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4 partecipanti
unione unità immobiliari ai fini fiscali
Buonasera,
il mio quesito riguarda il caso di un contribuente proprietario di una abitazione nella quale risiede e dimora il figlio.
Tale abitazione è contigua e di fatto comunicante ad altra abitazione distinta catastalmente e di proprietà del figlio.
E' possibile chiedere l'unione delle due unità immobiliari ai fini fiscali.
Se si chi è tenuto a dichiarare come abitazione principale l'u.i. di proprietà del padre visto che il padre non vi dimora e non vi risiede
e nell'eventualita' in cui fosse dovuta l'imposta a chi competerebbe la detrazione.
grazie
il mio quesito riguarda il caso di un contribuente proprietario di una abitazione nella quale risiede e dimora il figlio.
Tale abitazione è contigua e di fatto comunicante ad altra abitazione distinta catastalmente e di proprietà del figlio.
E' possibile chiedere l'unione delle due unità immobiliari ai fini fiscali.
Se si chi è tenuto a dichiarare come abitazione principale l'u.i. di proprietà del padre visto che il padre non vi dimora e non vi risiede
e nell'eventualita' in cui fosse dovuta l'imposta a chi competerebbe la detrazione.
grazie
LAPO- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 23.03.13
re
E' possibile chiedere l'unione delle due unità immobiliari ai fini catastali , i fini fiscali sono una conseguenza
Re: unione unità immobiliari ai fini fiscali
Nelle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" gravano diritti reali non omogenei (le quote di proprietà non sono coincidenti). In questo caso nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso ( cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Pertanto si ritiene :
- chi si trova nella possibilità di accatastare come unica unità immobiliare in quanto quote omogenee, e non provvede a farlo, è tenuto a versare per 2 unità immobiliari
- chi non si trova nella possibilità di "fondere" per quote non omogenee, trattandosi di atto di aggiornamento catastale non ammesso, può versare come unità unite di fatto
La norma dispone “le unità immobiliari iscritte o iscrivibili come unica unità immobiliare”, e nel caso di quote non omogenee le unità immobiliari non sono iscrivibili come unica unità immobiliare.
Perchè si possa applicare tale interpretazione gli immobili debbono riportare chiaramente in visura catastale l'annotazione "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali"
Trattasi infatti di specifica e particolare modalità di accatastamento dove nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente.
Questo è, secondo la mia opinione, l'unico caso, da ritenersi "eccezionale" in cui possono essere "accettate" come unica unità immobiliare unità immobiliari accatastate separatamente.
La motivazione è quella già riportata :
- possono essere considerate "unite di fatto" nella esclusiva situazione in cui, per quote di proprietà non omogenee, i proprietari sono di fatto nella impossibilità di "fondere" 2 unità immobiliari diverse, salvo provvedere preventivamente ed obbligatoriamente a spese notarili aggiuntive alla pratica catastale ed all'imu
Pertanto si ritiene :
- chi si trova nella possibilità di accatastare come unica unità immobiliare in quanto quote omogenee, e non provvede a farlo, è tenuto a versare per 2 unità immobiliari
- chi non si trova nella possibilità di "fondere" per quote non omogenee, trattandosi di atto di aggiornamento catastale non ammesso, può versare come unità unite di fatto
La norma dispone “le unità immobiliari iscritte o iscrivibili come unica unità immobiliare”, e nel caso di quote non omogenee le unità immobiliari non sono iscrivibili come unica unità immobiliare.
Perchè si possa applicare tale interpretazione gli immobili debbono riportare chiaramente in visura catastale l'annotazione "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali"
Trattasi infatti di specifica e particolare modalità di accatastamento dove nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente.
Questo è, secondo la mia opinione, l'unico caso, da ritenersi "eccezionale" in cui possono essere "accettate" come unica unità immobiliare unità immobiliari accatastate separatamente.
La motivazione è quella già riportata :
- possono essere considerate "unite di fatto" nella esclusiva situazione in cui, per quote di proprietà non omogenee, i proprietari sono di fatto nella impossibilità di "fondere" 2 unità immobiliari diverse, salvo provvedere preventivamente ed obbligatoriamente a spese notarili aggiuntive alla pratica catastale ed all'imu
diritti reali non omogenei ma unica unità immobiliare
Salve, sono un dipendente di un ufficio Tributi.
Nell'ambito dell'unione a fini fiscali ho un problema riguardo a una unità immobiliare composta da più edifici con intestatari il Demanio per alcuni di tali edifici e un privato per gli altri (addirittura in alcuni casi la partizione è per subalterni!).
Se nn sono stato chiaro è come se due appartamenti di due proprietari diversi avessero una unica rendita e essendo in categoria A anche una consistenza, ma unica.
Tornando al mio caso (parte demanio e parte privato), essendo una "unica" unità dotata di unica rendita si pone il problema riguardo a chi imputare un accertamento ici/imu/itasi.
Inoltre la parte demaniale è stata data in concessione in passato a volte a persone diverse al privato "comproprietario" e a volte al "comproprietario". I futuro non si sa...
Non avendo alcuna valenza giuridica ripartire d'ufficio la rendita (in base a chi sa quale criterio: fisico sui m2 o m3 di ciascuno) come si può imporre la divisione dell'unità a fini fiscali e quindi della rendita? Da una prima rapida telefonata al catasto parrebbe che il comma 336 non sia applicabile.
Grazie mille.
Nell'ambito dell'unione a fini fiscali ho un problema riguardo a una unità immobiliare composta da più edifici con intestatari il Demanio per alcuni di tali edifici e un privato per gli altri (addirittura in alcuni casi la partizione è per subalterni!).
Se nn sono stato chiaro è come se due appartamenti di due proprietari diversi avessero una unica rendita e essendo in categoria A anche una consistenza, ma unica.
Tornando al mio caso (parte demanio e parte privato), essendo una "unica" unità dotata di unica rendita si pone il problema riguardo a chi imputare un accertamento ici/imu/itasi.
Inoltre la parte demaniale è stata data in concessione in passato a volte a persone diverse al privato "comproprietario" e a volte al "comproprietario". I futuro non si sa...
Non avendo alcuna valenza giuridica ripartire d'ufficio la rendita (in base a chi sa quale criterio: fisico sui m2 o m3 di ciascuno) come si può imporre la divisione dell'unità a fini fiscali e quindi della rendita? Da una prima rapida telefonata al catasto parrebbe che il comma 336 non sia applicabile.
Grazie mille.
Filippo Vietti- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 27.06.12
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