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IVA AL 21%

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Messaggio  stefano1600 Mar 13 Set 2011 - 4:42

Vorrei chiedere quale sarà l'impatto a livello contabile - fiscale - contrattualistico dell'aumento dell'IVA previsto in manovra.

- anzitutto, da quando entrerà in vigore l'aumento? dall' 01/01/2012 o dalla data indicata in G.U.?

- per le fatture già emesse e pervenute ai nostri uffici, cosa accade? bisognerà provvedere a chiedere di modificare la fattura tramite emissione di nuova fattura per la differenza dell'IVA o cosa? sarà possibile pagare per il momento le fatture così come sono con l'IVA al 20%? oppure, più semplicemente, le fatture con IVA al 20% restano al 20% e non vanno adeguate? oppure dobbiamo sbrigarci a pagare tutto prima del cambio di aliquota?

- per i contratti già stipulati per i quali è previsto l'importo IVA esclusa, che si fa? che aliquota deve essere considerata per gli impegni di spesa?
e per quelli che riportano la dicitura ad es. 1000 IVA inclusa? la ditta dovrà sorbirsi il ricarico dell'1%? e ancora, per quelli che dicono ad es. 1000 + IVA per un totale di 1200? quale importo prevale contrattualisticamente parlando ? il "1000+IVA" che poi vorrà dire con la nuova aliquota 1210 o il 1200?
spero di essere stato chiaro e grazie

stefano1600

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Messaggio  Paolo Gros Mar 13 Set 2011 - 4:47

Sara' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU della conversione del decreto 138 ( decreto disperazione ).

Ai vari responsabili ho inviato questa missiva con la soluzione postata da un collega nel forum (mcmurtry) che mii pare plausibile :

Elevata al 21% l'aliquota ordinaria dell'Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio nazionale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011. Restano invariate, invece, le aliquote ridotte del 4 e del 10 per cento. I dettaglianti nelle liquidazioni periodiche e annuali, per determinare l'Iva incorporata nei corrispettivi, dovranno applicare solo il "metodo matematico" e non più quello "percentuale" di scorporo.
Queste le novità più rilevanti, in materia Iva, contenute nel maxiemendamento al Dl 138, approvato ieri dal Senato. Le modifiche contengono anche una precisazione e una restrizione in merito alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, fatturare fino il giorno precedente all'entrata in vigore delle nuove regole: nessun aumento di aliquota se a tale giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato dagli enti e la fattura sia stata non solo emessa ma anche annotata nei registri di cui all'articolo 23 e 24 del Dpr 633/72 (decreto Iva) da parte del fornitore. Infine, il comma 36-vicies ter introdotto all'articolo 2 del Dl contiene una norma restrittiva per l'estrazione dei beni dai depositi Iva.
Le aliquote
L'aumento di un punto dell'aliquota Iva ordinaria si ripercuote sulla stragrande maggioranza delle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si va dall'abbigliamento ai giocattoli, dai mobili ai computer, dagli articoli ottici ai petroliferi, dalle telecomunicazioni agli utensili, dalle bevande ai servizi di professionisti, artigiani, artisti e via di seguito.
Secondo le norme comunitarie (articoli da 93 a 130 della direttiva Iva 2006/112) le aliquote sono strutturate su un'aliquota normale che è fissata, fino al 31 dicembre 2015, e che non può essere inferiore al 15%, ma gli Stati possono applicare una o due aliquote ridotte, comunque non inferiori al 5 per cento. Le aliquote ridotte si applicano esclusivamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi di prima necessità indicate all'allegato III della direttiva. In deroga alle regole normali, alcuni Stati sono stati autorizzati a mantenere l'aliquota ridotta inferiore al 5% e tra queste l'Italia che ha potuto conservare il 4.
L'articolo 16 del Dpr 633/1972 prevede un'aliquota ordinaria fissata nella misura del 20% o e due aliquote ridotte del 4 e del 10%, cui vanno aggiunte alcune aliquote forfetarie di compensazione nel settore agricolo.
La legge di conversione del Dl 138 interviene proprio sull'articolo 16 del decreto Iva, elevando l'aliquota ordinaria dal 20 al 21 per cento.
Gli effetti della variazione
A seguito della maggiorazione dell'aliquota, le operazioni che si considereranno effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dovranno rispettare la nuova percentuale, mentre per le operazioni che non si sono ancora concluse sarà necessario far riferimento al momento impositivo, determinato a norma dell'articolo 6 del decreto Iva. Sugli acconti pagati prima dell'entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà il 20% vigente alla data del pagamento, mentre la maggiorazione riguarderà solo le fatture a saldo.
Se una fattura ha preceduto la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull'importo fatturato si applicherà l'aliquota del 20% vigente alla data di emissione della fattura. Per la consegna di beni con fattura differita (articolo 21, comma 4 del decreto Iva) è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota del 20% esistente alla data della consegna. Per eventuali note di credito emesse facoltativamente (articolo 26, comma 2) si segue l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione.
Enti pubblici
Per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel comma 5 dell'articolo 6 del decreto Iva (Regione, Provincia, Comuni, Asl, istituti universitari eccetera), in base al comma 2-quater aggiunto all'articolo 2 del Dl 138, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si mantiene l'aliquota del 20% anche se il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
La novità consiste nel fatto che il fornitore non soltanto potrà essere chiamato a dimostrare di avere emesso - cioè consegnato o spedito - la fattura in data anteriore all'entrata in vigore dell'aliquota maggiorata, ma dovrà anche dimostrare di aver annotato il documento stesso nel proprio registro delle fatture emesse (articolo 23 del decreto Iva) o nel registro dei corrispettivi (articolo 24 dello stesso decreto )

SOLUZIONE OPERATIVA

Ciò comporterà, oltre ad evidenti maggiori spese a carico del bilancio, la necessità di gestire correttamente impegni di spesa già assunti conteggiando un IVA al 20% e che, se non ancora fatturati, si riveleranno incampienti. Occorrerà quindi trovare il modo di gestire l'operazione, a mio modo di vedere senza eccessivi appesantimenti procedurali.
Una prima ipotesi, tutta da verificare, potrebbe essere quella di creare un fondo all'intervento 08 del titolo 1 (oneri straordinari), di assegnare in sede di PEG tale stanziamento al responsabile del servizio finanziario, demandando a questi l'impegno formale di tutto lo stanziamento e consentendo poi ai vari responsabili di servizio la liquidazione a valere sullo stesso dell'1% non impegnato. Il tutto sia sul 2011 che sugli esercizi successivi laddove si è in presenza di impegni pluriennali.

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Messaggio  MARCO SIGAUDO Mar 13 Set 2011 - 6:28

La creazione di un fondo per oneri straordinari mi sembra brillante come soluzione.

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IVA AL 21% Empty iva manovra bis 2011

Messaggio  RAGIO Mer 14 Set 2011 - 0:31

Come ci si deve comportare con i servizi per i quali l’ente comunale emette fatture o registra corrispettivi sulla base di importi deliberati già comprensivi di iva al 20%?
Occorre prendere atto in qualche modo che dall’entrata in vigore della manovra bis (quando?) l’applicazione dell’iva sarà del 21%?

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IVA AL 21% Empty Iva

Messaggio  Paolo Gros Mer 14 Set 2011 - 0:39

Ritengo di no poiche' nelle varie deliberazioni in via normale si detta l'importo e si aggiunge + Iva .
L'aliquota varia per legge dello Stato ed e' pleonastico e superfluo che l'ente ne prenda atto , e' legge e deve essere osservata.

Inoltre rammento che la norma in tema di corrispettivi ci dice :
I dettaglianti nelle liquidazioni periodiche e annuali, per determinare l'Iva incorporata nei corrispettivi, dovranno applicare solo il "metodo matematico" e non più quello "percentuale" di scorporo.

A tal fine :

PRIMO METODO PER LO SCORPORO DELL’IVA


Il primo metodo per lo scorporo dell’IVA è il seguente:

si prende il prezzo comprensivo di IVA e si applica una delle seguenti percentuali, a seconda dell’aliquota IVA applicata:



ALIQUOTA IVA
PERCENTUALE DA APPLICARE

4%
3,85%

10%
9,10%

20%
16,65%




Esempio: prezzo di vendita del bene 12 euro. Aliquota IVA 20%


12 x 16,65% = 1,998



Calcolare l’imponibile diminuendo il prezzo comprensivo di IVA del valore così ottenuto.

Imponibile: 12 – 1,998 = 10,002



L’IVA si ottiene moltiplicando l’imponibile per la relativa aliquota.

IVA = 10,002 x 20% = 2,0004



SECONDO METODO PER LO SCORPORO DELL’IVA (matematico )


Il secondo metodo per lo scorporo dell’IVA è il seguente:

si prende il prezzo comprensivo di IVA e lo si divide per uno dei seguenti coefficienti, a seconda dell’aliquota IVA applicata:



ALIQUOTA IVA
COEFFICIENTE DA APPLICARE

4%
1,04

10%
1,10

20%
1,20




Esempio: prezzo di vendita del bene 12 euro. Aliquota IVA 20%


12 : 1,20 = 10



Si arrotonda il valore ottenuto all’unità più prossima, per eccesso o per difetto. Il valore così ottenuto rappresenta l’imponibile.



L’IVA si ottiene moltiplicando l’imponibile per la relativa aliquota.

IVA = 10 x 20% = 2



L’uso dell’uno o dell’altro metodo può portare a dei risultati leggermente diversi

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IVA AL 21% Empty IVA al 21%

Messaggio  Rag1 Mer 14 Set 2011 - 0:51

L'idea di un fondo per oneri straordinari teoricamente è ok ma praticamente potrebbe non essere realizzabile per il seguente motivo: andrei a liquidare l'importo impegnato sull'intervento giusto (fatto al momento dell'impegno) e la differenza dell'iva 1% sull'intervento 8. Conseguentemente mi si creano due mandati di pagamento con raddoppio delle relative spese (2-3- euro magari per importi irrisori).
Spero di essere stato chiaro.

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IVA AL 21% Empty Iva al 21

Messaggio  Paolo Gros Mer 14 Set 2011 - 1:08

E' chiaro che se l'importo e' irrisorio e l'intervento di spesa su cui fu assunto l'impegno e' capiente e' possibile modificare l'impegno per intervenuta modificazione di legge ed e' la soluzione ottimale.
In caso pero' di grossi lavori o forniture il problema potrebbe porsi e la soluzione mi pare sensata.
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IVA AL 21% Empty Re: IVA AL 21%

Messaggio  annam Ven 16 Set 2011 - 1:40

si potrebbero mettere delle risorse sul fondo di riserva e prelevarle, con atto di Giunta, unificando per quanto possibile le esigenze derivanti dalle liquidazioni con la nuova aliquota, in modo tale da collocare correttamente la spesa nel proprio intervento?
Magari intervenendo nell'impeno originario aggiornandolo senza ulteriori atti visto che la modifica è originata da legge?

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IVA AL 21% Empty Re: IVA AL 21%

Messaggio  francodan Ven 16 Set 2011 - 1:43

per le spese in conto capitale che si ricollegano a progetti (di opere pubbliche)dovrebbero esserci meno problemi dato che i quadri economici prevedono di solito la voce somme a disposizione dell'amministrazione anche per spese impreviste...
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IVA AL 21% Empty Note pro forma

Messaggio  MIKI1972 Ven 16 Set 2011 - 6:31

Come ci comportiamo invece nel caso di note pro forma emesse da professionisti che solitamente riportano in calce... la presente nota non costituisce fattura. Regolare fattura sarà emessa al momento del pagamento....
dobbiamo chiedere la sostituzione e farle riemettere al 21%?

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IVA AL 21% Empty Fattura

Messaggio  Paolo Gros Ven 16 Set 2011 - 7:59

Le note pro forma non hanno alcuna valenza fiscale e come detto nella norma l'imposta a cui assoggettare la prestazione di servizio e' quella vigente al momento della fatturazione ergo il 21% da domani.
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IVA AL 21% Empty Si fa per ridere ...

Messaggio  giorgi.bruno Ven 16 Set 2011 - 23:46

Prendetela in senso positivo.
Aumenterà il fondo COMPARTECIPAZIONE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER I COMUNI.

Oppure prendetela in senso negativo.
Il fondo diminuirà a meno che, come conseguenza, non diminuiranno i consumi.

Insomma, prendetela come vi pare ...

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IVA AL 21% Empty Per ridere

Messaggio  Paolo Gros Sab 17 Set 2011 - 0:07

Potrebbe essere pero' credo questo:
il gettito previsto per l'aumento dell'Iva tiene conto di una variabile come componente fissa .
Dove e' scritto che l'imponibile ( ovvero i consumi ) saranno quantomeno invariati post aumento ??????
L'effetto potrebbe essere recessivo ed a contrario .......bah !
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IVA AL 21% Empty ... e se gli imprevisti non bastano!

Messaggio  Pola Mar 20 Set 2011 - 1:05

In un opera pubblica, quando le somme per imprevisti non bastano per sostenere la differenza I.V.A. dal 20 al 21% secondo voi è corretto utilizzare (solo per l'I.V.A.) le somme destinate agli "oneri straordinari della gestione corrente"?
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IVA AL 21% Empty Iva

Messaggio  Paolo Gros Mar 20 Set 2011 - 1:08

Non lo e' poiche' le spese del titolo secondo in riferimento ad opere pubbliche debbono nel quadro contabile prevedere l'imposta sul valore aggiunto.
Occorre integrare l'intervento .
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IVA AL 21% Empty Re: IVA AL 21%

Messaggio  francesca Mar 20 Set 2011 - 5:07

Paolo Gros ha scritto:Sara' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU della conversione del decreto 138 ( decreto disperazione ).

Ai vari responsabili ho inviato questa missiva con la soluzione postata da un collega nel forum (mcmurtry) che mii pare plausibile :

Elevata al 21% l'aliquota ordinaria dell'Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio nazionale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011. Restano invariate, invece, le aliquote ridotte del 4 e del 10 per cento. I dettaglianti nelle liquidazioni periodiche e annuali, per determinare l'Iva incorporata nei corrispettivi, dovranno applicare solo il "metodo matematico" e non più quello "percentuale" di scorporo.
Queste le novità più rilevanti, in materia Iva, contenute nel maxiemendamento al Dl 138, approvato ieri dal Senato. Le modifiche contengono anche una precisazione e una restrizione in merito alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, fatturare fino il giorno precedente all'entrata in vigore delle nuove regole: nessun aumento di aliquota se a tale giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato dagli enti e la fattura sia stata non solo emessa ma anche annotata nei registri di cui all'articolo 23 e 24 del Dpr 633/72 (decreto Iva) da parte del fornitore. Infine, il comma 36-vicies ter introdotto all'articolo 2 del Dl contiene una norma restrittiva per l'estrazione dei beni dai depositi Iva.
Le aliquote
L'aumento di un punto dell'aliquota Iva ordinaria si ripercuote sulla stragrande maggioranza delle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si va dall'abbigliamento ai giocattoli, dai mobili ai computer, dagli articoli ottici ai petroliferi, dalle telecomunicazioni agli utensili, dalle bevande ai servizi di professionisti, artigiani, artisti e via di seguito.
Secondo le norme comunitarie (articoli da 93 a 130 della direttiva Iva 2006/112) le aliquote sono strutturate su un'aliquota normale che è fissata, fino al 31 dicembre 2015, e che non può essere inferiore al 15%, ma gli Stati possono applicare una o due aliquote ridotte, comunque non inferiori al 5 per cento. Le aliquote ridotte si applicano esclusivamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi di prima necessità indicate all'allegato III della direttiva. In deroga alle regole normali, alcuni Stati sono stati autorizzati a mantenere l'aliquota ridotta inferiore al 5% e tra queste l'Italia che ha potuto conservare il 4.
L'articolo 16 del Dpr 633/1972 prevede un'aliquota ordinaria fissata nella misura del 20% o e due aliquote ridotte del 4 e del 10%, cui vanno aggiunte alcune aliquote forfetarie di compensazione nel settore agricolo.
La legge di conversione del Dl 138 interviene proprio sull'articolo 16 del decreto Iva, elevando l'aliquota ordinaria dal 20 al 21 per cento.
Gli effetti della variazione
A seguito della maggiorazione dell'aliquota, le operazioni che si considereranno effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dovranno rispettare la nuova percentuale, mentre per le operazioni che non si sono ancora concluse sarà necessario far riferimento al momento impositivo, determinato a norma dell'articolo 6 del decreto Iva. Sugli acconti pagati prima dell'entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà il 20% vigente alla data del pagamento, mentre la maggiorazione riguarderà solo le fatture a saldo.
Se una fattura ha preceduto la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull'importo fatturato si applicherà l'aliquota del 20% vigente alla data di emissione della fattura. Per la consegna di beni con fattura differita (articolo 21, comma 4 del decreto Iva) è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota del 20% esistente alla data della consegna. Per eventuali note di credito emesse facoltativamente (articolo 26, comma 2) si segue l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione.
Enti pubblici
Per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel comma 5 dell'articolo 6 del decreto Iva (Regione, Provincia, Comuni, Asl, istituti universitari eccetera), in base al comma 2-quater aggiunto all'articolo 2 del Dl 138, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si mantiene l'aliquota del 20% anche se il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
La novità consiste nel fatto che il fornitore non soltanto potrà essere chiamato a dimostrare di avere emesso - cioè consegnato o spedito - la fattura in data anteriore all'entrata in vigore dell'aliquota maggiorata, ma dovrà anche dimostrare di aver annotato il documento stesso nel proprio registro delle fatture emesse (articolo 23 del decreto Iva) o nel registro dei corrispettivi (articolo 24 dello stesso decreto )

SOLUZIONE OPERATIVA

Ciò comporterà, oltre ad evidenti maggiori spese a carico del bilancio, la necessità di gestire correttamente impegni di spesa già assunti conteggiando un IVA al 20% e che, se non ancora fatturati, si riveleranno incampienti. Occorrerà quindi trovare il modo di gestire l'operazione, a mio modo di vedere senza eccessivi appesantimenti procedurali.
Una prima ipotesi, tutta da verificare, potrebbe essere quella di creare un fondo all'intervento 08 del titolo 1 (oneri straordinari), di assegnare in sede di PEG tale stanziamento al responsabile del servizio finanziario, demandando a questi l'impegno formale di tutto lo stanziamento e consentendo poi ai vari responsabili di servizio la liquidazione a valere sullo stesso dell'1% non impegnato. Il tutto sia sul 2011 che sugli esercizi successivi laddove si è in presenza di impegni pluriennali.


Mi riferisco in particolare a: potrebbe essere quella di creare un fondo all'intervento 08 del titolo 1 (oneri straordinari), di assegnare in sede di PEG tale stanziamento al responsabile del servizio finanziario, demandando a questi l'impegno formale di tutto lo stanziamento

Qualcuno ha già proceduto in tal senso? Se si, potreste condividere la determina, magari nella modulistica?
Grazie.

francesca

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Messaggio  Paolo Gros Mar 20 Set 2011 - 6:13

Non occorre determina o modulistica .
Nel concreto avuto in Peg il budget di spesa e' sufficiente che in sede di liquidazione ogni responsabile indichi la necessita' di intergrazione 1% Iva.
Il responsabile del finanziario puo' provvedervi direttamente considerandola , come in effetti e' , spesa obbligatoria.
Paolo Gros
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Messaggio  francesca Mar 20 Set 2011 - 6:29

Paolo Gros ha scritto:Non occorre determina o modulistica .
Nel concreto avuto in Peg il budget di spesa e' sufficiente che in sede di liquidazione ogni responsabile indichi la necessita' di intergrazione 1% Iva.
Il responsabile del finanziario puo' provvedervi direttamente considerandola , come in effetti e' , spesa obbligatoria.

Può andare bene, quindi, un unico stanziamento all'intervento 08 (oneri straordinari) al servizio "Altri servizi generali"? Farlo per ogni servizio, sarebbe sicuramente più preciso, ma diventerebbe difficile da gestire...

francesca

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