica anche il Kc essendo lo stesso figlio del Kd/8,2.

Ulteriore situazione dichiarata è quella di far tornare la produzione di rifiuti, a parità di sistema di raccolta, dell'anno precedente considerando che il Kb è espresso in Kg/utenza/die mentre il Kd è espresso in Kg/mq/anno. E' chiaro che a parità di sistema di raccolta i rifiuti prodotti nell'anno precedente sono stati più o meno quelli che verranno prodotti nell'anno successivo e qualcuno li ha pur prodotti. Operando con un programma che fa tali calcoli si arriva a determinare le produzioni di rifiuto totale, (e di rifiuto differenziato e indifferenziato per chi applica sistemi puntuali), attribuite mediamente alle diverse categorie. E' evidente che è possibile commettere qualche errore interno ma per le macro aggregazioni (domestiche e non domestiche) con un pò di esperienza si riesce ad avvicinarsi molto alla reale produzione. Il dato di produzione rifiuti a cui fare riferimento è un dato "depurato" ovvero non sono considerate le quantità di rifiuti che evidentemente non sono prodotte da utenze domestiche e non domestiche quali ad esempio i rifiuti cimiteriali, i rifiuti da spazzamento, i rifiuti giacenti sulle aree pubbliche, i rifiuti provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche ecc. se sono stati contabilizzati separatamente.

Per la correzione degli errori interni servirebbero dei carottaggi delle produzioni delle categorie non domestiche più significative, per posizioni, metri quadrati o produzione, ecc., mentre le restanti, poco popolate, potrebbero andare a posto più o meno da sole.


Per quanto riguarda il comma 652 credo che i comuni dotati di un quadro delle produzioni medie ordinarie si possa contare su una sola mano il riferimento potrebbe essere questo --> Tariffe monomie: Cmg x Ips X Iqs (cfr. C.M. 95/E del 17.2.2000).

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 27 Mar 2014 - 1:50

+ di così ............ si muore

PERFETTO .... questo è un quadro di picasso

un bel copia e incolla e vai
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