Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/riequilibrio e debiti fuori bilancio
5 partecipanti
Pagina 1 di 1
riequilibrio e debiti fuori bilancio
Salve,
un debito scaturente da sentenza del tribunale impugnata con ricorso per cassazione è da ritenersi comunque debito fuori bilancio?
gli amministratori comunali non sono intenzionati a riconoscerlo in fase di riequilibrio, ma vogliono rinviare ad altro punto del consiglio comunale il riconoscimento di tale debito votando prima il riequilibrio epurato della cifra relativa al dfb.
è possibile?
grazie
Salvo
un debito scaturente da sentenza del tribunale impugnata con ricorso per cassazione è da ritenersi comunque debito fuori bilancio?
gli amministratori comunali non sono intenzionati a riconoscerlo in fase di riequilibrio, ma vogliono rinviare ad altro punto del consiglio comunale il riconoscimento di tale debito votando prima il riequilibrio epurato della cifra relativa al dfb.
è possibile?
grazie
Salvo
pollolo- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 16.09.11
Re: riequilibrio e debiti fuori bilancio
se la sentenza come in generale lo sono quelle di primo grado è esecutiva si tratta di debito fuori bilancio...in sede di rendiconto ,questo deve indicare l'avanzo o disavanzo e gli eventuali debiti fuori bilancio
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
sentenza della corte di appello
ANTONIO D.T.
Oggi ad ente e' stata notificata una sentenza della corte di appello dove lo condanna ad un risarcimento in fase di riequilibrio deve essere inserito.
bisogna x forza indicare come finanziare il debito e x forza fare una manovra di bilancio ?
Non avendo come poter fare e di conseguenza non si riesce ad accendere un mutuo e non avendo adeguata copertura finanziaria non avendo accantonato preventivamente un fondo si può nominare un commissario ad acta Con il dovuto riconoscimento del debito?
Oggi ad ente e' stata notificata una sentenza della corte di appello dove lo condanna ad un risarcimento in fase di riequilibrio deve essere inserito.
bisogna x forza indicare come finanziare il debito e x forza fare una manovra di bilancio ?
Non avendo come poter fare e di conseguenza non si riesce ad accendere un mutuo e non avendo adeguata copertura finanziaria non avendo accantonato preventivamente un fondo si può nominare un commissario ad acta Con il dovuto riconoscimento del debito?
Sentenza
Com'è noto, l’ adempimento in base all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere svolto almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre.
Tale normativa prevede, inoltre, una gradualità di interventi da attuare nel caso venissero certificati, dall'Organo accertante, debiti fuori bilancio.
Solo la mancata assunzione di provvedimenti di riequilibrio da parte dell'Ente locale legittima l'applicazione della procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare così come è stabilito dall'articolo 193 comma 4 del citato decreto legislativo.
Sull'argomento, infatti, anche la Corte dei Conti, delegazione Regionale del Molise ha ricordato che «il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rappresenta l'insopprimibile presupposto al loro finanziamento nella costante salvaguardia degli equilibri di bilancio».
Ergo il CC non puo’ deliberare il permanere degli equilibri ignorando il debito .
E’ chiaro che il commissario ad acta si limita a quell’atto ma il CC non puo’ ignorare il debito colpevolmente.
Ricordo infine che Il finanziamento dei debiti fuori bilancio di parte corrente mediante l’assunzione di mutui, di cui al precedente punto c), è consentita limitatamente alla copertura dei debiti medesimi maturati fino al 7 novembre 2001 ( art. 41, c. 4 Legge 28 dicembre 2001 n. 448).
Con circolare Cassa Depositi & Prestiti 27 maggio 2003 n° 1251, sono stati forniti
chiarimenti circa i presupposti che rendono legittimo il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio e disposizioni sulla procedura di finanziamento (G.U. n. 127 del 4 giugno 2003).
In merito ai decreti ingiuntivi passati in giudicato, la Corte dei conti ha evidenziato che tali atti “pur non rivestendo la forma della sentenza, condividono con la stessa la natura di provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che tali fattispecie sono da ritenersi riconducibili, dal punto di vista della ratio, a quella espressamente disciplinata dalla lettere a) del citato art. 194 del TUEL”.
Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 194, comma 1, del TUEL deve provvedersi con procedura d’urgenza, con la sottoposizione al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento di contabilità, in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, non appena il responsabile del servizio ne è venuto a conoscenza.
Ritengo infine che il commissario ad acta non goda di privilegi extra lege ma debba finanziare, se possibile, il debito fuori bilancio cosi’ come previsto e dettao dal TUEL , al quale non puo’ sottrarsi.
Di conseguenza, ferma restando l‘impossibilità dell’ente di ricorrere alla stipulazione di mutui per il ripianamento di tale debito, come affermato dal Comune istante, ed atteso il divieto di finanziamento di spese di parte corrente per debiti maturati in data successiva all’8 novembre 2001, cioè dall’entrata in vigore della Legge di riforma costituzionale n. 3/2001, i giudici contabili ritengono (Corte conti Molise 29/2009) che resta naturalmente impregiudicata per l’ente la facoltà di ricorrere al finanziamento di tale tipologia di spesa utilizzando:
- tutte le disponibilità e le entrate;
- l’avanzo di amministrazione accertato (ai sensi dell’art. 186 del TUEL) ed addirittura presunto, in qualsiasi momento nel corso dell’esercizio (in quest’ultimo caso, applicandolo con delibera di variazione) purché derivante dall'esercizio immediatamente precedente (2008), e riservando l’attivazione delle relative spese solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente (art.187 del T.U.E.L.);
- i proventi derivanti dal plusvalore dell’alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente (art. 194, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e art. 3, comma 28, Legge n. 350/2003).
.
Tale normativa prevede, inoltre, una gradualità di interventi da attuare nel caso venissero certificati, dall'Organo accertante, debiti fuori bilancio.
Solo la mancata assunzione di provvedimenti di riequilibrio da parte dell'Ente locale legittima l'applicazione della procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare così come è stabilito dall'articolo 193 comma 4 del citato decreto legislativo.
Sull'argomento, infatti, anche la Corte dei Conti, delegazione Regionale del Molise ha ricordato che «il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rappresenta l'insopprimibile presupposto al loro finanziamento nella costante salvaguardia degli equilibri di bilancio».
Ergo il CC non puo’ deliberare il permanere degli equilibri ignorando il debito .
E’ chiaro che il commissario ad acta si limita a quell’atto ma il CC non puo’ ignorare il debito colpevolmente.
Ricordo infine che Il finanziamento dei debiti fuori bilancio di parte corrente mediante l’assunzione di mutui, di cui al precedente punto c), è consentita limitatamente alla copertura dei debiti medesimi maturati fino al 7 novembre 2001 ( art. 41, c. 4 Legge 28 dicembre 2001 n. 448).
Con circolare Cassa Depositi & Prestiti 27 maggio 2003 n° 1251, sono stati forniti
chiarimenti circa i presupposti che rendono legittimo il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio e disposizioni sulla procedura di finanziamento (G.U. n. 127 del 4 giugno 2003).
In merito ai decreti ingiuntivi passati in giudicato, la Corte dei conti ha evidenziato che tali atti “pur non rivestendo la forma della sentenza, condividono con la stessa la natura di provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che tali fattispecie sono da ritenersi riconducibili, dal punto di vista della ratio, a quella espressamente disciplinata dalla lettere a) del citato art. 194 del TUEL”.
Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 194, comma 1, del TUEL deve provvedersi con procedura d’urgenza, con la sottoposizione al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento di contabilità, in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, non appena il responsabile del servizio ne è venuto a conoscenza.
Ritengo infine che il commissario ad acta non goda di privilegi extra lege ma debba finanziare, se possibile, il debito fuori bilancio cosi’ come previsto e dettao dal TUEL , al quale non puo’ sottrarsi.
Di conseguenza, ferma restando l‘impossibilità dell’ente di ricorrere alla stipulazione di mutui per il ripianamento di tale debito, come affermato dal Comune istante, ed atteso il divieto di finanziamento di spese di parte corrente per debiti maturati in data successiva all’8 novembre 2001, cioè dall’entrata in vigore della Legge di riforma costituzionale n. 3/2001, i giudici contabili ritengono (Corte conti Molise 29/2009) che resta naturalmente impregiudicata per l’ente la facoltà di ricorrere al finanziamento di tale tipologia di spesa utilizzando:
- tutte le disponibilità e le entrate;
- l’avanzo di amministrazione accertato (ai sensi dell’art. 186 del TUEL) ed addirittura presunto, in qualsiasi momento nel corso dell’esercizio (in quest’ultimo caso, applicandolo con delibera di variazione) purché derivante dall'esercizio immediatamente precedente (2008), e riservando l’attivazione delle relative spese solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente (art.187 del T.U.E.L.);
- i proventi derivanti dal plusvalore dell’alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente (art. 194, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e art. 3, comma 28, Legge n. 350/2003).
.
DEBITI FUORI BILANCIO
E' STATA APPROVATA LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRIO DI BIL.
E NELLA STESSA SEDE CON ATTO DI CONSIGLIO A PARTE HA RICONOSCIUTO UN DEBITO FUORI BILANCIO
è CORRETTO ?
E NELLA STESSA SEDE CON ATTO DI CONSIGLIO A PARTE HA RICONOSCIUTO UN DEBITO FUORI BILANCIO
è CORRETTO ?
Ultima modifica di nunzia martino il Gio 8 Dic 2011 - 9:17 - modificato 1 volta.
nunzia martino- Messaggi : 259
Data d'iscrizione : 03.03.11
Dbf
E' corretto se tale debito e' stato approvato prima ( anche solo prima allo stesso ordine del giorno della stessa seduta ) della verifica degli equilibri ed in tale verifica ricompreso.
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin