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Modalita' di nomina del segretario per cambio amministrazione
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 15, comma 2,
del d.P.R. n. 465/1997, ai sensi del quale “[…] il sindaco e il presidente della
provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di
nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi
giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del
potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il
segretario in servizio presso la sede si intende confermato.”.
II dettato normativo appare, dunque, oltremodo chiaro, giacché è
inequivocabile che la nomina deve essere disposta non oltre il
centoventesimo giorno successivo all’insediamento.
Il termine di centoventi giorni, peraltro, ha natura perentoria, considerato
che al decorso degli stessi è collegata la definizione della posizione
giuridica soggettiva del segretario titolare della sede che, altrimenti,
verrebbe rinviata sine die, con evidente elusione del disposto normativo.
È da ritenere che l’effetto dello spirare dei termini e la conseguente
conferma del segretario titolare non può ridursi ad una mera misura
sanzionatoria per comportamento imputabile alla amministrazione
procedente, ma trova la propria ratio, da un lato, nell’esigenza di garantire
la continuità funzionale dell’ufficio di segreteria, dall’altro, nella necessità
di tutelare la posizione del segretario titolare, il cui rapporto di servizio
non può essere esteso in regime di prorogatio oltre il congruo termine di
120 gg. individuato dal legislatore in funzione della certezza dei rapporti
giuridici e della tutela della professionalità.
Il suddetto termine, pertanto, non può essere derogato per volontà delle
parti, a prescindere da qualsivoglia valutazione di merito o dalla presenza
di un qualche comportamento imputabile o meno alla P.A. tenuta ex lege ad
ottemperarvi.
Appare utile evidenziare, del resto, che se il Consiglio di Stato si è espresso
in alcune sentenze a suffragio della tesi secondo la quale il termine di 120
giorni si riferisce all’avvio del procedimento di nomina e non alla sua
conclusione, per contro, lo stesso Consesso in sede giurisdizionale, Sezione
V, con sentenza n. 4694 del 31 luglio 2006, ha stabilito che: “[…] è da
reputarsi illegittima (benché, in effetti, non nulla, stante il tenore del nuovo
art. 21-septies della L. n. 241/1990 che non sembra riferirsi anche al fenomeno
della «carenza di potere in concreto») l’individuazione intervenuta dopo lo
spirare del termine perentorio di 120 giorni [...]. Al cospetto di
un’individuazione pervenuta fuori termine l’Agenzia deve tuttavia astenersi
ugualmente dalla successiva assegnazione, onde impedire la nomina da parte
dell’amministrazione locale; ciò, non solo e non tanto per l’illegittimità,
sopra messa in luce, dell’atto d’individuazione, ma per la preminente
considerazione della sicura inefficacia di qualunque nomina eventualmente
disposta dopo lo spirare dei 120 giorni di cui all’art. 99 del T.u.e.l.. Tale
inefficacia dell’atto di nomina discende dalla sua nullità.”.
Sempre il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1797/2007, afferma che “[...]
All’Agenzia spetta [...] di dare corso alla procedura di individuazione del
segretario titolare nei sessanta giorni dalla vacanza, [...] onde concludere la
procedura nei successivi centoventi giorni con l’accettazione della nomina da
parte del segretario. […]”.
La procedura di nomina, pertanto, deve concludersi entro il 120° giorno
dalla proclamazione del Sindaco o del Presidente della Provincia con
l’accettazione del segretario nominato.
del d.P.R. n. 465/1997, ai sensi del quale “[…] il sindaco e il presidente della
provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di
nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi
giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del
potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il
segretario in servizio presso la sede si intende confermato.”.
II dettato normativo appare, dunque, oltremodo chiaro, giacché è
inequivocabile che la nomina deve essere disposta non oltre il
centoventesimo giorno successivo all’insediamento.
Il termine di centoventi giorni, peraltro, ha natura perentoria, considerato
che al decorso degli stessi è collegata la definizione della posizione
giuridica soggettiva del segretario titolare della sede che, altrimenti,
verrebbe rinviata sine die, con evidente elusione del disposto normativo.
È da ritenere che l’effetto dello spirare dei termini e la conseguente
conferma del segretario titolare non può ridursi ad una mera misura
sanzionatoria per comportamento imputabile alla amministrazione
procedente, ma trova la propria ratio, da un lato, nell’esigenza di garantire
la continuità funzionale dell’ufficio di segreteria, dall’altro, nella necessità
di tutelare la posizione del segretario titolare, il cui rapporto di servizio
non può essere esteso in regime di prorogatio oltre il congruo termine di
120 gg. individuato dal legislatore in funzione della certezza dei rapporti
giuridici e della tutela della professionalità.
Il suddetto termine, pertanto, non può essere derogato per volontà delle
parti, a prescindere da qualsivoglia valutazione di merito o dalla presenza
di un qualche comportamento imputabile o meno alla P.A. tenuta ex lege ad
ottemperarvi.
Appare utile evidenziare, del resto, che se il Consiglio di Stato si è espresso
in alcune sentenze a suffragio della tesi secondo la quale il termine di 120
giorni si riferisce all’avvio del procedimento di nomina e non alla sua
conclusione, per contro, lo stesso Consesso in sede giurisdizionale, Sezione
V, con sentenza n. 4694 del 31 luglio 2006, ha stabilito che: “[…] è da
reputarsi illegittima (benché, in effetti, non nulla, stante il tenore del nuovo
art. 21-septies della L. n. 241/1990 che non sembra riferirsi anche al fenomeno
della «carenza di potere in concreto») l’individuazione intervenuta dopo lo
spirare del termine perentorio di 120 giorni [...]. Al cospetto di
un’individuazione pervenuta fuori termine l’Agenzia deve tuttavia astenersi
ugualmente dalla successiva assegnazione, onde impedire la nomina da parte
dell’amministrazione locale; ciò, non solo e non tanto per l’illegittimità,
sopra messa in luce, dell’atto d’individuazione, ma per la preminente
considerazione della sicura inefficacia di qualunque nomina eventualmente
disposta dopo lo spirare dei 120 giorni di cui all’art. 99 del T.u.e.l.. Tale
inefficacia dell’atto di nomina discende dalla sua nullità.”.
Sempre il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1797/2007, afferma che “[...]
All’Agenzia spetta [...] di dare corso alla procedura di individuazione del
segretario titolare nei sessanta giorni dalla vacanza, [...] onde concludere la
procedura nei successivi centoventi giorni con l’accettazione della nomina da
parte del segretario. […]”.
La procedura di nomina, pertanto, deve concludersi entro il 120° giorno
dalla proclamazione del Sindaco o del Presidente della Provincia con
l’accettazione del segretario nominato.
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