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TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
Allegato alla delibera adottata ai sensi dell'art 9 DL 78/2009 viene indicato tra l'altro che :
Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del D.L.
n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), i responsabili di
servizio devono:
1) trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio
finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno
sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
2) verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo
stanziamento di bilancio;
3) il responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di
finanza pubblica (saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità);
4) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati
e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei
tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento
Nel caso di approvazione di SAL la verifica di cui al punto 2 è del Responsabile OOPP o del Servizio Finanziario ?
Di conseguenza la verifica di compatibilità dei pagamenti del Responsabile Servizio Finanziario avviene nel momento dell'emissione del provvedimento di liquidazione del Responsabile OO PP? E se non c'è compatibilità si blocca il pagamento ?
Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del D.L.
n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), i responsabili di
servizio devono:
1) trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio
finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno
sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
2) verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo
stanziamento di bilancio;
3) il responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di
finanza pubblica (saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità);
4) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati
e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei
tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento
Nel caso di approvazione di SAL la verifica di cui al punto 2 è del Responsabile OOPP o del Servizio Finanziario ?
Di conseguenza la verifica di compatibilità dei pagamenti del Responsabile Servizio Finanziario avviene nel momento dell'emissione del provvedimento di liquidazione del Responsabile OO PP? E se non c'è compatibilità si blocca il pagamento ?
MANUMART- Messaggi : 66
Data d'iscrizione : 07.07.11
re
la compatibilita' monetaria in una liquidazione e' di pertinenza del liquidatore stesso che la attesta e ne risponde ,,,in solido
Corte dei Conti sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n.76 depositata in data 17/07/2013:
- dall’art. 9, comma 1, lett. a)-n.2 del Decreto Legge 1 luglio 2009,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;la violazione dell’obbligo di accertamenti di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale,l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (…)”.
-l’accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con il rispetto delle regole di finanza pubblica deve essere effettuato non tanto al momento dell’emissione dei mandati di pagamento, quanto al momento dell’assunzione dell’impegno o, preferibilmente, già nella fase della prenotazione di impegno;
la possibilità in concreto da parte dell’Ente di procedere ai dovuti pagamenti alle scadenze previste deve essere verificata sin dal momento dell’approvazione del bando di gara,posto che, diversamente operando,ovvero allorché all’esito della procedura di evidenza pubblica qualora la verifica imposta dal richiamato art. 9 del D.L.78/2010 dia esito negativo,non potrebbe provvedersi all’aggiudicazione definitiva;
- deve attribuirsi rilevanza alla circostanza che tutta l’attività programmatoria dell’Ente deve coinvolgere sinergicamente le molteplici articolazioni organizzative (e non soltanto il responsabile del servizio finanziario) e dunque, nel caso della programmazione dei lavori pubblici, il responsabile del relativo settore,e ciò, come dianzi indicato,già dal momento dell’approvazione del bando di gara e nella fase della adozione della determina a contrattare). Potrà affiancarsi al tradizionale bilancio di competenza finanziaria un “bilancio di cassa”, nel quale verranno inserite le somme che, in relazione ai cronoprogrammi allegati ai progetti,agli stati di avanzamento lavori, alle modalità e tempistiche di erogazione delle risorse stabilite negli atti di concessione, si prevede di incassare pagare, sia in conto competenza che in conto residui.
Corte dei Conti sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n.76 depositata in data 17/07/2013:
- dall’art. 9, comma 1, lett. a)-n.2 del Decreto Legge 1 luglio 2009,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;la violazione dell’obbligo di accertamenti di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale,l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (…)”.
-l’accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con il rispetto delle regole di finanza pubblica deve essere effettuato non tanto al momento dell’emissione dei mandati di pagamento, quanto al momento dell’assunzione dell’impegno o, preferibilmente, già nella fase della prenotazione di impegno;
la possibilità in concreto da parte dell’Ente di procedere ai dovuti pagamenti alle scadenze previste deve essere verificata sin dal momento dell’approvazione del bando di gara,posto che, diversamente operando,ovvero allorché all’esito della procedura di evidenza pubblica qualora la verifica imposta dal richiamato art. 9 del D.L.78/2010 dia esito negativo,non potrebbe provvedersi all’aggiudicazione definitiva;
- deve attribuirsi rilevanza alla circostanza che tutta l’attività programmatoria dell’Ente deve coinvolgere sinergicamente le molteplici articolazioni organizzative (e non soltanto il responsabile del servizio finanziario) e dunque, nel caso della programmazione dei lavori pubblici, il responsabile del relativo settore,e ciò, come dianzi indicato,già dal momento dell’approvazione del bando di gara e nella fase della adozione della determina a contrattare). Potrà affiancarsi al tradizionale bilancio di competenza finanziaria un “bilancio di cassa”, nel quale verranno inserite le somme che, in relazione ai cronoprogrammi allegati ai progetti,agli stati di avanzamento lavori, alle modalità e tempistiche di erogazione delle risorse stabilite negli atti di concessione, si prevede di incassare pagare, sia in conto competenza che in conto residui.
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